REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

         Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.132 del 7-6-1988)

   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3343 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge,  la  S.p.a.
Acqua  e  Terme  di  Uliveto,  con  sede legale e uno stabilimento di
produzione in comune di Vicopisano, Uliveto  Terme,  via  Provinciale
Vicarese,   120,  provincia  di  Pisa,  e  un'altro  stabilimento  di
produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza numero), e'
stata  autorizzata  a  modificare  le  etichette  dell'acqua minerale
naturale nazionale "Uliveto", per il tipo come sgorga dalla sorgente,
e  ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1› febbraio
1983; le nuove etichette ed  i  relativi  stampati  accessori  devono
essere  conformi  agli  esemplari  allegati alla predetta delibera n.
3343 dell'11 aprile 1988, della quale gli allegati stessi sono  parte
integrante.
   La  S.p.a.  Acqua e Terme di Uliveto e' stata autorizzata ad usare
oltre ai contenitori della capacita' di 1.500 millilitri  a  base  di
PVC Mixvil ACM 16, prodotto dalla T.P.V. S.p.a., di cui alla delibera
della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1› ottobre 1984, anche  i
contenitori  della capacita' di 75 centilitri a base dello stesso PVC
Mixvil ACM 16, per il  confezionamento  e  la  vendita,  per  uso  di
bevanda,  dell'acqua minerale naturale "Uliveto" nel tipo come sgorga
dalla sorgente.
   Per  il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto"
nei contenitori di PVC Mixvil ACM 16 della capacita' di 75 centilitri
sono  confermate  le  stesse  prescrizioni  di  cui  alla sopracitata
delibera della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1› ottobre 1984;
la  S.p.a.  Acqua  e  Terme  di  Uliveto  e' tenuta a comunicare alla
regione Toscana - Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, la  data
di  inizio  del  confezionamento  dell'acqua  minerale  "Uliveto" nei
contenitori medesimi; i controlli  analitici  previsti  nella  citata
delibera  n. 10228/1984 e nella delibera n. 4581 dell'11 maggio 1987,
dovranno  essere   effettuati   con   frequenza   semestrale   previo
prelevamento  di  campioni  da  eseguire  dal  personale  dell'U.S.L.
competente per territorio, eventualmente con  la  collaborazione  del
personale  del  laboratorio  incaricato delle analisi, entro quindici
giorni dalla data di inizio del predetto confezionamento.
   La  S.p.a.  Acqua e Terme di Uliveto e' stata autorizzata ad usare
oltre ai contenitori della capacita' di 1.500 millilitri  a  base  di
PVC  Benvic  PEB  660,  prodotto  dalla  Solvic  S.p.a.,  di dui alla
delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1› ottobre 1984,
anche  i  contenitori  della  capacita' di 75 centilitri a base dello
stesso PVC Benvic PEB 660, per il confezionamento e la  vendita,  per
uso  di  bevanda,  dell'acqua minerale "Uliveto" nel tipo come sgorga
dalla sorgente.
   Per  il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto"
nei  contenitori  di  PVC  Benvic  PEB  660  della  capacita'  di  75
centilitri,  sono  confermate  le  stesse  prescrizioni  di  cui alla
sopraindicata delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1›
ottobre  1984;  la  S.p.a.  Acqua  e  Terme  di  Uliveto  e' tenuta a
comunicare alla regione Toscana - Dipartimento  ambiente  -  Servizio
ambiente,  la  data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale
"Uliveto" nei contenitori medesimi; i  controlli  analitici  previsti
nella  predetta  delibera  n.  10229/1984  e  nella  delibera n. 4581
dell'11  maggio  1987,  dovranno  essere  effettuati  con   frequenza
semestrale previo prelevamento dei campioni da eseguire dal personale
dell'U.S.L.  competente  per   territorio,   eventualmente   con   la
collaborazione   del   personale  del  laboratorio  incaricato  delle
analisi, entro quindici giorni dalla  data  di  inizio  del  suddetto
confezionamento.
   La  S.p.a.  Acqua  e  Terme  di  Uliveto  e'  stata  autorizzata a
confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale
"Uliveto",  nel  tipo  come  sgorga  dalla  sorgente,  oltre  che nei
contenitori di materiale PET "Melinar B 90" e di PET "Vivypak"  della
capacita'  di  litri  1,5,  1 e 0,5 di cui alle delibere della giunta
regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419 del 22 febbraio
1988,  anche in contenitori degli stessi materiali PET "Melinar B 90"
e  "Vivypak"  della  capacita'  di  litri  2,  0,75  e   0,33;   tale
autorizzazione e' stata concessa fino al 7 aprile 1989.
   Per  il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto"
nei predetti contenitori di PET "Melinar B 90"  e  di  PET  "Vivypak"
sono  confermate  le  stesse  prescrizioni di cui alle delibere della
giunta regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419  del  22
febbraio 1988.
   I  recipienti  dell'acqua  minerale  naturale  "Uliveto", di vetro
della  capacita'  di  92  centilitri  e  di  42  centilitri,  di  PVC
(policloruro  di  vinile) della capacita' di un litro e mezzo e di 75
centilitri, di PET  (polietilentereftalato)  della  capacita'  di  un
litro  e  mezzo  e  di  92  centilitri  e  di  75  centilitri e di 42
centilitri non devono essere contrassegnati con altri stampati  oltre
a  quelli precisati al punto 1) della delibera della giunta regionale
Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988; su tali etichette devono  essere
riportati  gli  estremi  delle rispettive autorizzazioni alla vendita
nonche' della predetta delibera n. 3343 dell'11 aprile 1988.
   I contenitori di PET "Melinar B 90" e "Vivypak" della capacita' di
litri 2 e di  litri  0,33  saranno  contrassegnati  con  etichette  e
stampati  accessori  da autorizzare successivamente con provvedimento
della giunta regionale Toscana.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3341 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge,  la  S.p.a.
Alfredo  Bonini terme e sorgenti S. Carlo, con sede e stabilimento di
produzione nel comune di Massa, provincia di Massa Carrara, e'  stata
autorizzata  a  modificare  l'etichetta  dell'acqua minerale naturale
nazionale denominata "S. Carlo  Fonte  Aurelia",  per  il  tipo  come
sgorga  dalla  sorgente,  ad  adeguarla  alle norme di cui al decreto
ministeriale  1›  febbraio  1983  nonche'  ad  aggiornare   l'analisi
chimico-fisica riportata sull'etichetta stessa.
   Le  nuove  etichette devono essere conformi all'esemplare allegato
alla precitata delibera n. 3341  dell'11  aprile  1988,  della  quale
l'allegato  medesimo  e'  parte integrante, ed i recipienti di vetro,
della capacita' di 920 millilitri, dell'acqua minerale  naturale  "S.
Carlo  Fonte  Aurelia"  non  devono  essere  contrassegnati con altri
stampati oltre ai predetti.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3345 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di
Chianciano  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Roma  e  stabilimento  di
produzione  in  Chianciano  Terme,  provincia  di  Siena,  e'   stata
autorizzata  a  modificare  l'etichetta  dell'acqua minerale naturale
nazionale  denominata  "Fucoli",  per  il  tipo  come  sgorga   dalla
sorgente,  e  ad  aggiornare  le  analisi  chimica  e  fisico-chimica
riportate sull'etichetta stessa.
   Le  nuove  etichette devono essere conformi all'esemplare allegato
alla predetta delibera n.  3345  dell'11  aprile  1988,  della  quale
l'allegato  medesimo  e'  parte  integrante, ed i recipienti di vetro
dell'acqua  minerale  naturale  "Fucoli",  della  capacita'   di   92
centilitri, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre
ai predetti.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3344 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di
Chianciano  S.p.a.,  con  sede  legale  in  Roma  e  stabilimento  di
produzione  in  Chianciano  Terme,  provincia  di  Siena,  e'   stata
autorizzata  a  modificare  l'etichetta  dell'acqua minerale naturale
nazionale denominata "Acqua santa di Chianciano", per  il  tipo  come
sgorga  dalla  sorgente,  ad  adeguarla  alle norme di cui al decreto
ministeriale 1› febbraio 1983, nonche' ad  aggiornare  sull'etichetta
stessa le analisi chimica e chimico-fisica.
   Le  nuove  etichette devono essere conformi all'esemplare allegato
alla citata  delibera  n.  3344  dell'11  aprile  1988,  della  quale
l'allegato  medesimo  e'  parte integrante, ed i recipienti di vetro,
della  capacita'  di  92  centilitri,  dell'acqua  minerale  naturale
denominata   "Acqua   santa   di   Chianciano"   non   devono  essere
contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.
   Si  comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 3525 del 18 aprile 1988, esecutiva ai  sensi  di  legge,  il  sig.
Forasassi  Luigi  domiciliato in comune di Barberino di Mugello e con
stabilimento di produzione nel  comune  di  Scarperia,  provincia  di
Firenze,  e'  stato  autorizzato a modificare le etichette dell'acqua
minerale naturale denominata "Sorgente Palina - Fonti del Cigno", per
i   tipi  come  sgorga  dalla  sorgente  e  addizionata  di  anidride
carbonica, ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale  1›
febbraio  1983,  ad  aggiornarvi  l'analisi  chimica,  a  variare  la
denominazione dell'acqua minerale  stessa  in  "Palina",  nonche'  ad
imbottigliare tale acqua minerale anche in contenitori di vetro della
capacita' di 100 centilitri.
   Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi
agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 3525 del 18
aprile  1988 della quale gli allegati medesimi sono parte integrante,
ed i recipienti di vetro  della  capacita'  di  190  centilitri,  100
centilitri,   92   centilitri,  45  centilitri,  dell'acqua  minerale
naturale "Palina" non devono essere contrassegnati con altri stampati
oltre ai predetti.
   Nel  caso  che il Ministero della sanita' accolga la richiesta del
sig. Forasassi ed emani un nuovo nulla-osta a norma dell'art.  4  del
decreto   ministeriale   1›  febbraio  1983,  il  sig.  Forasassi  e'
autorizzato a modificare le  qualita'  salienti  dell'acqua  minerale
"Palina"  riportate  sulle etichette allegate alla precitata delibera
n. 3525/1988, riportando sulle etichette dell'acqua minerale medesima
le  indicazioni  contenute nel nuovo nulla-osta ministeriale, ma solo
dopo che tali indicazioni gli saranno state comunicate e  specificate
dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni
attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.
   Nel  caso che la concessione mineraria denominata "Fonti del Cigno
- Sorgente Palina" di cui alle delibere del consiglio regionale della
Toscana  n. 47 del 3 febbraio 1976 e n. 360 del 14 luglio 1981, venga
trasferita ed intestata alla Societa' in accomandita semplice  "Fonti
del  Cigno  -  Sorgente  Palina"  di  Forasassi  Luigi  e  C.,  anche
l'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3525  del  18  aprile
1988  e'  da  considerarsi  trasferita  ed  intestata  a tale persona
giuridica l'indicazione della quale potra'  essere  riportata,  quale
titolare dell'autorizzazione alla vendita, sulle etichette dell'acqua
minerale "Palina" in sostituzione dell'indicazione "Forasassi Luigi",
ma soltanto dopo che il sig. Forasassi Luigi avra' ricevuto specifica
comunicazione  del  componente  la  giunta  regionale  incaricato  di
seguire  le  questioni  attinenti  all'attivita'  regionale  relativa
all'ambiente.