N. 579 ORDINANZA 11 - 19 maggio 1988
Conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Regioni a statuto ordinario - Veneto - Aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale - Funzioni amministrative turistico-ricreative - Delega alle regioni - Violazione Manifesta inammissibilita'. (Decreti del Ministro della marina mercantile del 18 giugno 1979 e del 30 giugno 1979). (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 59)(GU n.22 del 1-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi) notificati il 12 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 30 gennaio 1980 ed iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980 per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro della Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la Societa' "Albarella" s.a.s. e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina; b) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la societa' "Stabilimento Lido di Padova" ed il compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale della spiaggia di Sottomarina di Chioggia; c) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la Societa' "Nettuno" s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad alcune zone demaniali marittime situate sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che la Regione Veneto, con tre distinti ricorsi, notificati tutti il 12 gennaio 1980, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del Ministro della marina mercantile, recanti: a) il primo, datato 18 giugno 1979, l'approvazione della concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina, per lo svolgimento di attivita' turistico-sportiva; b) il secondo, datato 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale marittima in Chioggia, localita' Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare; c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale nella predetta localita', per la realizzazione di un complesso turistico-balneare; che la ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative, come e' nella specie; che nei tre giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inoperativita' della delega, per non essere ancora avvenuta l'identificazione delle aree escluse dall'ambito oggettivo di esplicabilita' delle funzioni delegate, riservata allo Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977. Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione, vanno riuniti; che, il conflitto di attribuzione e' ammissibile anche in relazione a funzioni delegate alle regioni, quando, come nel caso concreto, la delega sia data per la necessita', ragionevolmente ritenuta alla stregua della disciplina complessiva delle funzioni amministrative e della realta' nella quale esse sono chiamate a operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria ("turismo e industria alberghiera": artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977); che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica, oltre ai porti, "alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima", aree la cui identificazione e' affidata allo Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo; che tale potere di identificazione non puo' ritenersi sottoposto a termini perentori ("entro il 31 dicembre 1978"), poiche' esso e' attribuito in via permanente allo Stato, che puo' in ogni tempo modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art. 59, comma secondo, ultima parte); che, non risultando circoscritto l'ambito territoriale delle funzioni delegate, la delega e' da ritenere non ancora concretamente operante (cfr., in tal senso, l'ordinanza di questa Corte n. 247/1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che reca eguale disciplina), sicche' l'attribuzione rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione; Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' dei ricorsi proposti dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 giugno 1979 e i decreti dello stesso Ministro del 30 giugno 1979. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0826