N. 526 ORDINANZA 21 aprile - 5 maggio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Trasporti pubblici - Servizi di collegamento con la Sardegna gestiti
 dalla societa' Tirrenia - Tariffe - Aumenti disposti senza la previa
 consultazione della regione interessata Manifesta inamissibilita'
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 il  28  gennaio  1983,  depositato  in  Cancelleria  il  12  febbraio
 successivo  ed  iscritto  al  n.  4  del  registro  ricorsi  1983 per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito  di  un  provvedimento  del
 Ministero  della  Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di
 data non  conosciuta,  concernente  l'aumento  delle  tariffe  per  i
 servizi  marittimi  di  collegamento  con  la  Sardegna gestiti dalla
 Societa' Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri ed altro;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che  la  Regione  Sardegna, con ricorso notificato il 28
 gennaio 1983 ha promosso  conflitto  di  attribuzioni  nei  confronti
 dello  Stato  per  l'accertamento  dell'invasione dalla competenza ad
 essa  garantita  dall'art.  53  dello  Statuto  ad   opera   di   "un
 provvedimento  del  Ministro  della  Marina mercantile non comunicato
 alla Regione, e di data non conosciuta, concernente  l'aumento  delle
 tariffe  per  i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla
 Societa' Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982", provvedimento in
 contrasto  con  la  norma  statutaria  e  con  la norma di attuazione
 contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
      che,   in   subordine,   ha   chiesto  sia  dichiarata,  in  via
 incidentale, la illegittimita' costituzionale dell'art. 67 del d.P.R.
 n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;
      che  la  regione  lamenta  di non essere stata posta in grado di
 esprimere, sulla variazione  di  tali  tariffe,  il  parere  previsto
 dall'art.  67  del  d.P.R.  n.  348  del  1979,  per  non aver potuto
 partecipare alla istruttoria  sulla  domanda  avanzata  in  proposito
 dalla  societa'  concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola
 richiesta, documentazione in ordine  agli  elementi  ed  ai  dati  di
 calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;
      che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto del ricorso.
    Considerato  che  il  provvedimento  impugnato non e' indicato nei
 suoi  termini  e  quindi  non  e'  adeguamente  individuato,  il  che
 costituisce causa di inammissibilita' del ricorso;
      che,   peraltro,   il  denunciato  turbamento  della  competenza
 regionale a esprimere parere in tema di tariffe si  sarebbe  in  ogni
 caso  gia' verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982,
 con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai  trasporti  della
 Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore
 aveva richiesto al fine di esprimere, causa cognita, il parere, e che
 il  ricorso e' stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data
 anzidetta, sicche' appare inammissibile anche sotto questo profilo;
      che pertanto il ricorso e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt.  41  e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27,
 quarto comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta inammissibilita' del ricorso per conflitto di
 attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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