N. 587 SENTENZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici e assimilati - Differenza di eta' tra i coniugi - Illegittimita' costituzionale parziale. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 3, 29, 31 e 36)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Errico Maria, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.239 dell'anno 1983; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 (r.o. n. 570 del 1976) nel corso di un giudizio promosso da D'Errico Maria, alla quale era stata negata la pensione quale vedova del ricevitore del lotto Di Chiara Francesco per mancanza del requisito relativo alla differenza di eta' (non maggiore di anni 20) prevista dall'art.10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, la Corte dei conti Sezione III giurisdizionale sollevava questione di legittimita' della riferita norma, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost. Deduceva il Collegio che il subordinare il diritto alla pensione di riversibilita' alla vedova, coniugata al dipendente dopo che costui aveva raggiunto il 65 anno di eta', alla condizione che tra i coniugi non sussistesse differenza di eta' superiore ad anni 20, opererebbe un irrazionale condizionamento della liberta' matrimoniale (artt.3 e 29, primo comma, Cost.), oltreche' violazione dei successivi artt. 31 e 36 per incidenza sulle garanzie retributive. 2. - Restituiti gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) la Corte dei conti reiterava la rimessione (ord. n. 218 del 1983) per "la permanente validita' delle argomentazioni gia' svolte" in ordine alla riversibilita' alla vedova, circoscrivendo, tuttavia, il riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 29 (primo comma), 36 (primo comma). Considerato in diritto 1. - L'art.10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") stabilisce che la vedova ha diritto all'assegno di riversibilita' a condizione che nel matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65 anno d'eta', non sussista una differenza di eta' tra i coniugi maggiore di anni 20. La norma e' sospettata di illegittimita' costituzionale dal remittente poiche' condizionante la liberta' matrimoniale "avuto riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio", con negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29, primo comma; 36, primo comma, Cost.). 2. - La questione e' fondata. La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano limitati ad una assunta disparita', peraltro insussistente per la diversita' di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (sentenza n.72 del 1986). Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a disposizioni limitative della riversibilita' contenute nelle varie inerenti normative, la Corte ha gia' tratto convincimento della irrazionalita' di restrizioni a mero fondamento naturalistico con conseguente esigenza di una necessita' di parificazione, sul punto, dei sistemi pensionistici stessi. Ed e' da considerare che il potere legiferante dello Stato non puo' certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, cosi' comprimendo valori costituzionalmente protetti (sentt. n.15 del 1980 e n.73 del 1987). E' palese pertanto l'ingiustificata irrazionalita' ex art. 3 Cost. della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra prospettazione in causa. La declaratoria di illegittimita' va estesa - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - alle consimili disposizioni contenute nell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonche' nell'art. 6, secondo comma, modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15, della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20"; Dichiara - a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale: a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"; b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni". Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0856