N. 573 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regioni
 a statuto ordinario - Liguria - Sostanze alimentari e bevande -
 Disciplina igienica della produzione e vendita Inammissibilita' del
 conflitto.  (D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).  (Cost., artt. 117 e 118)
(GU n.22 del 1-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele  PESCATORE,  prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 13  settembre  1980,  depositato  in  Cancelleria  il  26   settembre
 successivo  ed  iscritto  al  n.  26  del  registro ricorsi 1980, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R.  26 marzo  1980,
 n.  327, con il quale e' stato approvato il Regolamento di esecuzione
 della legge 30 aprile 1962, n. 283  e  successive  modificazioni,  in
 materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
 sostanze alimentari e delle bevande;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Liguria;
                           Ritenuto in fatto
   La  Regione  Liguria  ha sollevato il conflitto di attribuzioni con
 riguardo al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, che ha  dettatto  le  norme
 regolamentari  della  legge  30  aprile  1962,  n. 283, in materia di
 disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
 alimentari  e delle bevande, lamentando la invasione delle competenze
 legislative regionali garantite  dagli  artt.  117  e  118  Cost.  in
 riferimento  all'art.  27  lett.  e)  e all'art. 30 lett. f) e g) del
 d.P.R. 6 giugno 1977 e all'art. 6  lett.  f)  e  h)  della  legge  23
 dicembre 1978 n. 833.
    Sostiene  la  Regione  che  la  legge  30  aprile  1962,  n.  283,
 introducendo modifiche al T.U. delle leggi sanitarie, ha dettato  una
 nuova  normativa  sulla  disciplina  igienica  degli alimenti e delle
 bevande; in particolare ha previsto l'attivita'  di  vigilanza  e  di
 controllo  dell'autorita'  sanitaria, ha disciplinato la produzione e
 il  commercio  dei  recipienti  destinati  alla  conservazione  degli
 specifici  prodotti,  ha  demandato  al  Ministro  della  sanita'  la
 determinazione dei metodi ufficiali di analisi.
    Con   il  decreto  presidenziale  ora  censurato,  il  Governo  ha
 provveduto all'adozione del regolamento di esecuzione della  predetta
 legge  (a distanza di 18 anni dalla entrata in vigore della normativa
 primaria)  senza  considerare  le  profonde   modifiche   intervenute
 nell'ordine  delle  competenze,  statali e regionali, per effetto del
 completamento della attuazione dell'ordinamento  regionale  ad  opera
 del  d.P.R.  24  luglio  1977  n.  616  e  della  l.  n. 833 del 1978
 istitutiva del Servizio sanitario nazionale.
    Con  queste ultime normative e' venuta meno la riserva integrale a
 favore dello Stato nella specifica materia, operata dal d.P.R.  n.  4
 del  1972  (art.  6),  ed  e'  stata  disposta  una  ripartizione  di
 competenze tra gli organi statali, regionali  e  comunali.  Ai  primi
 residuano  soltanto  le  funzioni  concernenti  "la  elencazione e la
 determinazione delle  modalita'  di  impiego  degli  additivi  e  dei
 coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e
 nella produzione degli oggetti  di  uso  personale  e  domestico;  la
 determinazione  delle caratteristiche igienico-sanitarie di materiali
 e recipienti destinati ad involgere e conservare sostanze  alimentari
 e  bevande,  nonche'  degli  oggetti  destinati  comunque  a venire a
 contatto con sostanze alimentari" (art. 30 lett. f)  d.P.R.  616  del
 1977), "la determinazione degli standard di qualita' degli alimenti e
 delle bevande" (art. 30 lett.  g)  d.P.R.  n.  616  del  1977);  tali
 competenze  sono state sostanzialmente confermate dalla l. n. 833 del
 1978 (art. 6 lett. f) e h).
   Ai  Comuni  spettano,  poi,  le  funzioni  amministrative  relative
 all'igiene degli alimenti e  delle  bevande,  esercitate  tramite  le
 U.S.L. (art. 13 e 14 lett. o) l. n. 833 del 1978).
    In  dipendenza  di  cio'  e  per effetto della espressa inclusione
 della  materia  oggetto  del  giudizio  nell'ambito   della   materia
 "assistenza  sanitaria" (art. 27 lett. e) d.P.R. n. 616 del 1977), la
 potesta' legislativa e'  ora  di  competenza  delle  Regioni  che  la
 esercitano nei limiti degli artt. 117 e 118 Cost.
    Lo Stato quindi deve limitarsi a dettare con legge la normativa di
 principio diretta "ad assicurare  condizioni  e  garanzie  di  salute
 uniformi  per  tutto  il  territorio  nazionale"  e  a  stabilire  le
 "relative sanzioni penali" (art. 4 legge n. 833/78) e non puo' invece
 disciplinare  minuziosamente, per di piu' con norme regolamentari, un
 settore rientrante ormai nelle competenze regionali.
    Le  predette  disposizioni  regolamentari  in materia di vigilanza
 igienico-sanitaria (Titolo I), autorizzazioni sanitarie (Titolo  II),
 igiene e sanita' del personale addetto alla produzione e al trasporto
 della sostanze alimentari (Titolo III) impiego dei coloranti  (Titolo
 IV),  degli  additivi  (Titolo  V) e delle etichette sulle confezioni
 (Titolo VI), anche quando non escludono gli interventi dell'autorita'
 regionale  (e  delle U.S.L.), incidono profondamente sui procedimenti
 amministrativi che solo alla legge regionale spetta di  disciplinare.
    La  Regione  chiede,  quindi, che la Corte dichiari che non spetta
 allo Stato di adottare il regolamento di esecuzione  della  legge  n.
 283  del  1962  sulla  disciplina igienico-sanitaria degli alimenti e
 delle bevande, e che, in conseguenza, annulli il denunciato d.P.R. 26
 marzo 1980, n. 327.
                         Considerato in diritto
   1.  - La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione del
 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ("Regolamento di esecuzione  della  legge
 30  aprile  1962  n.  283  e  successive modificazioni, in materia di
 disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
 alimentari   e   delle   bevande"),   denunciando  l'invasione  delle
 competenze legislative regionali garantite  dagli  artt.  117  e  118
 Cost. in riferimento all'art. 27, lett. e) ed all'art. 30, lett. f) e
 g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nonche' all'art. 6 lett.  f)  ed
 h) della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
    La  Regione chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato
 di adottare tale regolamento di esecuzione e che lo annulli.
    2.  -  Il  ricorso  con  il  quale  e'  stato proposto l'enunciato
 conflitto e' inammissibile per genericita'.
    In  proposito  va rilevato che il regolamento impugnato si compone
 di 79 articoli e di alcuni  allegati,  che  disciplinano  numerosi  e
 svariati aspetti della complessa materia.
    Nel  ricorso  introduttivo  (pag. 6), dopo una serie di censure di
 carattere generale nelle quali si sostiene la spettanza alla  Regione
 della  materia  dell'assistenza  sanitaria, si dichiara espressamente
 che "il contraddittorio consentira'  di  ulteriormente  sviluppare  e
 motivare"  dette  censure,  essendo  "in  tale  contesto piu' agevole
 individuare le singole  disposizioni  del  regolamento  327/1980  che
 potrebbero  ritenersi  immuni  da  illegittimita'  in  rapporto  alle
 residue competenze statali di cui all'art. 6, lett. f)  ed  h)  della
 legge 833/1978".
    Orbene,  nonostante tale esplicita riserva di precisare sia pur "a
 contrario" le disposizioni del regolamento  ritenute  invasive,  cio'
 non  e'  avvenuto  nel  prosieguo  del giudizio, in quanto la memoria
 difensiva prodotta dalla Regione per  l'udienza  di  discussione  non
 contiene  la  preannunciata specificazione, limitandosi a ribadire le
 censure generiche del ricorso,  ampliando  le  argomentazioni,  senza
 pero'  individuare  le  norme  nei  cui  confronti le censure possano
 essere sicuramente dirette.
    Ne'  in  mancanza  di  tale  specificazione, potrebbe questa Corte
 assumersi il compito di  effettuare  l'individuazione  delle  singole
 norme invasive, attesa la gia' enunciata complessita' del regolamento
 che, peraltro, non  potrebbe  essere  annullato  nel  suo  complesso,
 perche'   esso,  per  espressa  dichiarazione  della  stessa  regione
 ricorrente, contiene norme certamente di spettanza dello Stato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla
 Regione Liguria nei  confronti  del  d.P.R.  26  marzo  1980  n.  327
 ("Regolamento  di  esecuzione  della  legge  30  aprile 1962 n. 283 e
 successive modificazioni, in materia  di  disciplina  igienica  della
 produzione   e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
 bevande"), con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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