N. 561 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione
 Valle d'Aosta - Stampa - Pubblici contributi a periodici
 d'informazione locale - Criteri e modalita' di erogazione Nuova
 normativa regionale - Cessazione della materia del contendere.
 (Disegno di legge reg. Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977).
 (Cost., art. 21; statuto spec. reg. Valle d'Aosta, artt. 2 e 3)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 12 maggio
 1977 riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta,  avente
 per   oggetto:   "Provvedimenti  intesi  a  favorire  la  piu'  ampia
 informazione sull'attivita' della Regione" promosso con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 2 giugno 1977,
 depositato in cancelleria l'8 giugno 1977 successivo ed  iscritto  al
 n. 13 del registro ricorsi 1977;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
 e l'avv. Enrico Romanelli per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  in  data  30  maggio  1977  il Presidente del
 Consiglio dei ministri proponeva impugnativa avverso  il  disegno  di
 legge  della Regione Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio regionale
 il 13 gennaio 1977 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il
 12  maggio  1977,  recante  "Provvedimenti  intesi a favorire la piu'
 ampia informazione sull'attivita' della Regione". Con tale disegno di
 legge  la  Giunta  regionale  valdostana,  al  fine di assicurare una
 migliore  informazione  sull'attivita'  della  Regione,   era   stata
 autorizzata   a   concedere   contributi   ai  periodici  locali  per
 l'inserzione di un notiziario regionale. Lo stesso disegno  di  legge
 aveva  altresi'  disciplinato le modalita' di concessione e la misura
 dei  contributi  con  riferimento  alla  tiratura  ed  alle   diverse
 caratteristiche dei periodici.
    Avverso  tale  disciplina il ricorso proposto dallo Stato veniva a
 denunciare, in primo luogo, la violazione degli artt.  2  e  3  dello
 Statuto speciale della Valle d'Aosta, che non includono la stampa tra
 le materie di competenza regionale; in secondo luogo,  la  violazione
 dell'art.  21  Cost.,  dove  si  prevede,  in  materia di stampa, una
 riserva  di  legge  nazionale,  resa  necessaria,   ad   avviso   del
 ricorrente,  dall'esigenza  di  porre  regole  e criteri di carattere
 generale in grado di garantire  a  tutti  gli  organi  d'informazione
 parita'  di  condizioni  per l'accesso alle pubbliche sovvenzioni, al
 fine  di  evitare  la  possibilita'  di  condizionamenti  e  indebite
 pressioni.
    2.  - Con memoria in data 27 giugno 1977 si costituiva in giudizio
 la Regione per chiedere il rigetto del ricorso.
    A tal fine la Regione rilevava come la legge impugnata:
       a)   avesse  introdotto  soltanto  modeste  modificazioni  alla
 precedente legge regionale 15 maggio 1974 n.13, adottata nella stessa
 materia e non contestata dal Governo;
       b)  concedesse contributi ai periodici non incondizionatamente,
 bensi' in cambio  della  pubblicazione  di  un  notiziario  regionale
 destinato  a  meglio informare la collettivita' sulle attivita' della
 Regione;
       c)  non fosse tale da violare l'art. 21 Cost., dove non risulta
 prevista alcuna riserva di legge statale in tema di provvidenze  alla
 stampa.
    3.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la difesa della Regione
 ha presentato ulteriori  deduzioni  rilevando  in  particolare  come,
 successivamente  alla  proposizione  del  ricorso di cui e' causa, il
 Consiglio  regionale  della  Valle  d'Aosta  abbia  avuto   modo   di
 intervenire  in  tema  di sovvenzioni ai periodici locali mediante le
 leggi regionali 29 gennaio 1980 n. 7, 4 agosto 1982 n. 33 e 10 agosto
 1987 n. 62, nessuna delle quali e' stata impugnata dal Governo.
    In  conseguenza  di  tale  nuova situazione normativa, attualmente
 operante, la Regione ha  fatto  presente  di  non  avere  piu'  alcun
 interesse  all'entrata  in  vigore  della legge in contestazione e ha
 chiesto  che  venga  dichiarata  la  cessazione  della  materia   del
 contendere.
                         Considerato in diritto
    Come  fatto  presente  dalla  difesa  regionale,  nelle  more  del
 giudizio  la  Regione   Autonoma   Valle   d'Aosta   e'   intervenuta
 ripetutamente,  -  mediante le leggi regionali del 28 gennaio 1980 n.
 7, del 4 agosto 1982 n. 33 e del 10 agosto 1987 n. 62 - a regolare la
 materia   dei   provvedimenti   intesi   a   favorire  l'informazione
 sull'attivita' regionale, posta ad oggetto  della  legge  di  cui  e'
 causa. In particolare, con la piu' recente legge regionale (n. 62 del
 1987), sono state disciplinate, in maniera organica, le condizioni  e
 le  modalita'  per ammettere alle contribuzioni regionali i periodici
 locali che assicurino la pubblicazione di un notiziario regionale. La
 disciplina  posta  dalla  legge impugnata risulta, pertanto, superata
 dalla legislazione regionale attualmente in vigore.
    Va  conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
 epigrafe, relativo al disegno di legge della  Regione  Valle  d'Aosta
 riapprovato  il  12  maggio  1977  recante  "Provvedimenti  intesi  a
 favorire la piu' ampia informazione sull'attivita' della Regione".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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