N. 546 ORDINANZA 10 - 12 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Sospensione della patente di guida a seguito di diffida - Mancata fissazione di un termine massimo d'efficacia del provvedimento - Manifesta infondatezza. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1). (Cost., artt. 2 e 3)(GU n.21 del 25-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 1015 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34- bis dell'anno 1985; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe (resa in un procedimento penale per il reato di guida senza patente, sospesa, nella specie, a seguito di un provvedimento di diffida) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') nella parte in cui non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' della questione (in quanto il provvedimento di sospensione della patente non e' automaticamente collegato all'esistenza di un provvedimento di diffida) e, in via subordinata, per l'infondatezza della stessa; Considerato che va disattesa l'eccezione d'inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in quanto, nella specie, il provvedimento di sospensione della patente e' stato emesso anche sul presupposto della diffida; che, peraltro, questa Corte ha gia' avuto piu' volte occasione di dichiarare infondata la questione di legittimita' dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (cfr., da ultimo, ord. n. 499 del 1987) e che non appaiono prospettati, nell'ordinanza di rimessione, motivi tali da indurre a discostarsi da siffatta giurisprudenza; che, d'altronde, appare del tutto inconferente il richiamo all'art. 24 Cost. considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i princi'pi dell'ordinamento e che non produce, di per se', effetti riduttivi o compressivi delle liberta' individuali: (cfr. ord. n. 499 del 1987) e del procedimento a seguito del quale essa diffida viene pronunciata (che consiste in un procedimento che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo: (cfr. sent. n. 76 del 1970); che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore di Prato va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita') sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0773