N. 557 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Negazione del provvedimento nel caso di esistenza di discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti Illegittimita' costituzionale. (Cod. civ., art. 291). (Cost., art. 3)(GU n.21 del 25-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1984 dal Tribunale di Milano nella procedura di adozione tra Laini Annibale ed altra e Li Mandri Giuseppe, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143bis dell'anno 1985. Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto in fatto 1. - I coniugi Annibale Laini e Maria Li Mandri, con ricorso in data 21 maggio 1984, chiedevano al Tribunale di Milano che venisse disposta nei loro confronti l'adozione di Giuseppe Li Mandri (nato il 17 marzo 1964) e deducevano di avere una figlia legittima maggiorenne, la quale aderiva al loro proposito. Poiche', a norma dell'art. 291 cod. civ., l'esistenza di detta figlia non consentiva di disporre la richiesta adozione, il giudice adito con ordinanza in data 12 ottobre 1984 (R. O. n. 120/1985) sollevava questione di legittimita' costituzionale della norma ora citata in relazione all'art. 3 Cost. Ad avviso del giudice a quo, essendo stata ammessa la possibilita' per il coniuge dell'adottante di prestare il proprio assenso alla adozione (art. 297, primo comma, cod. civ.), risulta incongruo che analoga disciplina non sia stata prevista per i discendenti legittimi o legittimati maggiorenni. Del resto, anche la Corte costituzionale - prosegue il giudice a quo - con sentenza n. 237 del 1974 e' intervenuta in una fattispecie analoga - precisamente quella della legittimazione dei figli naturali per decreto del Presidente della Repubblica -, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 284, n. 2, cod. civ. (come formulato precedentemente alla riforma del diritto di famiglia attuata con l. 19 maggio 1975 n. 151) nella parte in cui tale norma escludeva la possibilita' per il genitore di chiedere la legittimazione suddetta ove esistessero figli legittimi o legittimati o loro discendenti che avessero prestato il proprio assenso. Pertanto, anche dall'affinita' di tale fattispecie con quella dell'adozione il giudice a quo evince una disparita' di trattamento ingiustificata. 2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi e' stata costituzione di parti private ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - E' stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto "non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorche' maggiorenni e consenzienti". 2. - Preliminarmente e' da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto piu' opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima. E' tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, si' da violare l'art. 3 Cost. 3. - Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benche' maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima. Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua. Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimita' costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0804