N. 576 SENTENZA 11 - 19 maggio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.  Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Bolzano -
 Procedimento legislativo - Rettifica al testo successiva al visto del
 commissario del Governo - Comunicazione a mezzo telegramma - Termine
 per la promulgazione - Decorrenza Spettanza al presidente della
 giunta provinciale del potere di promulgazione decorsi trenta giorni
 dalla comunicazione a mezzo telegramma
(GU n.22 del 1-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 22 novembre 1985, depositato in Cancelleria il
 12 dicembre successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1985
 per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a   seguito   dell'atto   di
 promulgazione  della  legge  provinciale  20  settembre  1985, n. 14,
 intitolata: "Elenco delle unita' immobiliari non occupate e modifiche
 alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa";
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
    Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  22  novembre  1985 il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,  ha  promosso,  nei  confronti  del  Presidente  della  Giunta
 provinciale  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  giudizio   per
 regolamento  di  competenza  in  relazione  all'atto di promulgazione
 della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14,  intitolata  "Elenco
 delle   unita'  immobiliari  non  occupate  e  modifiche  alle  leggi
 provinciali  in  materia  di  edilizia  abitativa",  per   violazione
 dell'art.  55  del  t.u.  delle  leggi  costituzionali concernenti lo
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con  d.P.R.  31
 agosto 1972 n. 670.
    Il  Consiglio provinciale di Bolzano il 2 luglio 1985 approvava il
 disegno della legge citata. Il successivo 4 luglio il Presidente  del
 Consiglio  provinciale  ne  trasmetteva  il  testo al Commissario del
 Governo in Bolzano, il quale lo restituiva vistato  con  nota  del  3
 agosto 1985.
    Con  telegramma  del  5  agosto  1985  il Presidente del Consiglio
 Provinciale comunicava al Commissario del  Governo  che  all'art.  1,
 comma  2›, del testo trasmesso la parola "iscritte" andava sostituita
 con la frase "soggette all'iscrizione", allegando la prima pagina del
 disegno di legge con il testo corretto.
    Con telegramma del 29 agosto 1985 il Commissario del Governo, dopo
 avere interpellato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva
 al  Presidente  del  Consiglio  provinciale  di  documentare  con una
 propria attestazione la  difformita'  tra  testo  approvato  e  testo
 trasmesso  non  essendo  possibile  desumere,  ai  fini del controllo
 governativo, se si trattasse di errore materiale. Il  Presidente  del
 Consiglio  Provinciale,  con  telegramma  del  30  agosto  1985 e con
 successiva nota del 2 settembre 1985, spiegava che, per un errore  di
 copiatura,   non   era  stato  riportato  nel  testo  originariamente
 trasmesso un emendamento approvato dal  Consiglio  a  maggioranza  di
 voti.
    Il  12  settembre  1985  il  Commissario del Governo comunicava al
 Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Giunta  un
 telegramma  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale si
 sosteneva che, essendosi esaurito il  controllo  governativo  con  il
 visto  apposto  dal  Commissario del Governo al testo originariamente
 inviatogli, il Presidente della Giunta non poteva promulgare un testo
 diverso;  occorreva  una  nuova  comunicazione dell'intero disegno di
 legge corretto, con riapertura, da questo momento, del termine per il
 controllo  governativo.  Il  Presidente della Giunta Provinciale, con
 nota del 20 settembre 1985, rispondeva assumendo che la comunicazione
 del  testo  corretto doveva ritenersi avvenuta mediante il telegramma
 del 5 agosto, e che pertanto,  essendo  trascorsi  trenta  giorni  da
 quella  data  senza che il disegno di legge fosse stato rinviato, era
 sorto il potere-dovere,  in  base  all'art.  55  del  t.u.  cit.,  di
 provvedere alla promulgazione.
    Lo  stesso  20  settembre 1985 la legge e' stata promulgata (legge
 prov. n. 14 del 1985) e poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
 Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 24 settembre 1985.
    2. - L'Avvocatura dello Stato osserva che, in base all'art. 37 del
 d.P.R. 1› febbraio 1973 n. 49, "la comunicazione  ai  commissari  del
 governo  dei  disegni  di  legge regionali o provinciali ai sensi del
 primo comma dell'art. 55 dello statuto e' fatta  dal  presidente  del
 consiglio  regionale  o provinciale mediante lettera raccomandata con
 avviso di ricevimento". Non essendo stata  rispettata  la  prescritta
 forma  di  comunicazione,  "la  promulgazione  ha avuto ad oggetto un
 disegno di legge a riguardo del  quale  non  era  ancora  iniziato  a
 decorrere e percio' stesso non si era compiuto il termine per l'esame
 e l'eventuale rinvio da parte del governo".
    Pertanto   l'Avvocatura   chiede   l'annullamento   dell'atto   di
 promulgazione.
    3.  -  Nel giudizio dinanzi la Corte si e' costituita la Provincia
 Autonoma di Bolzano con memoria depositata il  24  dicembre  1985,  e
 quindi   fuori  termine,  il  ricorso  essendo  stato  notificato  al
 Presidente della Giunta provinciale il 22 novembre 1985.
                         Considerato in diritto
    1. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
 contro il Presidente della giunta della Provincia Autonoma di Bolzano
 per  regolamento  di competenza, e conseguente annullamento dell'atto
 di promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985 n. 14, non
 e' fondato.
    Ad  avviso  del ricorrente, essendo stato il visto del Commissario
 del Governo, comunicato con nota 3 agosto 1985, apposto  a  un  testo
 non  coincidente  con  quello approvato dal Consiglio provinciale, la
 rettifica trasmessa dal  Presidente  del  Consiglio  provinciale  con
 telegramma  in data 5 agosto 1985 non era sufficiente per riaprire il
 procedimento di controllo governativo e far decorrere il  termine  di
 trenta  giorni  previsto  dall'art.  55 del testo unico dello statuto
 speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige.    Occorreva   una   nuova
 comunicazione  del  testo  corretto nella forma prevista dall'art. 37
 del  d.P.R.  1›  febbraio  1973  n.  50,   cioe'   mediante   lettera
 raccomandata con avviso di ricevimento.
    Non e' chiaro se il ricorrente sostenga la necessita' di una nuova
 comunicazione, nella debita forma, dell'intero testo del  disegno  di
 legge,   emendato   dell'errore   di   trascrizione   occorso   nella
 comunicazione  precedente,   oppure   ammetta   che   sarebbe   stata
 sufficiente  la comunicazione di un erratum-corrige purche' essa pure
 nella forma prescritta dall'art. 37 del citato d.P.R. n. 50 del 1973.
 In ogni caso la tesi non puo' essere condivisa.
    2.  -  Intesa  nel  primo  senso, essa urta contro il principio di
 economia degli atti. In nessun modo  la  lettera  dell'art.  37  cit.
 consente di argomentare, in contrasto col presupposto ermeneutico del
 "legislatore razionale" (valido fino a  prova  contraria),  che,  ove
 nella comunicazione di un disegno di legge al Commissario del Governo
 siano intervenuti errori materiali facilmente  rettificabili  con  la
 trasmissione  di  un  errata-corrige, la Regione o la Provincia debba
 procedere a  una  nuova  comunicazione  dell'intero  testo  emendato,
 anziche'  limitarsi  a  segnalare  gli errori, indicando le parole da
 sostituire.
    Intesa  nel  secondo senso, la tesi del ricorrente e' contraddetta
 da  un  principio  generale  in  tema  di  modalita'  "vincolate"  di
 comunicazione  degli  atti,  le  quali  non  hanno  la funzione della
 "forma" in senso tecnico, ma esclusivamente la  funzione  di  portare
 l'atto  a  conoscenza  di  terzi  e  di  attribuire  data  certa alla
 comunicazione.
    Ne  consegue  che, pur quando si tratti di modalita' imposta dalla
 legge, la  sua  mancanza  non  rileva  qualora  la  conoscenza  e  la
 certazione  della data siano state altrimenti raggiunte (arg. ex art.
 156, terzo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 160). Ne consegue,  in
 particolare,  che  gli  effetti della comunicazione (nella specie, la
 decorrenza  del  termine  di  trenta  giorni   sopra   indicato)   si
 produrranno  anche  se  la  comunicazione  sia  stata  fatta  con una
 modalita'  diversa  da   quella   prevista   dalla   legge,   purche'
 equipollente.
    3.  - Nel caso in questione non ricorrono le ragioni che escludono
 l'equipollenza del telegramma all'invio del  testo  mediante  lettera
 raccomandata,  cioe' l'inidoneita' del primo a riprodurre esattamente
 la punteggiatura e gli "a capo", che sono essenziali per  comprendere
 un  testo,  e  specialmente  un  testo  di  legge.  Il Presidente del
 Consiglio provinciale di Bolzano si e' servito del mezzo  telegrafico
 solo  per  comunicare  una  rettifica,  di  portata  sostanziale  non
 trascurabile, ma formalmente molto ridotta, in quanto si  limitava  a
 sostituire  -  nell'art.  1, secondo comma, del testo originariamente
 trasmesso con lettera raccomandata - alla parola "iscritte" la  frase
 "soggette a iscrizione".
    A questo fine limitato il telegramma, del resto accompagnato dalla
 trasmissione della prima  pagina  del  disegno  di  legge  col  testo
 corretto,  era  una  forma  equipollente. In effetti, come ammette lo
 stesso ricorrente, per mezzo del telegramma inviatogli  il  5  agosto
 1985  il  Commissario  del  Governo  e' venuto a conoscenza del testo
 esatto del disegno di legge. Da questa data, dunque, e'  iniziata  la
 decorrenza  del  termine  di  trenta  giorni, trascorso il quale, nel
 silenzio  dell'autorita'  governativa  preposta  al   controllo,   il
 Presidente  della  Giunta  provinciale aveva il potere e il dovere di
 promulgare la legge.
    Non ha pregio il rilievo, espresso dal Commissario del Governo nel
 telegramma indirizzato il 29 agosto 1985 al Presidente del  Consiglio
 provinciale,  che  dal testo del telegramma di quest'ultimo in data 5
 agosto 1985 non era possibile desumere  se  si  trattasse  di  errore
 materiale.  Non  poteva  trattarsi  che  della rettifica di un errore
 materiale  di   trascrizione,   non   essendo   possibile   l'ipotesi
 alternativa  di  un  emendamento introdotto nel disegno di legge gia'
 approvato da un nuovo disegno di legge. Una  legge  modificativa  del
 testo  comunicato  con la lettera raccomandata del 24 luglio 1985 non
 avrebbe potuto essere approvata  se  non  dopo  la  promulgazione  di
 questo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spettava  al  Presidente della Giunta provinciale di
 Bolzano procedere  alla  promulgazione  della  legge  provinciale  20
 settembre 1985 n. 14 ("Elenco delle unita' immobiliari non occupate e
 modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia  abitativa"),
 decorsi  trenta giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo
 di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica  di
 un  errore  materiale  nel testo del disegno di legge precedentemente
 comunicato con lettera raccomandata.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta l'11 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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