N. 532 SENTENZA 10 - 12 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Provincia
 autonoma di Bolzano - Enti di gestione delle aziende termali ed altri
 - Competenze provinciali - Sottrazione di attribuzioni in materia
 finanziaria, di assistenza e beneficenza e ricreativa -
 Inammissibilita' - Non fondatezza.  (D.-L. 18 agosto 1978, n. 481,
 art. 1-ésexies, primo e nono comma; art. 1-équinquies, terzo e quarto
 comma, lett. éb) e éc), e art. 1-édecies, come modificati dalla legge
 di conversione 21 ottobre 1978, n. 641).  (Statuto spec. T.-A.A.,
 artt. 8 n. 25, 9 n. 11, 8 n. 14, e 68; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469,
 art. 6; d.P.R. 28 marzo 1975, n.  475, art. 4)
(GU n.20 del 18-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale della legge 21 ottobre
 1978, n. 641, e specificamente degli  artt.  1  quinquies,  sexies  e
 decies,  concernente  fissazione  al  1›  gennaio  1979  del  termine
 previsto dall'art. 113, comma decimo, d.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,
 per  la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione
 a favore degli enti di cui  alla  tabella  B  del  medesimo  decreto,
 nonche' norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle
 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e  della  disciolta
 Amministrazione   per   le   attivita'   assistenziali   italiane  ed
 internazionali, promosso con  ricorso  della  Provincia  autonoma  di
 Bolzano, notificato il 23 novembre 1978, depositato in Cancelleria il
 29 novembre successivo ed iscritto al  n.  33  del  registro  ricorsi
 1978;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avvocato  Sergio  Panunzio  per  la Provincia autonoma di
 Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso notificato il 23 novembre 1978 la Provincia di
 Bolzano ha proposto questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1 decies della legge 21 ottobre 1978, n.
 641, di conversione del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, recante
 norme  integrative  della  disciplina  degli enti di cui all'art. 113
 d.P.R. 616/1977, nel presupposto  denegato  o  indubbiato  della  sua
 applicabilita' ad essa provincia di Bolzano.
    L'art.   1   quinquies,  in  particolare,  in  quanto  prevede  la
 soppressione dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione delle aziende
 termali)   ed   il   trasferimento   delle   relative  partecipazioni
 all'E.F.I.M.   (Ente   partecipazioni   e   finanziamento   industria
 manifatturiera)  -  in cui saranno inquadrati societa' e stabilimenti
 di   imbottigliamento   delle   acque   minerali,   gia'   inquadrati
 nell'E.A.G.A.T.  -  risulterebbe  lesivo  delle  competenze esclusive
 della provincia ricorrente in tema di acque minerali e termali  (art.
 8,  n.  14,  Statuto  speciale) e sottrarrebbe al suo patrimonio beni
 che, ai sensi dell'art. 68 del medesimo Statuto speciale,  dovrebbero
 essere ad essa trasferiti. Argomenta al riguardo la provincia che con
 precedente decreto presidenziale (d.P.R. 20  gennaio  1973,  n.  115,
 art.  12)  erano  state  ad  essa  trasferite  trasferite le analoghe
 partecipazioni della societa' "SALVAR" ed ancora  prima,  le  aziende
 termali di Levico e Roncegno (d.P.R. 15 novembre 1952, n. 3599) e che
 il  trasferimento  del  pacchetto  azionario  e'  una  modalita'   di
 trasferimento dei beni (acque termali).
    Il  detto  art.  1  quinquies,  per  il  fatto  di  prevedere,  in
 riferimento a previsione da parte della legge di  riforma  sanitaria,
 l'ulteriore  devoluzione  dei beni inerenti alla gestione delle acque
 termali agli enti locali, violerebbe  le  competenze  provinciali  in
 ordine  alla (soltanto possibile) delega delle sue funzioni ai Comuni
 (art. 18 cpv. Statuto).
    L'art.  1  sexies,  facendo salvo il disposto dell'art. 119 d.P.R.
 616/1977, che prevede, per le Regioni a Statuto speciale, un  ufficio
 stralcio  degli  enti di cui all'art. 113 del medesimo d.P.R., fino a
 diversa disposizione delle norme attuative dei relativi statuti,  non
 risulterebbe in nessun modo applicabile alla provincia ricorrente; e,
 tuttavia, ove si ritenesse diversamente, prevedendo  la  ripartizione
 tra   le   Regioni   dei  patrimoni  dell'O.N.P.I.  (Opera  nazionale
 pensionati di Italia), dell'E.N.A.O.L.I. (Ente  nazionale  assistenza
 orfani   lavoratori   italiani)   e   dell'E.N.A.L.  (Ente  nazionale
 assistenza lavoratori), e fra i comuni delle entrate di  quest'ultimo
 ente violerebbe le competenze provinciali, cosi' come determinate con
 d.P.R. 28 marzo 1975, n.  475  ed  esercitate  con  successiva  legge
 provinciale 20 giugno 1978, n. 29, in relazione all'E.N.A.L., e cosi'
 come determinate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 in  relazione  agli
 altri enti.
    La provincia, infatti, con legge menzionata avrebbe gia' assunto i
 compiti ed acquisito il patrimonio dell'E.N.A.L.; il  d.P.R.  n.  469
 del  1975,  d'altra parte, prevede (art. 6) che spetti alla provincia
 disporre  la  cessazione  degli  enti  nazionali  e  sovraprovinciali
 operanti  nel  settore  dell'assistenza  e  beneficenza  (su  cui  la
 provincia medesima gode di  competenza  esclusiva:  art.  8,  n.  25,
 Statuto  speciale)  e  fra  questi  enti  dovrebbero esser ricompresi
 l'O.N.P.I. e l'E.N.A.O.L.I.
    Illegittima sarebbe poi la sottrazione alla provincia dei proventi
 dell'Enalotto,  da  considerare  parte  integrante  dell'E.N.A.L.   e
 ricompresi   nel   trasferimento  operato  con  la  menzionata  legge
 provinciale n. 29 del 1978. Cio'  violerebbe  anche  le  attribuzioni
 provinciali  in materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale).
    Tale art. 1 sexies, infine, prevedendo la devoluzione ulteriore ai
 Comuni  del  patrimonio  dei  detti  enti  violerebbe  le  competenze
 organizzative  della  provincia  autonoma  (art.  18,  secondo comma,
 Statuto speciale).
    L'art.  1  decies, stabilendo che l'assegno di incollocabilita' di
 cui all'art. 180 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, venga erogato, a
 partire  dal  primo  aprile 1979, dall'I.N.A.I.L. (Istituto nazionale
 degli infortuni sul lavoro), anziche'  dall'A.N.M.I.L.  (Associazione
 nazionale   fra  mutilati  e  invalidi  del  lavoro),  violerebbe  le
 competenze provinciali in materia di assistenza e beneficenza,  cosi'
 come   attribuite  dall'art.  8,  n.  25  dello  Statuto  speciale  e
 trasferite dall'art. 6 del d.P.R. n. 469 del 1975, menzionato.
    2.  -  Si  costituiva  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri
 contestando le deduzioni di parte ricorrente. Il trasferimento  delle
 partecipazioni   azionarie   dell'E.A.G.A.T.   innanzi   tutto,   non
 comportando trasferimento  di  competenze  amministrative,  ai  sensi
 dell'art.  113  del  d.P.R.  n. 616/1977, risulterebbbe estraneo alla
 materia degli enti pubblici e, dunque, nessun limite territoriale, in
 favore  delle  regioni  a Statuto speciale, potrebbe essere invocato.
 Altra cosa, d'altra parte, sarebbe il trasferimento dallo Stato  alle
 Regioni  dei  diritti  pubblici  sui  beni patrimoniali indisponibili
 concernenti le acque minerali e termali e gli  impianti  relativi  ed
 altra   il   trasferimento   dei   diritti   e   del  patrimonio  del
 concessionario, la cui  attivita'  di  imbottigliamento  delle  acque
 minerali  avrebbe  carattere  meramente  commerciale. L'art. 68 dello
 Statuto speciale prevederebbe,  del  resto,  il  trasferimento  dallo
 Stato   alla   provincia   autonoma  dei  soli  diritti  demaniali  e
 patrimoniali di natura immobiliare, mentre  si  trasferirebbero  alla
 provincia  tutti  i  diritti,  anche  di  carattere  mobiliare, della
 Regione; le partecipazioni azionarie in societa' di  natura  privata,
 d'altra  parte,  avrebbero  carattere  chiaramente  non  immobiliare.
 L'avvenuto trasferimento dei compendi  relativi  alle  acque  termali
 dovrebbe  dunque  aver  soddisfatto  tutte le legittime pretese della
 provincia autonoma, mentre ogni pretesa al trasferimento  di  diritti
 di  natura mobiliare, configurabile nei confronti della Regione (e da
 questo punto di vista risulterebbe spiegato l'avvenuto  trasferimento
 del  pacchetto  azionario  della societa' Salvar, menzionato da parte
 ricorrente), risulterebbe  destituita  di  fondamento  nei  confronti
 dello Stato.
    Lo Stato concorda circa l'inapplicabilita' alla provincia autonoma
 dell'art. 1 sexies della legge n. 641 del  1978,  nel  senso  che  il
 trasferimento  alla provincia di Bolzano delle competenze di enti che
 svolgono attivita' di assistenza e  beneficenza  (come  l'O.N.P.I.  e
 l'E.N.A.O.L.I.)   e   ricreativa   (come   l'E.N.A.L.)   risulterebbe
 disciplinato dal d.P.R. n. 469 (art. 6) e  475  (art.  4)  del  1975;
 tuttavia  anche  ai  sensi  di  tale specifica normativa risulterebbe
 escluso dal trasferimento il concorso gestito dall'Enalotto, che  non
 rientra  nelle finalita' specifiche dell'E.N.A.L. ma veniva da questo
 gestito per conto del Ministro delle Finanze, in base  a  convenzione
 del 6 marzo 1975, approvata con decreto del 26 marzo stesso anno.
    Per  motivi  analoghi  dovrebbe  ritenersi  infondata ogni censura
 relativa all'art. 1 decies della menzionata legge n. 641 del 1978.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  di Bolzano propone questione di legittimita'
 costituzionale in via principale degli artt. 1 quinquies, 1 sexies, 1
 decies  della  legge  21  ottobre  1978,  n.  641, di conversione del
 decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per violazione degli  artt.  8,
 nn.  14  e 25, 18, 68, 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto
 Adige, oltreche' delle relative norme di  attuazione  in  materia  di
 "assistenza  e  beneficenza"  (d.P.R.  28  marzo  1975,  n. 469) e di
 attivita' ricreative (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475).
    La  legge n. 641 del 1978 non dovrebbe essere applicabile, secondo
 l'assunto della provincia ricorrente, alle Regioni a Statuto speciale
 e  dunque neppure dovrebbe interferire con le competenze provinciali;
 cio'  avuto  riguardo  al  suo  carattere  generale  di   legge   (di
 conversione  di  decreto  legge) recante proroga del termine previsto
 dall'art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque, di legge che,  in
 qualche  modo,  accede  ad  atto  normativo  concernente le Regioni a
 Statuto ordinario, e avuto altresi' riguardo al  richiamo,  contenuto
 nell'art.  1  sexies,  dell'art. 119 del detto d.P.R. n. 616 del 1977
 che,  per  le  Regioni  ad  autonomia   differenziata,   prevede   il
 funzionamento  di  un  ufficio-stralcio  degli  enti da sottoporre al
 procedimento di  "regionalizzazione",  fino  a  diversa  disposizione
 della legge o delle norme di attuazione degli statuti speciali.
    Per  l'ipotesi che la legge sia ritenuta, invece, applicabile alla
 provincia ricorrente, sono censurate le seguenti norme:
       a)  l'art. 1 quinquies perche', prevedendo il trasferimento del
 pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T. (Ente autonomo di gestione  delle
 aziende  termali,  istituito  con  d.P.R.  7  maggio 1958, n. 576, ed
 investito, con legge 21 giugno 1960, n. 649, della titolarita'  delle
 partecipazioni  azionarie  anche  di  societa'  aventi per oggetto lo
 sfruttamento di acque minerali ed attivita'  connesse),  all'E.F.I.M.
 (Ente  partecipazioni  e  finanziamento industria manifatturiera) con
 inquadramento  in  tale  secondo  ente   anche   delle   societa'   e
 stabilimenti   di   imbottigliamento   delle  acque  minerali,  prima
 inquadrati nell'E.A.G.A.T., violerebbe le competenze esclusive  della
 provincia  di Bolzano in materia di acque minerali e termali (art. 8,
 n. 14,  dello  Statuto  speciale).  Alla  provincia  stessa,  invece,
 dovrebbe  essere  trasferito  il pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T.,
 come del resto tutti i diritti demaniali e patrimoniali  dello  Stato
 in   corrispondenza   delle   materie   attribuite   alla  competenza
 provinciale (art. 68 dello Statuto speciale);
       b)  ancora l'art. 1 quinquies, ultimo comma, lett. c), perche',
 prevedendo il trasferimento alle Regioni delle attivita', pertinenze,
 personale  delle  aziende  termali,  ivi  comprese  le attivita' ed i
 patrimoni alberghieri, con il vincolo di ulteriore destinazione  agli
 enti  locali,  violerebbe  le competenze della provincia nei rapporti
 con questi (art. 18, cpv., dello Statuto speciale);
       c)  l'art.  1  sexies,  comma  primo,  perche',  prevedendo  il
 trasferimento   alle   Regioni   del   patrimonio   dell'O.N.P.I.   e
 dell'E.N.A.O.L.I.,   violerebbe  le  competenze  della  Provincia  di
 Bolzano in materia di assistenza e beneficenza (art. 8, n. 25,  dello
 Statuto speciale), cosi' come trasferite con d.P.R. 28 marzo 1975, n.
 469, che attribuisce alla provincia stessa  (art.  6)  il  potere  di
 disporre   la   cessazione  dell'attivita'  degli  enti  nazionali  e
 sovranazionali  operanti  nel   settore;   perche',   prevedendo   il
 trasferimento  alla  Regione del patrimonio dell'E.N.A.L., violerebbe
 le competenze provinciali in tema di attivita' ricreativa (art. 9, n.
 11,  dello  Statuto speciale), cosi' come trasferite con il d.P.R. 28
 marzo 1975, n. 475, che,  analogamente,  attribuisce  alla  Provincia
 (art. 4) il potere di disporre sulla acquisizione dei patrimoni degli
 enti che operano nel settore, potere esercitato con legge provinciale
 20 giugno 1978, n. 29, che ha disposto l'effettiva acquisizione delle
 attivita' e dei beni e perche', prevedendo  come  destinatari  ultimi
 del   trasferimento   dei   beni   dell'O.N.P.I.,   dell'E.N.A.L.   e
 dell'E.N.A.O.L.I. agli enti locali, violerebbe  le  competenze  della
 provincia  in  materia  di  rapporti  con questi (art. 18, cpv. dello
 Statuto speciale);
       d)  ancora l'art. 1 sexies, comma nono, perche', ripartendo fra
 i Comuni le entrate dell'E.N.A.L. e riservando allo Stato i  proventi
 dell'Enalotto,  violerebbe  le  competenze  provinciali in materia di
 attivita' ricreative,  trasferite  senza  restrizioni  con  il  detto
 d.P.R.  n.  475  del  1975,  oltreche' le attribuzioni provinciali in
 materia finanziaria (art. 78 dello Statuto speciale);
       e)  l'art.  1  decies  della  legge  n.  641 del 1978, perche',
 prevedendo   che   l'assegno   d'incollocabilita',   prima    erogato
 dall'A.N.M.I.L.  (art.  180  d.P.R.  30  giugno 1965, n. 1124), venga
 erogato dall'I.N.A.I.L.,  anziche'  dalla  provincia,  violerebbe  le
 competenze  esclusive  di  questa in tema di assistenza e beneficenza
 (art. 8, n. 25, dello Statuto speciale).
    2. - La legge 21 ottobre 1978, n. 641 converte, con modificazioni,
 il decreto-legge 18 agosto 1978,  n.  481,  di  proroga  del  termine
 previsto  dall'art.  113 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la cessazione
 di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione agli enti  di  cui
 all'allegata  tabella  B. La legge, peraltro, non si limita alla pura
 conversione, ma contiene (sotto  forma  di  articoli  aggiuntivi)  un
 insieme  di  norme  nuove  rispetto a quanto dispone il decreto legge
 convertito.
    Deve,  anzitutto,  ritenersi, stante il richiamo fatto dall'art. 1
 sexies all'art. 119 del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  concernente  il
 funzionamento  di  "uffici  stralcio"  per l'esercizio delle funzioni
 degli enti pubblici trasferiti, che la nuova normativa  si  riferisce
 anche alle Regioni a Statuto speciale e che i precetti di cui essa si
 compone sono applicabili alle medesime, salvo che sia  specificamente
 disposto  in  senso  contrario  (cfr.,  del resto, sentenze di questa
 Corte nn. 31/1983; 219/1984; 165/1986; 51/1987).
    Specificamente  in  senso  contrario  dispone,  appunto,  l'art. 1
 sexies, primo comma, il quale, ribadendo la regola enunciata  per  le
 Regioni  a Statuto speciale dall'art. 119 del d.P.R. n. 616 del 1977,
 esclude la propria operativita' per quanto concerne il  trasferimento
 del  patrimonio  dell'O.N.P.I., dell'E.N.A.O.L.I. e dell'E.N.A.L. nei
 confronti della Provincia di Bolzano. La questione relativa  all'art.
 1  sexies,  primo  comma, e' pertanto inammissibile. Analoghe ragioni
 d'inammissibilita', stante la correlazione  fra  trasferimento  delle
 funzioni,  devoluzione  del patrimonio ed attribuzione delle entrate,
 valgono per la questione relativa alla prima  parte  del  comma  nono
 dello  stesso art. 1 sexies, che prevede la ripartizione fra i Comuni
 delle entrate dell'E.N.A.L. (non, invece, per la  questione  relativa
 alla parte del medesimo comma nono che concerne la riserva allo Stato
 dei proventi dell'Enalotto su cui vedi, infra, n. 5).
    3.  -  Per  quanto  concerne  il  trasferimento  all'E.F.I.M.  del
 pacchetto azionario dell'E.A.G.A.T., nonche' delle attivita' e  degli
 stabilimenti  di imbottigliamento delle acque minerali (commi terzo e
 quarto dell'art. 1 quinquies del decreto-legge n. 481 del 1978, cosi'
 come  convertito  nella  legge  n.  641 del 1978) la questione non e'
 fondata.
    Il  terzo  comma dell'art. 1 quinquies citato riserva all'E.F.I.M.
 le  partecipazioni  azionarie  delle  societa'   prima   "inquadrate"
 nell'E.A.G.A.T..  Il  quarto  comma  del medesimo articolo, nel testo
 risultante dopo le  modifiche  introdotte  in  sede  di  conversione,
 provvede  (lett.  c) a trasferire alle Regioni "attivita', patrimoni,
 pertinenze  e  personale  delle  aziende  termali,  ivi  comprese  le
 attivita'  ed i patrimoni alberghieri"; mentre nella precedente lett.
 b)  prevede   l'inquadramento   nell'E.F.I.M.   "delle   societa'   e
 stabilimenti   di   imbottigliamento   delle   acque  minerali,  gia'
 inquadrati nell'E.A.G.A.T.".
    Si  determina  cosi' un trasferimento delle aziende termali, prima
 inquadrate nell'E.A.G.A.T., comprendendosi  in  esso  anche  elementi
 accessori  (quali  sono i patrimoni alberghieri). Cio' in aggiunta al
 trasferimento gia' avvenuto in favore della Provincia di Bolzano  del
 bene  pubblico  "acqua  termale"  e  delle  relative funzioni (art. 4
 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115).
    Per  quel  che  riguarda  le acque minerali la normativa di cui si
 tratta non contiene ulteriori trasferimenti, mentre e' chiaro che  la
 provincia  di  Bolzano  continua ad essere titolare del bene pubblico
 "acque minerali" - ad essa  trasferito,  con  le  relative  funzioni,
 congiuntamente  alle  acque termali e alle funzioni relative a queste
 ultime, dal detto art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 -  in  attuazione
 degli artt. 8, n. 14, 68 e 108 dello Statuto speciale.
    Ora le pretese che la provincia autonoma puo' vantare in relazione
 alle  sue  competenze  in  materia  non   possono   estendersi   alle
 partecipazioni   azionarie   delle   societa'   concessionarie  dello
 sfruttamento  delle  acque  minerali  e  termali  prima  "inquadrate"
 nell'E.A.G.A.T.,  partecipazioni  che  sono  cosa  ben  diversa dalla
 titolarita' del bene pubblico "acque  minerali  e  termali"  e  dalle
 relative funzioni amministrative.
    Analoghe  ragioni  valgono  ad escludere che le pretese statutarie
 della Provincia  di  Bolzano  possano  estendersi  alle  "societa'  e
 stabilimenti   di   imbottigliamento   delle  acque  minerali",  gia'
 "inquadrate" nell'E.A.G.A.T. (art. 1 quinquies, comma  quarto,  lett.
 b),  perche'  anche tali complessi o elementi aziendali, attinenti ad
 un'attivita' connessa allo sfruttamento delle  acque  minerali,  sono
 cosa  diversa  dal  bene  pubblico  "acque minerali" e dalle relative
 funzioni amministrative.
    4. - Non e' fondata la questione relativa alla lett. c) del quarto
 comma dell'art. 1 quinquies della legge n. 641 del 1978, nella  parte
 in cui prevede la devoluzione agli enti locali delle aziende termali,
 vale a dire dei complessi aziendali predisposti all'uso  delle  acque
 termali,  secondo  la legge di riforma sanitaria (cfr. art. 36, comma
 quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con  cui  tali  aziende
 termali  sono  dichiarate  presidi  e  servizi delle unita' sanitarie
 locali).
    Infatti  tale  devoluzione, da un lato, non priva la Provincia del
 bene pubblico "acque termali", dall'altro non preclude alla  medesima
 l'esercizio  delle  sue  potesta'  legislative  e  amministrative  in
 materia, ma al piu' pone indirettamente alle dette potesta'  il  solo
 limite  -  da  ritenere  essenziale  alla realizzazione della riforma
 economico-sociale sanitaria - della  destinazione  del  bene  termale
 alla tutela della salute.
    5.  -  Non  e' fondata la questione di legittimita' costituzionale
 del comma nono dell'art. 1 sexies, per la parte che riserva al Tesoro
 i     proventi     dell'Enalotto;     si    tratta,    infatti,    di
 "concorso-pronostici" (facente capo  al  Ministero  delle  Finanze  e
 gestito  attraverso  l'E.N.A.L.,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto
 legislativo 14 aprile 1948, n. 496, secondo la  disciplina  data  dal
 decreto  del  Ministro delle Finanze del 29 ottobre 1957 e successive
 modificazioni) estraneo alla materia delle attivita' ricreative ed, a
 maggior  ragione,  delle  attivita' assistenziali, e avente, inoltre,
 carattere nazionale (in quanto comporta  una  scommessa  relativa  ai
 numeri del lotto estratti su tutte le ruote locali).
    6.  -  Non  e'  fondata,  infine,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 decies, comma primo, della  legge  n.  641
 del  1978,  che  prevede  sia  erogato  dall'I.N.A.I.L.  l'assegno di
 incollocabilita' di cui all'art. 180 del d.P.R. 30  giugno  1965,  n.
 1124, fino a quel momento erogato dall'A.N.M.I.L.
    Si  tratta,  infatti,  di  prestazione  che presuppone un rapporto
 assicurativo  con  l'I.N.A.I.L.  e  si   inserisce,   come   elemento
 accessorio  ed  eventuale,  in un rapporto di previdenza; data la sua
 stretta connessione  con  la  materia  previdenziale  deve  ritenersi
 estranea  alla  materia  "assistenza  e  beneficenza" attribuita alla
 Provincia di Bolzano ai sensi  dell'art.  8,  n.  25,  dello  Statuto
 speciale  e  trasferita  con  d.P.R.  n.  469 del 1975 (cfr. sent. di
 questa Corte n. 174 del 1981 per considerazioni che,  toccando  anche
 l'art.  38 della Costituzione, non possono essere prive di valore per
 le regioni a Statuto speciale e per le province autonome).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n.
 481  (Fissazione  al  1›  gennaio 1979 del termine previsto dall'art.
 113, decimo comma, del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.   616,  per  la
 cessazione  di  ogni  contribuzione,  finanziamento  o  sovvenzione a
 favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
 norme  di  salvaguardia  del  patrimonio  degli  stessi  enti,  delle
 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e  della  disciolta
 Amministrazione   per   le   attivita'   assistenziali   italiane  ed
 internazionali), nel testo modificato dalla legge di  conversione  21
 ottobre 1978, n. 641; nonche' dello stesso art. 1 sexies, comma nono,
 nella parte che riguarda  il  riparto  fra  i  Comuni  delle  entrate
 dell'E.N.A.L.;  questioni  proposte  dalla  Provincia  di Bolzano per
 violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello  Statuto  speciale
 per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975,
 n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  475,  di  attuazione  dello
 Statuto;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato  decreto-legge  n.
 481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641
 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano  per  violazione  degli
 artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  quinquies,  comma  quarto,  lett.  b),  del  menzionato
 decreto-legge  n.  481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di
 conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano  per
 violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  quinquies,  comma  quarto,  lett.  c),  del  menzionato
 decreto-legge  n.  481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di
 conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per
 violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481
 del  1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del
 1978,  nella  parte  in  cui  riserva  allo  Stato  i  proventi   del
 concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per
 violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonche'
 dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978,  nel
 testo  modificato  dalla  legge  del  1978,  n.  641  proposta  dalla
 Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto
 speciale,  nonche'  del  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 469, di attuazione
 dello Statuto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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