Provvedimenti concernenti le acque minerali(GU n.132 del 7-6-1988)
Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede legale e uno stabilimento di produzione in comune di Vicopisano, Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, 120, provincia di Pisa, e un'altro stabilimento di produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza numero), e' stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale "Uliveto", per il tipo come sgorga dalla sorgente, e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1983; le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 3343 dell'11 aprile 1988, della quale gli allegati stessi sono parte integrante. La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto e' stata autorizzata ad usare oltre ai contenitori della capacita' di 1.500 millilitri a base di PVC Mixvil ACM 16, prodotto dalla T.P.V. S.p.a., di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1 ottobre 1984, anche i contenitori della capacita' di 75 centilitri a base dello stesso PVC Mixvil ACM 16, per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale "Uliveto" nel tipo come sgorga dalla sorgente. Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto" nei contenitori di PVC Mixvil ACM 16 della capacita' di 75 centilitri sono confermate le stesse prescrizioni di cui alla sopracitata delibera della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1 ottobre 1984; la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto e' tenuta a comunicare alla regione Toscana - Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale "Uliveto" nei contenitori medesimi; i controlli analitici previsti nella citata delibera n. 10228/1984 e nella delibera n. 4581 dell'11 maggio 1987, dovranno essere effettuati con frequenza semestrale previo prelevamento di campioni da eseguire dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, entro quindici giorni dalla data di inizio del predetto confezionamento. La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto e' stata autorizzata ad usare oltre ai contenitori della capacita' di 1.500 millilitri a base di PVC Benvic PEB 660, prodotto dalla Solvic S.p.a., di dui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1 ottobre 1984, anche i contenitori della capacita' di 75 centilitri a base dello stesso PVC Benvic PEB 660, per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale "Uliveto" nel tipo come sgorga dalla sorgente. Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto" nei contenitori di PVC Benvic PEB 660 della capacita' di 75 centilitri, sono confermate le stesse prescrizioni di cui alla sopraindicata delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1 ottobre 1984; la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto e' tenuta a comunicare alla regione Toscana - Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale "Uliveto" nei contenitori medesimi; i controlli analitici previsti nella predetta delibera n. 10229/1984 e nella delibera n. 4581 dell'11 maggio 1987, dovranno essere effettuati con frequenza semestrale previo prelevamento dei campioni da eseguire dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, entro quindici giorni dalla data di inizio del suddetto confezionamento. La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto e' stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale "Uliveto", nel tipo come sgorga dalla sorgente, oltre che nei contenitori di materiale PET "Melinar B 90" e di PET "Vivypak" della capacita' di litri 1,5, 1 e 0,5 di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419 del 22 febbraio 1988, anche in contenitori degli stessi materiali PET "Melinar B 90" e "Vivypak" della capacita' di litri 2, 0,75 e 0,33; tale autorizzazione e' stata concessa fino al 7 aprile 1989. Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale "Uliveto" nei predetti contenitori di PET "Melinar B 90" e di PET "Vivypak" sono confermate le stesse prescrizioni di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419 del 22 febbraio 1988. I recipienti dell'acqua minerale naturale "Uliveto", di vetro della capacita' di 92 centilitri e di 42 centilitri, di PVC (policloruro di vinile) della capacita' di un litro e mezzo e di 75 centilitri, di PET (polietilentereftalato) della capacita' di un litro e mezzo e di 92 centilitri e di 75 centilitri e di 42 centilitri non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988; su tali etichette devono essere riportati gli estremi delle rispettive autorizzazioni alla vendita nonche' della predetta delibera n. 3343 dell'11 aprile 1988. I contenitori di PET "Melinar B 90" e "Vivypak" della capacita' di litri 2 e di litri 0,33 saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori da autorizzare successivamente con provvedimento della giunta regionale Toscana. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3341 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Alfredo Bonini terme e sorgenti S. Carlo, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa, provincia di Massa Carrara, e' stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "S. Carlo Fonte Aurelia", per il tipo come sgorga dalla sorgente, ad adeguarla alle norme di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1983 nonche' ad aggiornare l'analisi chimico-fisica riportata sull'etichetta stessa. Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla precitata delibera n. 3341 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo e' parte integrante, ed i recipienti di vetro, della capacita' di 920 millilitri, dell'acqua minerale naturale "S. Carlo Fonte Aurelia" non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3345 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, provincia di Siena, e' stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Fucoli", per il tipo come sgorga dalla sorgente, e ad aggiornare le analisi chimica e fisico-chimica riportate sull'etichetta stessa. Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla predetta delibera n. 3345 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo e' parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale "Fucoli", della capacita' di 92 centilitri, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3344 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, provincia di Siena, e' stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata "Acqua santa di Chianciano", per il tipo come sgorga dalla sorgente, ad adeguarla alle norme di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1983, nonche' ad aggiornare sull'etichetta stessa le analisi chimica e chimico-fisica. Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla citata delibera n. 3344 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo e' parte integrante, ed i recipienti di vetro, della capacita' di 92 centilitri, dell'acqua minerale naturale denominata "Acqua santa di Chianciano" non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3525 del 18 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, il sig. Forasassi Luigi domiciliato in comune di Barberino di Mugello e con stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, provincia di Firenze, e' stato autorizzato a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Sorgente Palina - Fonti del Cigno", per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1 febbraio 1983, ad aggiornarvi l'analisi chimica, a variare la denominazione dell'acqua minerale stessa in "Palina", nonche' ad imbottigliare tale acqua minerale anche in contenitori di vetro della capacita' di 100 centilitri. Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 3525 del 18 aprile 1988 della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro della capacita' di 190 centilitri, 100 centilitri, 92 centilitri, 45 centilitri, dell'acqua minerale naturale "Palina" non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti. Nel caso che il Ministero della sanita' accolga la richiesta del sig. Forasassi ed emani un nuovo nulla-osta a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 1 febbraio 1983, il sig. Forasassi e' autorizzato a modificare le qualita' salienti dell'acqua minerale "Palina" riportate sulle etichette allegate alla precitata delibera n. 3525/1988, riportando sulle etichette dell'acqua minerale medesima le indicazioni contenute nel nuovo nulla-osta ministeriale, ma solo dopo che tali indicazioni gli saranno state comunicate e specificate dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente. Nel caso che la concessione mineraria denominata "Fonti del Cigno - Sorgente Palina" di cui alle delibere del consiglio regionale della Toscana n. 47 del 3 febbraio 1976 e n. 360 del 14 luglio 1981, venga trasferita ed intestata alla Societa' in accomandita semplice "Fonti del Cigno - Sorgente Palina" di Forasassi Luigi e C., anche l'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3525 del 18 aprile 1988 e' da considerarsi trasferita ed intestata a tale persona giuridica l'indicazione della quale potra' essere riportata, quale titolare dell'autorizzazione alla vendita, sulle etichette dell'acqua minerale "Palina" in sostituzione dell'indicazione "Forasassi Luigi", ma soltanto dopo che il sig. Forasassi Luigi avra' ricevuto specifica comunicazione del componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.