N. 563 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Provincia
 autonoma di Trento - Impiego pubblico - Limiti di eta' per l'accesso
 all'impiego presso la provincia di Trento Elevazione da 35 a 45 anni
 - Contrasto con la legislazione statale - Non fondatezza.  (Legge
 provincia di Trento approvata il 2 maggio 1984).  (Cost., art. 3)
(GU n.21 del 25-5-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della
 Provincia Autonoma  di  Trento  riapprovata  il  2  maggio  1984  dal
 Consiglio  Provinciale  di  Trento,  recante:  "Modifica  alla  legge
 provinciale 29 aprile 1983, n.12, relativamente ai limiti di eta' per
 l'accesso   all'impiego  presso  la  Provincia  Autonoma  di  Trento"
 promosso con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 notificato  il 19 maggio 1984, depositato in cancelleria il 26 maggio
 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1984.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
 e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso notificato il 19 maggio 1984 il Presidente del
 Consiglio dei ministri ha  impugnato  la  legge  della  Provincia  di
 Trento,  approvata dal Consiglio Provinciale in seconda lettura nella
 seduta del 2 maggio 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29
 aprile  1983  n.  12,  relativamente  ai limiti di eta' per l'accesso
 all'impiego presso la Provincia Autonoma  di  Trento",  deducendo  la
 violazione  degli  artt.  3,  51,  primo comma, 97, primo comma e 116
 della Costituzione nonche' degli artt. 4 e  8  n.  1  del  d.P.R.  31
 agosto  1972  n.  670  (Testo unico delle leggi costituzionali per lo
 Statuto speciale Trentino Alto Adige), tutti  anche  con  riferimento
 agli  artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n.
 93 (Legge quadro sul pubblico impiego).
    Premette  il Presidente del Consiglio che, con la legge impugnata,
 l'organo legislativo della Provincia Autonoma ha elevato il limite di
 eta'  per  l'accesso  al  pubblico  impiego  provinciale  di ruolo da
 trentacinque anni (limite previsto dall'art. 64, primo  comma,  lett.
 b)  della  legge  provinciale  29 aprile 1983 n. 12) a quarantacinque
 anni.
    Secondo  il  Governo  la disposizione adottata violerebbe in primo
 luogo gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione,  dando  vita
 ad  una  situazione di ingiustificato privilegio per i soli aspiranti
 al pubblico impiego provinciale trentino. Inoltre,  la  stessa  norma
 violerebbe  l'art.97,  primo  comma,  Cost. giacche' l'ammissione dei
 quarantacinquenni ai pubblici concorsi non sarebbe tale da assicurare
 per  l'ente  pubblico  l'apporto  di  personale giovane, determinando
 altresi'  la   costituzione   di   rapporti   di   pubblico   impiego
 insuscettibili   di   far  maturare  un  diritto  al  trattamento  di
 quiescenza. Infine, l'elevazione del limite di eta'  si  porrebbe  in
 contrasto con l'art. 116 Cost. e gli artt. 4 e 8 n. 1 del Testo unico
 delle leggi costituzionali per  lo  Statuto  speciale  Trentino  Alto
 Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972  n.  670),  a  tenore  dei  quali la
 legislazione provinciale, anche di carattere primario, e'  tenuta  al
 rispetto   del   limite   delle   norme  fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali della Repubblica. A questo proposito il  ricorrente
 rileva come i princi'pi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93
 del 1983 costituiscano,  per  espressa  previsione  del  legislatore,
 norme  fondamentali  di  riforma  economico sociale e come tra questi
 princi'pi rientri anche quello di "omogeneizzazione" delle  posizioni
 giuridiche  dei  dipendenti,  principio  che risulterebbe trasgredito
 dalla legge provinciale impugnata.
    Il  ricorrente  chiede pertanto la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale della legge impugnata.
    2.  -  Si e' costituita la Provincia Autonoma di Trento sostenendo
 l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza del ricorso.
    La  Provincia  ricorda innanzitutto che nell'atto di rinvio del 19
 novembre 1983 il Governo aveva eccepito esclusivamente  il  contrasto
 della  legge  provinciale  con  il principio di eguaglianza ex art. 3
 Cost. e che solo successivamente, nel ricorso notificato il 19 maggio
 1984, erano state avanzate le ulteriori censure, concernenti gli
 artt.  51,  97 e 116 Cost. nonche' gli artt. 4 e 8 n. 1 dello Statuto
 speciale per il Trentino Alto Adige.
    In  ordine  a  queste  ultime censure - sostiene la Provincia - il
 ricorso e' da considerare inammissibile sulla base della  consolidata
 giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene che i motivi di
 impugnazione debbano necessariamente coincidere,  almeno  nelle  loro
 linee essenziali, con i motivi del precedente atto di rinvio.
    Nel  merito  -  secondo  la  Provincia  -  il  ricorso e' comunque
 infondato.
    Per  quanto  attiene  alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost.,
 l'ente  resistente  osserva  che  la   disposizione   impugnata   non
 discrimina  tra  categorie diverse di soggetti poiche' non esiste una
 categoria di "aspiranti al  pubblico  impiego  provinciale  trentino"
 distinguibile  dalla  generalita' degli aspiranti a pubblici impieghi
 presso altre Amministrazioni. Inoltre, la  Provincia  sottolinea  che
 tanto  nella legislazione statale quanto nella legislazione regionale
 sono previste eta' massime diverse da quella dei trentacinque anni  e
 sono contemplate ipotesi di elevazione del limite massimo di eta' per
 aspiranti all'accesso a pubblici impieghi che versino in  particolari
 condizioni:  con  la duplice conseguenza che non e' configurabile nel
 nostro ordinamento una regola assoluta e generale  in  tema  di  eta'
 massima  per  l'accesso  a  pubblici  uffici  e  che  il  legislatore
 provinciale - nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  esclusiva
 prevista dall'art. 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige - ben puo'
 elevare la soglia di eta' degli aspiranti all'impiego provinciale con
 il  solo limite della intrinseca ragionevolezza della scelta operata.
    La  Provincia svolge, infine, alcune sintetiche considerazioni per
 confutare  nel  merito  anche  le  ulteriori  censure  contenute  nel
 ricorso,  nei  cui  confronti  e'  stata  pregiudizialmente formulata
 l'eccezione di inammissibilita' sopra richiamata.
                         Considerato in diritto
    1. - Con il ricorso di cui e' causa il Presidente del Consiglio ha
 impugnato la legge della Provincia Autonoma di Trento, approvata  dal
 Consiglio  provinciale  in  seconda lettura nella seduta del 2 maggio
 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n.  13,
 relativamente  ai  limiti di eta' per l'accesso all'impiego presso la
 Provincia Autonoma di Trento".
   In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 13, in
 tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale,  la  Provincia
 di  Trento  aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego
 di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti  generali
 il  possesso  di  un'eta'  "non  inferiore  agli  anni diciotto e non
 superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni  previste  dalle
 disposizioni di legge vigenti" (art. 64, primo comma, lett. b).
   Tale  disposizione  e' stata modificata dall'art. unico della legge
 di cui e' causa, dove si prevede testualmente che  "alla  lettera  b)
 del  primo  comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983
 n.  12,  la  parola  "trentacinque"  e'  sostituita  con  la   parola
 "quarantacinque" ".
    Nei  confronti  di  quest'ultima norma il Presidente del Consiglio
 dei ministri chiede una pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
 per  violazione  degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116
 Cost., nonche' degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31  agosto  1972  n.
 670  (testo  unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale
 del Trentino-Alto Adige), anche con riferimento agli artt. 1, secondo
 comma,  2  n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul
 pubblico impiego).
    2.   -  Va  pregiudizialmente  rilevata  l'inammissibilita'  delle
 censure proposte con riferimento agli  artt.  51,  primo  comma,  97,
 primo  comma,  e  116  Cost., nonche' agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31
 agosto 1972 n. 670.
    Nessuna  di  tali  censure  risulta, infatti, prospettata, neppure
 nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo
 in  data  19  novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo
 approvato in prima lettura dal  Consiglio  provinciale,  si  contesta
 soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art.
 3 Cost.
    Sul  punto  non resta che confermare la costante giurisprudenza di
 questa Corte - iniziata con la sentenza n.147 del 1972 - secondo cui,
 stante  l'unitarieta'  del  procedimento  di  controllo  sulle  leggi
 regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso,
 nel  giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti
 delle  leggi  regionali,  quelle  censure   che   non   siano   state
 preventivamente  enunciate,  almeno  nelle loro linee essenziali, con
 l'atto di rinvio del Governo.
    3. - Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo
 profilo relativo all'asserita lesione del  principio  di  eguaglianza
 espresso nell'art. 3 Cost.
    In  relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro,
 infondata.
    In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere
 con la legge di cui e' causa l'elevazione del limite massimo di  eta'
 per  accedere  ai  posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a
 quarantacinque  anni,  non  e'  venuta  a  discriminare  tra  diverse
 categorie di cittadini ne' a stabilire posizioni privilegiate, stante
 la possibilita' di accesso all'impiego provinciale aperta a  tutti  i
 cittadini  -  in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui
 l'eta') - che ad  esso  intendano  aspirare.  In  altri  termini,  la
 diversita'  della  norma  posta dalla legge provinciale rispetto alle
 norme statali relative al limite massimo di eta' previsto  per  altre
 forme  d'impiego  pubblico  non e' tale da incidere sull'operativita'
 del principio generale di eguaglianza, che, per quanto  riguarda  gli
 uffici  pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione
 costituzionale relativa alla parita' delle condizioni di accesso  che
 devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a
 tutti  i  cittadini  aspiranti  all'impiego,  senza  possibilita'  di
 discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di costituzionalita' proposta,
 con riferimento all'art. 3 della Costituzione,  nei  confronti  della
 legge  della  Provincia  di Trento, approvata in seconda lettura il 2
 maggio 1984 e recante "Modifiche alla  legge  provinciale  29  aprile
 1983 n. 12, relativamente ai limiti di eta' per l'accesso all'impiego
 presso la Provincia Autonoma di Trento".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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