N. 531 SENTENZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale Pubblici dipendenti Liquidazione di
 trattamenti pensionistici - Pensionamento anticipato - Prevista
 commisurazione dell'indennita' integrativa speciale agli anni di
 servizio effettivo utili al trattamento di quiescenza - Non
 fondatezza.  (D.-L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., nella
 legge 25 marzo 1983, n. 79, art. 10).  (Cost., artt. 36 e 38)
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
    prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
 avv. Mauro FERRI,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del d.-l. 29
 gennaio 1983, n. 17 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro
 e  per favorire l'occupazione") convertito in legge 25 marzo 1983, n.
 79 ("Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  29
 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del
 lavoro e per favorire l'occupazione"), promossi con  n.  3  ordinanze
 emesse il 21 giugno 1984 dal Tribunale amministrativo regionale della
 Liguria sui ricorsi proposti da Trebino Graziana, Manfredi Giuseppina
 e Terzer Maria Rosa contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritte
 ai nn. 678, 679 e 680 del registro ordinanze 1985 e pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale,
 dell'anno 1986;
    Visti l'atto di costituzione di Terzer Maria Rosa nonche' gli atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito,  alla presenza dell'avv. Ludovico Villani, costituito fuori
 termine, l'Avvocato dello Stato Luigi Sicoralfi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con tre
 ordinanze in data 21 giugno  1984  -  emesse  nel  corso  di  giudizi
 promossi   avverso   provvedimenti  di  liquidazione  di  trattamenti
 pensionistici, nei quali si  faceva  applicazione  dell'art.  10  del
 d.-l.  29  gennaio  1983,  n. 17 (conv. con modificazioni nella l. 25
 marzo  1983,  n.  79),  -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 36 e 38 Cost. e sotto il
 profilo dell'eccesso di potere legislativo, di tale art. 10 del  D.L.
 29  gennaio  1983, n. 17, nella parte in cui dispone che al personale
 avente  diritto  all'indennita'  integrativa  speciale,   a   partire
 dall'entrata  in  vigore  di  detto  decreto, ove presenti domanda di
 pensionamento anticipato, la misura dell'indennita', da corripondersi
 in  aggiunta  alla pensione, deve essere determinata in ragione di un
 quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento
 di  quiescenza,  dell'importo  dell'indennita'  stessa  spettante  al
 personale  collocato  in  pensione  con  la  massima  anzianita'   di
 servizio.
    La norma contrasterebbe con gli artt. 36 e 38 Cost. (cfr. n. 3) e,
 pur  non   disconoscendosi   che   rientra   nella   discrezionalita'
 legislativa  disciplinare  con minor favore, rispetto alla disciplina
 previgente, il trattamento di quiescenza dei pubblici  dipendenti,  a
 seconda   dell'anzianita'   maturata  al  momento  delle  dimissioni,
 nell'ordinanza di rimessione si rileva che le modificazioni normative
 debbono   rispondere   a  criteri  di  ragionevolezza,  dando  luogo,
 altrimenti, ad eccesso di potere  legislativo.  La  norma  impugnata,
 secondo  il  giudice  a  quo,  sarebbe  censurabile  anche sotto tale
 profilo,   avendo   operato   una   decurtazione   cosi'    sensibile
 dell'indennita'   integrativa  speciale,  "da  pregiudicare  l'intero
 trattamento economico del dipendente"  pensionatosi  anticipatamente,
 ledendo  anche il principio del divieto della reformatio in peius dei
 trattamenti  retributivi  e  di  quiesenza,  nonche'   le   legittime
 aspettative dei pubblici dipendenti.
    Davanti  a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    L'Avvocatura  generale dello Stato rileva al riguardo che, secondo
 quanto ha affermato questa Corte, il legislatore puo'  legittimamente
 adeguare  la  retribuzione  alle  variazioni del costo della vita con
 interventi  adottati  di  volta  in  volta,  senza  essere  vincolato
 all'adozione  di meccanismi automatici, i quali costituiscono uno dei
 possibili strumenti di attuazione dei precetti contenuti nell'art. 36
 Cost.  Pertanto,  come non puo' negarsi al legislatore la facolta' di
 "desensibilizzare" o "rallentare" il detto  meccanismo  rivalutativo,
 ove  cio' appaia rispondente a finalita' d'ordine sociale, politico o
 economico di portata  generale,  a  maggior  ragione  deve  ritenersi
 razionale   una  disciplina  che,  in  vista  dell'identico  fine  di
 contenimento della spesa pubblica e di  salvaguardia  del  potere  di
 acquisto  reale  delle  retribuzioni,  operi  sui trattamenti di fine
 rapporto.
    Quanto  agli  altri  profili  prospettati dal giudice a quo, nelle
 note depositate si rileva che il richiamo all'art. 38  Cost.  non  e'
 pertinente,  poiche'  tale  norma,  secondo  l'insegnamento di questa
 stessa Corte, non fornisce parametri atti a  consentire  la  verifica
 della   legittimita'   della   disciplina  delle  retribuzioni  degli
 impiegati e dei conseguenti trattamenti pensionistici. In ogni  caso,
 la  tutela  da  essa  accordata  al  lavoratore,  non  esclude ma, al
 contrario,   presuppone   la   discrezionalita'    del    legislatore
 nell'apprestamento  graduale dei mezzi necessari a renderla concreta:
 mezzi che debbono tener conto delle risorse finanziarie  disponibili.
    Si  e'  costituita una delle parti dei giudizi a quibus, chiedendo
 la   declaratoria   d'illegittimita'   costituzionale   delle   norme
 impugnate.
    Si  e'  costituito  anche  lo  SNALS-CONSAL  -  che aveva spiegato
 intervento adesivo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale  per
 la Liguria dopo che questo aveva sospeso i giudizi e rimesso gli atti
 alla Corte costituzionale - chiedendo  declaratoria  d'illegittimita'
 costituzionale della normativa impugnata.
                         Considerato in diritto
    2.  -  In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilita' della
 costituzione dello SNALS-CONSAL,  intervenuto  davanti  al  Tribunale
 amministrativo   regionale   della   Liguria  dopo  che  erano  state
 depositate, in data 21 giugno 1984, le tre  ordinanze  di  rimessione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  ed i relativi giudizi erano
 stati sospesi.
    Infatti,  come  e'  stato  ripetutamente affermato da questa Corte
 (Sentenze 7 aprile 1988, n. 412;  25  febbraio  1988,  n.  220),  nei
 giudizi  di  legittimita'  costituzionale  in  via  incidentale, sono
 legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale  soltanto
 le  parti  del  giudizio  a quo che, al momento del deposito (o della
 lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione),  avevano  tale
 qualifica.
    Poiche'  lo  SNALS-CONSAL  si  e'  costituito davanti al Tribunale
 amministrativo   regionale   della   Liguria   dopo    il    deposito
 dell'ordinanza  di  rimessione, la costituzione dello SNALS-CONSAL e'
 inammissibile.
    Va,   poi,   dichiarata   l'irricevibilita'   della   costituzione
 dell'altra parte privata (Terzer Maria Rosa), perche'  avvenuta  dopo
 il  decorso del termine previsto dall'art. 25 della l. n. 87 del 1953
 e 3  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.
    Infatti  la  costituzione  e'  avvenuta  il  6 maggio 1986, mentre
 l'ordinanza era stata notificata il 2 aprile 1985 e pubblicata  sulla
 Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1986.
    3.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Liguria ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale - in
 riferimento  agli artt. 36 e 38 della Costituzione e sotto il profilo
 dell'"eccesso di potere legislativo" -  dell'art.  10  del  d.-l.  29
 gennaio 1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n.  79. Tale norma
 e' censurata nella parte in cui dispone  che,  a  partire  dalla  sua
 entrata  in  vigore,  per  il personale avente diritto all'indennita'
 integrativa speciale, il  quale  presenti  domanda  di  pensionamento
 anticipato,  la misura dell'indennita', da corrispondersi in aggiunta
 alla pensione, deve essere determinata in ragione di un quarantesimo,
 per  ogni  anno  di  servizio,  dell'importo  dell'indennita'  stessa
 spettante  al  personale  collocato  in  pensione  con   la   massima
 anzianita' di servizio.
    Secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe con gli
 artt.  36  e  38  della  Costituzione,  perche'  il  trattamento   di
 quiescenza   e'   proiezione  di  quello  di  attivita'  ed,  essendo
 l'indennita'  integrativa  speciale  strumento  di  attuazione  delle
 garanzie  previste  da  tali  articoli,  la sua riduzione lederebbe i
 precetti in essi contenuti. Inoltre, la  norma  impugnata  opererebbe
 una decurtazione cosi' sensibile dell'indennita' integrativa speciale
 da rivelarsi  irrazionale,  violando  il  principio  del  divieto  di
 reformatio  in  peius  dei  trattamenti  retributivi e di quiescenza,
 nonche' le legittime aspettative dei pubblici dipendenti.
    La questione non e' fondata.
    4.  -  L'art.  10  del d.-l. n. 17 del 1983, nel testo originario,
 prevedeva  che  per  il  personale  avente   diritto   all'indennita'
 integrativa  speciale, il quale cessasse dal servizio a partire dalla
 entrata in vigore di tale norma, la misura dell'indennita' stessa, da
 corrispondere in aggiunta alla pensione, fosse determinata in ragione
 di un quarantesimo per ogni  anno  di  servizio  utile  ai  fini  del
 trattamento   di  quiescenza  e  che  le  variazioni  dell'indennita'
 integrativa speciale dovessero essere determinate, per il futuro,  in
 detta  misura,  per  la generalita' del personale in quiescenza. Tale
 sistema di computo dell'indennita' integrativa era (ed e')  destinata
 a cessare dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da
 parte del titolare della pensione, ovvero dalla  data  di  decorrenza
 della pensione di riversibilita' in favore dei superstiti.
    La  ratio  della  disposizione  - piu' estesa e rigorosa di quella
 approvata in sede di conversione del decreto-legge - era identificata
 nella    relazione    ministeriale    alla    Camera   dei   deputati
 nell'opportunita' di correlare l'importo dell'indennita'  integrativa
 "all'anzianita'   di  servizio,  come  previsto  per  il  trattamento
 pensionistico  fondamentale",  cosi'  da  evitare  che  il  personale
 cessato  dal  servizio  con  anzianita'  minima  o inferiore a quella
 massima, venisse a percepire lo stesso importo spettante al personale
 provvisto di quest'ultima anzianita'.
    Il  testo  originario  fu  emendato  dalla Commissione lavoro, che
 limito' la disposizione dell'art. 10 ai soli casi di  cessazione  dal
 servizio  a domanda ed elimino' la sua operativita' - per gli aumenti
 dell'indennita' integrativa successivi alla sua entrata in  vigore  -
 anche riguardo al personale gia' in quiescenza.
   In  tal modo la ratio originaria fu in parte corretta e la norma fu
 diretta unicamente  a  disincentivare  il  ricorso  ai  pensionamenti
 anticipati.   Come   e'  affermato  nella  relazione  al  Senato  (in
 conformita',  all'avviso  espresso  dal  relatore  alla  Camera   dei
 deputati),  si  tendeva  cosi' a limitare gli abusi determinati dalla
 "perversione" del meccanismo risultante dal cumulo della pensione con
 l'indennita'   integrativa   speciale.  Tale  meccanismo  aveva  reso
 possibile, attraverso il pensionamento a domanda, il conseguimento di
 una  pensione  in ammontare quasi pari al massimo soltanto dopo pochi
 anni di servizio a percettori in eta' ancora giovanile.
    La  disposizione  impugnata non e', pertanto, applicabile nei casi
 di cessazione dal servizio per ragioni  indipendenti  dalla  volonta'
 del pubblico dipendente, ne' ai pensionamenti gia' in atto, qualunque
 ne sia stata la ragione. E' dovuto  in  ogni  caso  al  personale  un
 emolumento  pari  all'indennita'  integrativa  speciale spettante per
 effetto del decreto del Ministro per il tesoro 22 novembre 1982 (art.
 10,  secondo comma). La differenza dell'importo su detto e quello che
 sarebbe spettato in proporzione dell'anzianita' di servizio utile  ai
 fini  pensionistici,  e'  corrisposto  a  titolo di assegno personale
 riassorbibile    in    occasione    delle    successive    variazioni
 dell'indennita' (art. 10, comma terzo).
    5. - Questa Corte ha affermato (Sentenza 13 marzo 1986, n. 26) che
 la  determinazione  della  base  retributiva,  utile  ai   fini   del
 trattamento  di  quiescenza,  appartiene  alla  discrezionalita'  del
 legislatore e che l'art. 36 Cost. estende l'ambito della  sua  tutela
 tanto  alla  retribuzione corriposta nel corso del rapporto di lavoro
 quanto  a  quella  differita  alla  cessazione  di  tale  rapporto  e
 attribuita  sotto  forma di trattamento pensionistico (Corte cost. 26
 luglio 1979, n. 83; 10 ottobre 1983, n.  302).  E'  devoluto  a  tale
 discrezionalita'  disporre  in  merito  ai  modi  e  alla  misura del
 trattamento (sentt. 7 luglio 1976, n. 151; 23 luglio 1974, n. 251).
    Parimenti,  in  riferimento  all'art.  38  Cost.,  questa Corte ha
 affermato che appartiene alla  sfera  legislativa  la  determinazione
 dell'ammontare   delle   prestazioni   previdenziali   e  delle  loro
 variazioni, attraverso una  congrua  valutazione  che  contemperi  le
 esigenze  di  vita  dei  lavoratori,  che  ne  sono beneficiari, e le
 disponibilita' finanziarie (sentt. 7 luglio 1986, n. 173; 22 novembre
 1985, n. 300; 10 novembre 1982, n. 180).
    Quanto  poi  al  meccanismo  di  (parziale)  indicizzazione  delle
 retribuzioni,  attraverso   l'indennita'   integrativa   speciale   e
 l'indennita'  di contingenza, spetta del pari al legislatore adeguare
 le retribuzioni alle variazioni del costo della vita attraverso  tali
 meccanismi   ovvero  con  interventi  adottati  di  volta  in  volta;
 (sentenze 7 febbraio 1985, n. 34 e 14 aprile 1980, n. 43).
    La  disposizione  impugnata  -  che  non incide sui trattamenti di
 quiescenza in atto e non lede percio' diritti quesiti - non travalica
 i  limiti  di detta discrezionalita', ma, anzi, introduce un elemento
 di razionalizzazione nel sistema pensionistico. Tale sistema diventa,
 all'opposto,   sperequato  ove  la  pensione  sia  costituita  da  un
 trattamento di base inferiore a quello erogato a titolo di indennita'
 integrativa  speciale.  Attribuendo  a  tutti  i pensionati la stessa
 indennita' integrativa e rapportando il solo trattamento di base agli
 anni   di   servizio,   si  realizzerebbe,  infatti,  una  situazione
 ingiustificatamente vantaggiosa in caso di pensionamento  anticipato.
    Il  legislatore,  con l'impugnato art. 10, nel testo modificato in
 sede di conversione del d.-l. n. 17 del 1983, ha avuto cura,  facendo
 buon  uso  della  sua  discrezionalita',  di  assicurare  il su detto
 trattamento in tutti  i  casi  in  cui  il  pensionamento  anticipato
 avvenga  per  cause indipendenti dalla volonta' del dipendente. Lo ha
 variato invece, riducendo l'indennita'  integrativa  e  rapportandola
 agli  anni  di  servizio  prestato,  ove  il pensionamento avvenga "a
 domanda"; per effetto, quindi, di una scelta volontaria, dalla  quale
 deriva  la  cessazione  anticipata  della  prestazione dell'attivita'
 lavorativa.  Non  si  commette,  in  tal  guisa,  eccesso  di  potere
 legislativo,   non   esorbitandosi  in  alcun  modo  dalla  finalita'
 specifica, prefissata dal legislatore,  anzi  realizzandola  in  modo
 completo  ed  organico.  Invero,  in relazione al fine normativamente
 perseguito  dall'indennita'  integrativa   speciale,   questa   viene
 opportunamente  ragguagliata  all'entita'  del  lavoro  prestato. Con
 riguardo al trattamento che la disciplina attribuisce  ai  dipendenti
 che  abbiano  prestato, per un piu' ampio periodo di tempo, attivita'
 di lavoro, si sancisce  il  principio  che  essi  hanno  titolo  alla
 maggior  entita'  della  corresponsione  proprio  con  riguardo  alla
 maggiore quantita' di lavoro  prestato.  Di  conseguenza,  la  legge,
 lungi dal realizzare una differenziata ed ingiustificabile, e percio'
 arbitraria, sperequazione tra le due categorie, adegua le  sue  norme
 proprio  alle  diverse  posizioni  secondo una razionale visione e un
 buon governo di tali diversita'.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 10 del d.-l.  29  gennaio  1983,  n.  17  ("Misure  per  il
 contenimento  del  costo  del  lavoro  e per favorire l'occupazione")
 conv. con modificazioni nella l. 25 marzo 1983, n. 79, sollevata  con
 le  ordinanze  indicate in epigrafe (r.o. n. 678, 679 e 680 del 1985)
 del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, in  riferimento
 agli artt. 36 e 38 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0758