N. 519 ORDINANZA 21 aprile - 5 maggio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regioni
 a statuto ordinario - Lombardia - Trasferimento di personale statale
 alla regione - Personale gia' in servizio presso le sezioni
 idrauliche degli uffici del genio civile - Quota limitata e non per
 intero dell'avvenuto trasferimento. - Manifesta inammissibilita'
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 27 febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 17 marzo successivo
 ed  iscritto  al  n.  8  del  registro  ricorsi 1978 per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
 pubblici  in  data  30 dicembre 1977, prot. n. 30419, con il quale e'
 stato trasmesso, ai sensi
 dell'art.  112,  primo  comma,  del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al
 Presidente  della  Giunta  regionale  della  Lombardia  l'elenco  del
 personale  in  servizio  presso  gli Uffici del Genio civile che, dal
 primo gennaio 1978,  viene  posto  a  disposizione  della  Regione  e
 dell'ordine  di  servizio  n.  30475  in data 30 dicembre 1977, dello
 stesso Ministro;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi l'avv. Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia e l'Avvocato
 dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Ritenuto  che  la  Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27
 febbraio 1978, ha sollevato conflitto di attribuzioni  nei  confronti
 dello Stato per l'annullamento:
       a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 30 dicembre
 1977, con il quale, ai sensi dell'art. 112, comma  primo,  d.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616,  veniva  trasmesso  l'elenco del personale in
 servizio presso gli uffici del Genio civile che,  dal  primo  gennaio
 1978, era messo a disposizione della regione;
       b)  dell'ordine  di  servizio  30  dicembre  1977  dello stesso
 Ministro con il quale il personale  delle  sezioni  idrauliche  degli
 uffici del Genio civile operanti nell'ambito del bacino del Po veniva
 posto a disposizione del Magistrato del Po;
      che, secondo la ricorrente, in base all'art. 111 ed alla tabella
 A del d.P.R. n. 616/1977 le sezioni idrauliche degli uffici del Genio
 civile  sono  state  trasferite  alle regioni, di tal che il relativo
 personale avrebbe dovuto essere messo a disposizione delle regione in
 toto,  ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 616/1977, laddove il Ministro
 dei lavori pubblici ha messo a disposizione della  Regione  Lombardia
 solo una minuscola parte di detto personale;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, costituitosi
 mediante l'Avvocatura dello Stato, ha contestato  la  fondatezza  del
 ricorso;
    Considerato   che   la  ricorrente  lamenta  che  i  provvedimenti
 impugnati hanno riguardato soltanto  otto  dipendenti  delle  sezioni
 idrauliche  degli uffici del Genio civile operanti nel bacino del Po,
 rispetto ai novanta che avrebbero dovuto essere  trasferiti  "secondo
 talune rilevazioni regionali":
      che  l'assoluta  genericita' di tale espressione, non suffragata
 da riscontri concreti, non consente a questa Corte di individuare  la
 consistenza   del  personale  gia'  in  servizio  presso  le  sezioni
 idrauliche degli uffici del Genio civile, da porre, come richiesto, a
 disposizione della Regione "per intero";
      che,  d'altra  parte,  a  seguito  della identificazione e della
 delimitazione  dei  bacini   idrografici   interregionali,   mediante
 D.P.C.M. 22 dicembre 1977 (ritenuto non lesivo delle competenze della
 Regione Lombardia dalla sentenza di questa Corte n. 187 del 1984), in
 relazione  al  bacino  del  Po,  qualificato  come interregionale, e'
 rimasta ferma la competenza statale per le opere idrauliche di prima,
 seconda   e   terza   categoria,   fino   alla   legge   di   riforma
 dell'amministrazione dei lavori pubblici  (art.  89,  comma  secondo,
 d.P.R.  n.  616/1977),  sicche', nella specie, risulta applicabile il
 secondo comma della Tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977, in base
 al quale i trasferimenti degli uffici - e conseguentemente quelli del
 relativo personale - hanno luogo "nei limiti necessari  all'esercizio
 delle  funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza
 dello Stato";
      che,  neppure  rispetto a tale ultimo profilo, alcun elemento di
 giudizio e' stato fornito dalla ricorrente al fine  di  procedere  ad
 una  valutazione  della  consistenza  della  quota  del  personale da
 trasferire alle regioni e della quota da trattenere presso gli uffici
 statali, in relazione alle rispettive esigenze;
      che,   pertanto,   il   ricorso   va  dichiarato  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 27 delle Norme  integrative,  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta inammissibilita' del ricorso proposto dalla
 Regione Lombardia avverso i provvedimenti  del  Ministro  dei  lavori
 pubblici in data 30 dicembre 1977, n. 30419 e n. 30475.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0736