N. 530 SENTENZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Espropriazione per pubblico interesse - Provincia autonoma di Bolzano
 - Determinazione dell'indennita' di esproprio dovuta per terreni
 agricoli senza attitudine edificatoria - Carattere vincolante dei
 parametri valutativi predisposti dalla commissione provinciale -
 Illegittimita' costituzionale parziale.  (Legge provinciale di
 Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo comma, cosi' come
 sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio
 1978, n. 23).  (Cost., artt. 24 e 42).  Espropriazione per pubblico
 interesse - Provincia autonoma di Bolzano - Determinazione
 dell'indennita' di esproprio dovuta al coltivatore diverso dal
 proprietario per terreni a destinazione edificatoria su cui insista
 un'azienda agricola - Prevista corresponsione dell'indennizzo in
 detrazione a quello spettante al proprietario - Non fondatezza.
 (Legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 13, secondo
 comma, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale di Bolzano
 22 maggio 1978, n. 23).  (Cost., artt. 3 e 42)
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 12, primo
 comma, secondo periodo,  e  13,  secondo  comma,  della  legge  della
 Provincia  di  Bolzano  20  agosto  1972,  n.  15  (Legge  di riforma
 dell'edilizia abitativa), come sostituito  dall'art.  5  della  legge
 della  Provincia  di  Bolzano  22  maggio 1978, n. 23 (Modifiche alla
 legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15)  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte di Cassazione
 sul ricorso proposto dal Comune di  Malles  contro  Schopf  Josef  ed
 altra,  iscritta  al  n. 438 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;
    2)  ordinanza  emessa  il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione
 sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro Mayrl
 Barbara,  iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
     3)  ordinanza  emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione
 sui ricorsi riuniti proposti dalla Provincia autonoma di  Bolzano  ed
 altro  contro Thane Anton ed altri e da Riedl Karl ed altri contro la
 Provincia autonoma di Bolzano ed  altro,  iscritta  al  n.  1045  del
 registro  ordinanze  1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 88 dell'anno 1984;
     4)  ordinanza  emessa  il  18 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di
 Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Wachtler Karl  ed
 altro  contro  il  Comune di San Candido ed altra, iscritta al n. 518
 del registro ordinanze 1986 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
 Ettore Gallo;
    Uditi  gli  avvocati  Mario  Barbato  e  Sergio  Panunzio  per  la
 Provincia autonoma di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Corte di Cassazione con tre ordinanze, di cui una datata
 22 dicembre 1982 e due datate 29 aprile 1983, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12, comma primo, secondo
 periodo, della legge provinciale di Bolzano 20  agosto  1972,  n.  15
 (come  sostituito  dall'art. 5 della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978,
 n. 23) in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.
    Premesso  che  la  Corte  d'Appello di Trento aveva determinato le
 indennita' di espropriazione di alcuni fondi in relazione  al  valore
 venale   dei  beni  e  non  ai  parametri  valutativi  (cd."tabelle",
 predisposte semestralmente da una Commissione) contenuti nella  norma
 denunziata,  la  Corte  di Cassazione osserva che, secondo la propria
 costante giurisprudenza (sent. n. 1158 del 1980), e' certo il  valore
 vincolante  delle  tabelle  in  questione,  con  la  conseguenza  che
 andrebbe disattesa la contraria tesi, secondo cui  le  cd.  "tabelle"
 vincolerebbero   unicamente  l'organo  amministrativo  preposto  alla
 determinazione della indennita', ma non anche il  giudice  ordinario,
 che  sarebbe  libero  di quantificare l'indennita' con riferimento al
 valore di mercato del bene.
    Senonche'  la  stessa  Corte  di Cassazione fa presente che, cosi'
 interpetrata, il dubbio di costituzionalita' della legge in esame  si
 pone  in  relazione  agli  articoli  24 e 42 Cost. Infatti, l'art. 12
 della  legge   impugnata   a'ncora   la   determinazione   giudiziale
 dell'indennita'  ai  valori  minimi  e  massimi  precostituiti  dalla
 Commissione a tal fine  istituita.  Per  tal  modo,  pero',  se  tale
 disciplina  non  esclude in via generale la tutela dei diritti contro
 gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.) in quanto il
 cittadino  puo'  agire  in  giudizio  per  far  accertare  se,  nella
 determinazione amministrativa dell'indennita', quei minimi e  massimi
 siano stati osservati essa, pero', puo' risolversi in una limitazione
 del diritto di difesa in relazione al diritto sostanziale a  ottenere
 una   indennita'  che  costituisca  un  serio  ristoro:  e  cio'  con
 riferimento al valore dei beni, sia per quanto riguarda le loro reali
 caratteristiche,  sia  in  relazione  alla  loro  reale  destinazione
 economica.
    2. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
 pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale.   Dinanzi    alla    Corte
 Costituzionale   si   e'   costituita   la   Provincia   di  Bolzano,
 rappresentata e difesa dall'avv. Mario Barbato, per chiedere  che  la
 questione venga dichiarata irrilevante o infondata.
    Circa  la  prima richiesta, la difesa della provincia osserva che,
 ancorando la legge provinciale la stima delle aree al valore agricolo
 delle  stesse,  si sarebbe dovuto dimostrare che le aree in questione
 non avevano tale destinazione; circa la  seconda,  la  difesa  stessa
 sostiene  la  disapplicabilita'  da parte del giudice ordinario delle
 tabelle elaborate dalla Commissione.
    3. - Essendo state le questioni fissate per la Camera di Consiglio
 del 30 ottobre 1984, la difesa della provincia presentava memoria  in
 cui  segnalava  che  la sentenza di questa Corte n. 231 del 1984, nel
 frattempo intervenuta,  confermerebbe  la  validita'  del  meccanismo
 predisposto  dalla  provincia  per la stima delle aree a destinazione
 agricola.
    Le cause venivano, percio', rinviate a nuovo ruolo e rifissate per
 l'odierna udienza.
    4.  -  La  Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986,
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
 comma secondo, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, (e
 successive modificazioni) per contrasto con gli artt. 3  e  42  della
 Costituzione.
    Il  giudice a quo, adito in opposizione alla stima dell'indennita'
 dovuta agli  affittuari  di  un  terreno  espropriato,  riteneva  non
 manifestamente  infondato  il contrasto tra la norma denunziata e gli
 invocati principi costituzionali, osservando  che,  a  seguito  della
 sentenza n. 231 del 1984 di questa Corte, il sistema di indennizzo al
 coltivatore, ancorato al valore  agricolo  del  bene,  prescinderebbe
 dalle   sue   reali  caratteristiche  e  soprattutto  dall'attitudine
 edificatoria dei terreni.
    Peraltro,  sempre  secondo l'ordinanza, se si dovesse liquidare al
 coltivatore non proprietario un  indennizzo  ragguagliato  al  valore
 edificatorio   dell'area   ablata  con  gli  stessi  coefficienti  di
 maggiorazione  previsti  dal  comma  secondo  del  citato  art.   13,
 l'espropriante  rimarrebbe assoggettato in molti casi ad un pagamento
 di gran lunga superiore all'effettivo valore  del  terreno.  Infatti,
 l'indennizzo  si  moltiplica fino ad un massimo di 2,5 o 3 rispetto a
 quello  dovuto  al   proprietario,   a   seconda   della   ubicazione
 dell'azienda agricola e della data iniziale del contratto agrario.
    Da  cio' deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita', stante il contrasto con  gli  artt.  3  e  42  della
 Costituzione.
    Con  l'art.  3  perche' l'espropriante pagherebbe il giusto prezzo
 del terreno  se  il  proprietario  lo  coltiva  direttamente,  mentre
 dovrebbe  pagare  un  prezzo  di  gran lunga superiore se il medesimo
 terreno e' coltivato da un terzo in forza di  un  contratto  agrario.
 Nella  seconda  ipotesi,  l'espropriante si troverebbe esposto ad una
 disparita' di trattamento,  non  giustificata  da  un  corrispondente
 vantaggio,   e   nonostante   che   la   situazione   oggettiva   sia
 caratterizzata  da  elementi  omogenei  relativamente  alle  qualita'
 dell'area ablata.
    Ma  il  secondo  comma  del citato art. 13 sembrerebbe confliggere
 anche con l'art. 42 della Costituzione, essendo inammissibile che  la
 indennita'  di  esproprio a carico dell'espropriante superi il valore
 venale del bene per una situazione estranea al suo intrinseco pregio.
    Sarebbe  da  escludere,  infine,  che  il proprietario espropriato
 abbia l'onere di soddisfare il diritto  del  coltivatore  del  fondo,
 poiche'  tale  soluzione,  per un verso, sarebbe incompatibile con il
 sistema introdotto dall'art. 17  della  legge  statale  n.  865/1975,
 ripreso  dal legislatore provinciale, e, per altro verso, condurrebbe
 ad un iniquo azzeramento o sensibile riduzione del  serio  ristoro  a
 favore di uno dei soggetti del procedimento espropriativo.
    5.  -  L'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
    Dinanzi alla Corte Costituzionale si e' costituita la provincia di
 Bolzano che e' parte nel giudizio a quo.
    Muovendo dalla premessa che la Corte d'Appello abbia denunziato la
 legge provinciale nella parte in cui, a seguito della sentenza n. 231
 del   1984,   l'indennita'  dovuta  al  coltivatore  dovrebbe  essere
 ragguagliata al valore edificatorio del bene, se si tratta di un bene
 avente  tale  attitudine,  la  difesa  rileva  l'erroneita'  di  tale
 impostazione.
    Infatti   la   decisione  n.  231/1984  sarebbe  una  sentenza  di
 "accoglimento parziale", che si limita a decretare la non conformita'
 alla  Costituzione  delle  sole  disposizioni  relative  alla triade:
 proprietario-atto ablativo-indennita'.
    Le  stesse  norme,  peraltro,  conserverebbero  piena validita' in
 relazione a situazioni diverse.
    In  tale  contesto  sono  idonee  a determinare il calcolo sia per
 l'indennizzo di aree espropriate prive di vocazione edificatoria, sia
 per quello spettante all'affittuario terzo coltivatore.
    In quest'ultima situazione, in particolare, il criterio del valore
 agricolo non puo'  in  nessun  caso  ritenersi  lesivo  dei  principi
 costituzionali   invocati.   Detto  criterio,  infatti,  puo'  essere
 correttamente utilizzato in questa sede, attesa la particolare natura
 del  "ristoro"  dovuto all'affittuario coltivatore, essendo del tutto
 irrilevante per questi l'aspetto  della  vocazione  edificatoria  del
 bene espropriato.
    6.  -  Nella  memoria  successivamente  presentata,  la  Provincia
 insiste   per   l'infondatezza   della   questione    ribadendo    le
 argomentazioni gia' esposte.
    Aggiunge   che   deve  essere  mantenuto  fermo  il  criterio  che
 l'indennizzo  spettante  all'affittuario  coltivatore  diretto,  vada
 posto in detrazione a quello spettante al proprietario anche nei casi
 in cui quest'ultimo sia stato  stimato  in  base  alla  potenzialita'
 edificatoria del bene.
    In  breve,  l'ente  espropriante dovra' procedere a due differenti
 metodi di calcolo per determinare l'indennita' spettante  ai  diversi
 soggetti: quella a favore del proprietario va compiuta sulla base del
 valore edificabile del bene; quella a favore del coltivatore  secondo
 il  meccanismo previsto dagli artt. 12 e 13 l. prov.le n. 15/1972. In
 tal modo quest'ultimo indennizzo puo' tranquillamente  continuare  ad
 essere  posto  in  detrazione  a  quello a favore del proprietario al
 quale, dopo  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  della  norma
 (sentenza  n. 231/1984), spetta in ogni caso un'indennita' certamente
 superiore a quella originariamente prevista.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  tre  ordinanze  della  Corte di Cassazione sollevano la
 stessa questione, avente per oggetto l'art. 12, primo comma,  secondo
 periodo, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15
 riferita agli stessi parametri costituzionali, e i  giudizi  possono,
 pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
    2.  -  La questione sollevata dalle predette ordinanze e' fondata.
 In esse si ricorda, infatti, che, con giurisprudenza costante e ormai
 consolidata,  la  Corte  di  Cassazione  ha  sempre attribuito valore
 vincolante, anche per il giudice, ai parametri valutativi  (cosidette
 "tabelle"),  predisposti semestralmente dalla Commissione provinciale
 ai fini della determinazione dell'indennita'  di  espropriazione  dei
 fondi  situati  nella  Provincia di Bolzano. Ebbene, se cosi' e', non
 puo' non riconoscersi - come le ordinanze prospettano - che  da  quel
 carattere  vincolante  puo'  effettivamente  derivare  pregiudizio ai
 principi di cui agli artt. 24 e 42 Cost.
    Il  giudice, infatti, se costretto a non discostarsi dai parametri
 fissati dall'organo della pubblica amministrazione,  ove  questi  non
 corrispondano  a  quel  concetto  di  "serio ristoro" elaborato dalla
 giurisprudenza   di   questa   Corte,   sarebbe   impossibilitato   a
 ripristinare  la  legittimita'  di quei valori, lasciando cosi' senza
 riparo l'offesa al principio di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost.
    D'altra  parte,  anche il diritto di difesa resterebbe compromesso
 da siffatta situazione, in quanto il cittadino sarebbe  ammesso  solo
 parzialmente a tutelare in giudizio il proprio diritto sostanziale, e
 cioe' soltanto nei limiti in cui i parametri stessi sieno stati  male
 applicati  alla  specie. Ma un tale limite non e' nell'art. 24 Cost.,
 ed e' anzi espressamente escluso dall'art. 113 Cost.
    Del  resto,  la  stessa Provincia di Bolzano ha riconosciuto nelle
 sue scritture la disapplicabilita', da parte del  giudice  ordinario,
 delle  tabelle  elaborate  dalla Commissione. Ne' puo' interferire su
 tale giudizio la sentenza di questa Corte  13  luglio  1984  n.  231,
 sopravvenuta  alle  ordinanze  de  quibus,  in  quanto la pronunziata
 declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  primo
 comma,  oggetto dell'attuale impugnazione, si riferiva esclusivamente
 -  come   chiaramente   appare   dal   dispositivo   -   "al   regime
 dell'indennita'  d'esproprio previsto per le aree comprese nel centro
 edificato, o  altrimenti  provviste...dell'attitudine  edificatoria",
 ampliando  principi  peraltro gia' enunciati nella sentenza di questa
 Corte 30 gennaio 1980, n. 5 che alla rimettente era ben nota.
    Nella  specie, infatti, le ordinanze di rimessione si riferiscono,
 invece, a terreni agricoli senza attitudine edificatoria:  e  proprio
 per  questo  la  questione  e' stata sollevata, nonostante i principi
 affermati dalla sentenza di questa Corte per ultimo citata.
    Semmai deve dirsi che non e' ben chiaro perche' mai l'impugnazione
 sia riferita al secondo periodo del primo comma dell'art. 12, se  per
 secondo  periodo  s'intende cio' che segue alla punteggiatura (punto)
 che conclude il primo periodo. Proprio il secondo  periodo,  infatti,
 e'  quello particolarmente colpito dalla sent. n. 231 del 1984. Forse
 piu' che al periodo ci si voleva riferire all'inciso,  sta  di  fatto
 che  tutta  la motivazione e' intesa a rimuovere il valore vincolante
 delle tabelle, per l'espropriazione di area quale terreno agricolo, e
 non sembra potersi dubitare che il disposto normativo che le concerne
 e' quello  che  fa  riferimento  al  "giudizio  dell'ufficio  tecnico
 provinciale", contenuto nel primo periodo.
    In  tal  senso,  percio',  deve  intendersi rettificato l'evidente
 errore materiale,  tenuto  conto  del  preciso  indirizzo  della  non
 equivoca motivazione delle ordinanze.
    3.  -  Ben  diversa, invece, e' la questione sollevata dalla Corte
 d'Appello di Trento in ordine al  successivo  art.  13  della  stessa
 legge  provinciale di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
    Quella   Corte   era   chiamata   a   decidere   l'indennita'   da
 corrispondere,  sia  ai  proprietari   che   agli   affittuari,   per
 l'esproprio   di   un'azienda   agricola,   sita  in  zona  destinata
 all'edilizia abitativa agevolata del Comune di S. Candido.
    La  Corte d'Appello ha potuto determinare agevolmente l'indennita'
 dovuta ai proprietari  perche',  dopo  la  dichiarata  illegittimita'
 costituzionale  degli  artt.  12,  primo comma, 13, primo comma e 15,
 terzo comma, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972  n.  15  (v.
 sent.  Corte  Cost.  13  luglio  1984 n. 231), afferma di aver potuto
 applicare  il  regime  indennitario   previsto   dalla   legislazione
 regionale  del T.A.A., in virtu' della competenza primaria in materia
 di esproprio ad essa riservata dallo Statuto.
    La  legislazione  regionale,  pero',  - secondo quanto sostiene la
 stessa ordinanza - non ha  previsto  alcuna  forma  d'indennizzo  per
 fittavolo,  colono  o  mezzadro che, trovandosi a coltivare il fondo,
 sieno costretti a lasciarlo a causa dell'esproprio:  salvo  l'ipotesi
 (che  non  e'  della  specie)  dei miglioramenti, che il proprietario
 stesso e' tenuto ad indennizzare (nei limiti  dell'indennizzo  a  sua
 volta percepito) a' sensi dell'art. 35 l. reg. 17 maggio 1956 n. 7.
    Ne  consegue  che  per l'indennizzo agli affittuari non resterebbe
 che applicare il secondo comma dell'art. 12 della l.  provinciale  di
 Bolzano   impugnata.   Senonche',   secondo  i  rilievi  della  Corte
 d'Appello,   il   predetto   comma   calcola   l'indennizzo    dovuto
 all'affittuario   sulla   base   di   un  decimo  dell'indennita'  di
 espropriazione (moltiplicata per gli anni di  effettiva  coltivazione
 del  terreno)  dovuta  al  proprietario, a' sensi di quel primo comma
 dell'art. 12 della legge  che  la  Corte  Costituzionale  ha,  pero',
 dichiarato  illegittimo.  Il  secondo  comma  dell'art.  13  sarebbe,
 pertanto, rimasto privo di un razionale coordinamento con il criterio
 impostato  sul  valore  effettivo  dell'area  espropriata,  esponendo
 l'espropriante al rischio di dover pagare un  prezzo  di  gran  lunga
 superiore  al  valore  venale  del  bene,  qualora  fosse costretto a
 liquidare  anche  al  fittavolo  un'indennita'  pari  a   quella   da
 corrispondere al proprietario di un'area con attitudine edificatoria.
 E cio' in violazione sia dell'art.  42  Cost.,  perche'  l'indennizzo
 verrebbe  a  superare  i  limiti di "serio ristoro", sia dell'art. 3,
 perche'  verrebbe  a  verificarsi  un  irrazionale  divario  rispetto
 all'ipotesi   in   cui   l'area   sia   coltivata   direttamente  dal
 proprietario; e cio' nonostante che la situazione oggettiva dell'area
 sia sempre la stessa.
    4.  -  Ritiene  tuttavia  la Corte che la questione cosi' proposta
 trovi gia' soluzione nella ricordata sentenza n. 231 del 1984. Questa
 decisione,  infatti,  ancorando  le determinazioni del legislatore in
 materia  di  indennizzo  al  dato  del  reale  valore  del  bene   ha
 coerentemente  chiarito,  in  motivazione  ed  in dispositivo, che la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt.  12  e  13
 della   legge  provinciale  non  si  riferisce  ai  criteri  in  essi
 contenuti, quando l'area da espropriare abbia destinazione  agricola.
    In  tal  modo,  nell'ipotesi  (che ricorre nella specie) di area a
 destinazione edificatoria su  cui  insiste  un'azienda  agricola,  il
 valore   reale   su  cui  commisurare  l'indennizzo  comprendera'  la
 consistenza di quest'ultima. Tale consistenza, stante  il  permanente
 vigore  dei criteri gia' detti, andra' calcolata in base ai parametri
 di  maggiorazione  del  valore  agricolo   (idealmente   considerato)
 contenuti  negli artt.12 e 13, con la conseguenza di corrispondere al
 coltivatore diverso  dal  proprietario  quella  parte  di  indennita'
 prevista   dal  secondo  comma  dell'art.  13,  in  detrazione  della
 maggiorazione stessa.
    Cosi'  operando non si lede l'art. 42 della Costituzione, giacche'
 l'indennizzo, fondato sul valore effettivo dell'area, non  supera  il
 serio  ristoro  previsto  dal  principio  invocato  ne'  si  viola il
 principio di eguaglianza, posto che la  maggiorazione  in  parola  va
 corrisposta anche nel caso di proprietario coltivatore diretto.
    5.  - Resta, infine, il punto concernente l'imputazione dell'onere
 di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo.
    Secondo   l'ordinanza   sarebbe   escluso   che  sul  proprietario
 espropriato   possa   ricadere   quell'onere,   perche'    porterebbe
 all'azzeramen   to   del  "serio  ristoro"  dominicale,  determinando
 un'ulteriore incompatibilita' costituzionale sia ex  art.  3  che  ex
 art. 42 Cost.
    Ma  siffatto  rilievo trova evidentemente fondamento nell'opinione
 del Giudice rimettente, piu'  sopra  lumeggiata,  secondo  cui  anche
 all'affittuario   dovrebbe   spettare   un  indennizzo  in  relazione
 all'attitudine edificatoria del fondo da lui coltivato.
    Una  volta,  pero',  esclusa  quella  tesi, e ridotta l'indennita'
 dell'affittuario   al   criterio   del   valore   agricolo,    quella
 preoccupazione   non  ha  piu'  ragion  di  essere,  e  dovra'  darsi
 applicazione al secondo comma dell'art. 13 della legge che prevede la
 corresponsione  dell'  indennizzo  all'affittuario  in  detrazione  a
 quello spettante al proprietario.
    Per  tal  modo  l'espropriante paghera' un solo indennizzo ed ogni
 dubbio di costituzionalita' restera' escluso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma,
 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972  n.  15  (Legge  di
 riforma  dell'edilizia  abitativa), cosi' come sostituito dall'art. 5
 della l.prov. Bolzano 22 maggio  1978  n.  23  nella  parte  in  cui,
 limitatamente  all'indennita'  d'esproprio  da attribuirsi ai terreni
 agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo,
 determinato  in  modo  vincolante  dall'ufficio  tecnico provinciale,
 sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale  di  Bolzano  20
 agosto  1972,  n.  15  (come  sostituito dall'art. 5 della l.prov. di
 Bolzano 22 maggio 1978 n. 23)  sollevata  dalla  Corte  d'Appello  di
 Trento,   con   ordinanza  18  marzo  1986  (n.  518/86  reg.ord)  in
 riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0757