N. 563 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Provincia autonoma di Trento - Impiego pubblico - Limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la provincia di Trento Elevazione da 35 a 45 anni - Contrasto con la legislazione statale - Non fondatezza. (Legge provincia di Trento approvata il 2 maggio 1984). (Cost., art. 3)(GU n.21 del 25-5-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Provincia Autonoma di Trento riapprovata il 2 maggio 1984 dal Consiglio Provinciale di Trento, recante: "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, relativamente ai limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 19 maggio 1984, depositato in cancelleria il 26 maggio successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1984. Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Cheli; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1984 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di Trento, approvata dal Consiglio Provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento", deducendo la violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma e 116 della Costituzione nonche' degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale Trentino Alto Adige), tutti anche con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego). Premette il Presidente del Consiglio che, con la legge impugnata, l'organo legislativo della Provincia Autonoma ha elevato il limite di eta' per l'accesso al pubblico impiego provinciale di ruolo da trentacinque anni (limite previsto dall'art. 64, primo comma, lett. b) della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12) a quarantacinque anni. Secondo il Governo la disposizione adottata violerebbe in primo luogo gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dando vita ad una situazione di ingiustificato privilegio per i soli aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino. Inoltre, la stessa norma violerebbe l'art.97, primo comma, Cost. giacche' l'ammissione dei quarantacinquenni ai pubblici concorsi non sarebbe tale da assicurare per l'ente pubblico l'apporto di personale giovane, determinando altresi' la costituzione di rapporti di pubblico impiego insuscettibili di far maturare un diritto al trattamento di quiescenza. Infine, l'elevazione del limite di eta' si porrebbe in contrasto con l'art. 116 Cost. e gli artt. 4 e 8 n. 1 del Testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), a tenore dei quali la legislazione provinciale, anche di carattere primario, e' tenuta al rispetto del limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. A questo proposito il ricorrente rileva come i princi'pi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 costituiscano, per espressa previsione del legislatore, norme fondamentali di riforma economico sociale e come tra questi princi'pi rientri anche quello di "omogeneizzazione" delle posizioni giuridiche dei dipendenti, principio che risulterebbe trasgredito dalla legge provinciale impugnata. Il ricorrente chiede pertanto la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge impugnata. 2. - Si e' costituita la Provincia Autonoma di Trento sostenendo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso. La Provincia ricorda innanzitutto che nell'atto di rinvio del 19 novembre 1983 il Governo aveva eccepito esclusivamente il contrasto della legge provinciale con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e che solo successivamente, nel ricorso notificato il 19 maggio 1984, erano state avanzate le ulteriori censure, concernenti gli artt. 51, 97 e 116 Cost. nonche' gli artt. 4 e 8 n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. In ordine a queste ultime censure - sostiene la Provincia - il ricorso e' da considerare inammissibile sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene che i motivi di impugnazione debbano necessariamente coincidere, almeno nelle loro linee essenziali, con i motivi del precedente atto di rinvio. Nel merito - secondo la Provincia - il ricorso e' comunque infondato. Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., l'ente resistente osserva che la disposizione impugnata non discrimina tra categorie diverse di soggetti poiche' non esiste una categoria di "aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino" distinguibile dalla generalita' degli aspiranti a pubblici impieghi presso altre Amministrazioni. Inoltre, la Provincia sottolinea che tanto nella legislazione statale quanto nella legislazione regionale sono previste eta' massime diverse da quella dei trentacinque anni e sono contemplate ipotesi di elevazione del limite massimo di eta' per aspiranti all'accesso a pubblici impieghi che versino in particolari condizioni: con la duplice conseguenza che non e' configurabile nel nostro ordinamento una regola assoluta e generale in tema di eta' massima per l'accesso a pubblici uffici e che il legislatore provinciale - nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva prevista dall'art. 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige - ben puo' elevare la soglia di eta' degli aspiranti all'impiego provinciale con il solo limite della intrinseca ragionevolezza della scelta operata. La Provincia svolge, infine, alcune sintetiche considerazioni per confutare nel merito anche le ulteriori censure contenute nel ricorso, nei cui confronti e' stata pregiudizialmente formulata l'eccezione di inammissibilita' sopra richiamata. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso di cui e' causa il Presidente del Consiglio ha impugnato la legge della Provincia Autonoma di Trento, approvata dal Consiglio provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 13, relativamente ai limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento". In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 13, in tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale, la Provincia di Trento aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti generali il possesso di un'eta' "non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti" (art. 64, primo comma, lett. b). Tale disposizione e' stata modificata dall'art. unico della legge di cui e' causa, dove si prevede testualmente che "alla lettera b) del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, la parola "trentacinque" e' sostituita con la parola "quarantacinque" ". Nei confronti di quest'ultima norma il Presidente del Consiglio dei ministri chiede una pronuncia di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116 Cost., nonche' degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige), anche con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego). 2. - Va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilita' delle censure proposte con riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo comma, e 116 Cost., nonche' agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670. Nessuna di tali censure risulta, infatti, prospettata, neppure nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo in data 19 novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provinciale, si contesta soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Sul punto non resta che confermare la costante giurisprudenza di questa Corte - iniziata con la sentenza n.147 del 1972 - secondo cui, stante l'unitarieta' del procedimento di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso, nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti delle leggi regionali, quelle censure che non siano state preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con l'atto di rinvio del Governo. 3. - Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo profilo relativo all'asserita lesione del principio di eguaglianza espresso nell'art. 3 Cost. In relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro, infondata. In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere con la legge di cui e' causa l'elevazione del limite massimo di eta' per accedere ai posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a quarantacinque anni, non e' venuta a discriminare tra diverse categorie di cittadini ne' a stabilire posizioni privilegiate, stante la possibilita' di accesso all'impiego provinciale aperta a tutti i cittadini - in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui l'eta') - che ad esso intendano aspirare. In altri termini, la diversita' della norma posta dalla legge provinciale rispetto alle norme statali relative al limite massimo di eta' previsto per altre forme d'impiego pubblico non e' tale da incidere sull'operativita' del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione costituzionale relativa alla parita' delle condizioni di accesso che devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a tutti i cittadini aspiranti all'impiego, senza possibilita' di discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di costituzionalita' proposta, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti della legge della Provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2 maggio 1984 e recante "Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0810