N. 589 SENTENZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regione
 Liguria - Commercio internazionale di specie di flora e fauna
 selvatiche in via di estinzione - Attuazione dei regolamenti CEE in
 tema di applicazione della convenzione di Washington - Spettanza allo
 Stato
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 4 maggio 1984, depositato in cancelleria il 9 maggio 1984 ed iscritto
 al  n.  11  del  registro ricorsi 1984, per conflitto di attribuzione
 sorto a seguito del decreto del Ministro del Commercio  con  l'Estero
 del  31  dicembre  1983  recante:  "Attuazione del regolamento CEE n.
 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento CEE n. 3418/83 del  28
 novembre  1983,  concernenti  l'applicazione  nella Comunita' europea
 della convenzione di Washington sul  commercio  internazionale  delle
 specie  di  flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati,
 minacciate di estinzione";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1988  il Giudice
 relatore Cheli;
    Uditi  l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'Avvocato
 dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 4 maggio 1984 il Presidente della
 Giunta Regionale della Liguria ha promosso conflitto di  attribuzione
 nei  confronti  dello  Stato in relazione al decreto del Ministro del
 Commercio con l'Estero 31 dicembre 1983,  pubblicato  sulla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  64 del 5 marzo 1984, avente ad oggetto "Attuazione del
 regolamento CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento  CEE
 n.  3418/83  del  28  novembre 1983, concernenti l'applicazione nella
 Comunita' europea  della  Convenzione  di  Washington  sul  commercio
 internazionale  delle  specie  di  flora  e di fauna selvatiche, loro
 parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione".
    Il  provvedimento  ministeriale  impugnato  reca  un  complesso di
 prescrizioni  intese   all'attuazione   dei   precitati   regolamenti
 comunitari emanati per l'applicazione della Convenzione di Washington
 del 3 marzo 1973 (ratificata con legge 19  dicembre  1975,  n.  874),
 stabilendo,  tra  l'altro,  che  l'esportazione,  l'importazione e la
 riesportazione delle specie protette siano subordinate al  favorevole
 esito   di   procedure  autorizzatorie  affidate  ad  organi  statali
 (Ministero del Commercio con l'Estero e Ministero dell'Agricoltura  e
 Foreste).
    Tale  assetto  amministrativo,  secondo  la ricorrente, riservando
 integralmente allo Stato la ponderazione e  la  tutela  di  interessi
 riconducibili    alla    protezione    della   natura,   escluderebbe
 illegittimamente ogni intervento delle Regioni, alle quali invece gli
 artt.  117 e 118 Cost. nonche' gli artt. 66 e 83 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616 affidano la cura del settore, cosi' come ribadito  anche
 dall'art. 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, con
 specifico riferimento alla valorizzazione dei prodotti  del  bosco  e
 sottobosco ed alla tutela della flora.
    E  quand'anche  si  volessero  considerare gli aspetti relativi al
 commercio internazionale ed al relativo potere statale di intervento,
 non  potrebbe  in  alcun  modo  porsi  in dubbio, secondo la Regione,
 l'esigenza di salvaguardare le attribuzioni ad essa  spettanti  sotto
 il  profilo  della tutela dei beni naturali. A tale riguardo, proprio
 la  scelta  del  Ministero  dell'Agricoltura  per   l'esercizio   dei
 summenzionati    poteri    autorizzatori    starebbe   a   confermare
 l'appartenenza degli stessi all'ambito materiale di cui all'art.  117
 Cost.,  determinando, di conseguenza, l'illegittimita' dell'impugnato
 decreto ministeriale, che non potrebbe, in alcun  modo,  configurarsi
 quale  atto  di indirizzo e coordinamento, unico strumento azionabile
 nelle   materie   costituzionalmente   attribuite   alla   competenza
 regionale.
    D'altro  canto,  prosegue  la  ricorrente, la potesta' derogatoria
 riconosciuta agli organi statali mal si concilierebbe con  l'assoluto
 divieto  di  commercializzazione  sancito,  per  alcune specie, dalla
 legge  regionale  ligure  30  gennaio  1984,  n.  9,  che  ha  inteso
 assicurare  una  energica  protezione,  sul  territorio regionale, al
 patrimonio floristico spontaneo. A tal proposito, ove non si  volesse
 ipotizzare  una  grave  contraddizione nel comportamento del Governo,
 che  ha  consentito  l'entrata  in  vigore  della  legge   regionale,
 occorrerebbe  dedurre, sempre a giudizio della Regione, che il potere
 di deroga riconosciuto al Ministero attiene esclusivamente ai divieti
 posti  dal decreto impugnato e non a quelli posti da leggi regionali.
 Se cosi' non fosse, l'invasione della sfera  di  autonomia  regionale
 sarebbe   ancora   piu'   grave,  in  quanto  con  un  semplice  atto
 amministrativo si pretenderebbe di  modificare  gli  effetti  di  una
 norma  di  legge. In conclusione, la ricorrente lamenta la violazione
 degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione  agli  artt.  66  e  83  del
 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche' in relazione all'art.  6 della
 l.r. 30 gennaio  1984,  n.  9,  e  chiede  che  venga  dichiarata  la
 competenza  regionale  ad intervenire in difesa delle specie naturali
 minacciate d'estinzione e, quindi, a compiere  gli  atti  preordinati
 all'applicazione  della  relativa  normativa,  attribuiti dal decreto
 impugnato al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, con il conseguente
 annullamento dello stesso decreto.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
    Considerato  che l'atto impugnato interviene a regolare un settore
 del commercio con l'estero in attuazione di normativa comunitaria  ed
 in   adempimento   degli   obblighi  internazionali  derivanti  dalla
 Convenzione di Washington, l'Avvocatura deduce, in via  generale,  la
 riserva   di   competenza   allo   Stato  sulla  base  del  carattere
 internazionale della materia, che investe il commercio internazionale
 di piante.
    L'infondatezza  del  conflitto denunciato risulterebbe ancora piu'
 chiara, a giudizio dell'Avvocatura, ove si esamini  in  dettaglio  il
 contenuto  della  surrichiamata  Convenzione. Questa infatti prevede,
 tra  l'altro,  la   designazione   di   autorita'   scientifiche   ed
 amministrative  competenti  a gestire sistemi di controllo in stretta
 collaborazione  internazionale  nonche'  l'adozione  obbligatoria  di
 misure  quali  la confisca di esemplari e la comminatoria di sanzioni
 penali. Non sarebbe quindi configurabile, ad avviso  dell'Avvocatura,
 alcuna  competenza  regionale,  risultando immediatamente evidente la
 connessione di questa materia con le relazioni e  le  responsabilita'
 internazionali dello Stato.
    Alla  Convenzione  si  e' aggiunta poi la normativa adottata dalla
 Comunita', al dichiarato scopo  di  uniformare  l'applicazione  della
 Convenzione  negli  Stati  membri: nei confronti di tale normativa il
 provvedimento impugnato assume, secondo  l'Avvocatura,  un  carattere
 meramente  attuativo  che  renderebbe  impossibile ogni violazione di
 attribuzioni regionali.
    Ne'   interferirebbero   con  le  competenze  regionali  -  ed  in
 particolare con l'art. 6  della  l.r.  n.  9  del  1984  -  i  poteri
 derogatori  conferiti  al  Ministero  dell'Agricoltura,  che, in ogni
 caso,  sarebbero  tenuti  al   rispetto   della   normativa   interna
 eventualmente  piu'  rigorosa.  Tali deroghe, riferite all'art. 6 del
 Regolamento Comunitario n. 3626/82, non potrebbero, d'altro canto, in
 alcun  modo  riguardare  il divieto di commercializzazione regionale,
 poiche' o sono relative ad esemplari importati,  originari  di  altri
 Stati,  o  rinviano  alla  normazione  interna,  o non coinvolgono il
 patrimonio spontaneo locale, oppure, infine, si collegano a finalita'
 scientifiche incompatibili con il concetto di commercializzazione.
    La  legge regionale ligure, conclude l'Avvocatura, non vede quindi
 minacciato il proprio ambito di operativita', che non potrebbe  certo
 estendersi  al  di  la'  della  protezione  della fauna locale sino a
 regolare il commercio in ambito interregionale o internazionale.
    L'Avvocatura chiede pertanto che il ricorso venga respinto.
    3.  - In prossimita' dell'udienza la regione Liguria ha depositato
 una memoria con la  quale  ha  confermato  e  sviluppate  le  censure
 formulate  nel  ricorso. In tale memoria si rileva in particolare che
 l'adozione del decreto ministeriale impugnato e' avvenuta  senza  che
 nel  procedimento  sia  stata  in  alcun modo coinvolta la Regione, e
 questo in  contrasto  con  quell'esigenza  di  "leale  collaborazione
 reciproca"   tra   Stato   e  Regioni  piu'  volte  richiamata  nella
 giurisprudenza di questa Corte, esigenza che, nella  specie,  avrebbe
 imposto la ricerca di adeguati meccanismi di coordinamento tra le due
 sfere di competenza.
    La  ricorrente  riafferma,  infine,  che  i  compiti  affidati dal
 decreto impugnato al  Ministero  dell'Agricoltura  non  attengono  al
 commercio   internazionale   bensi'  alla  protezione  della  natura,
 rientrando quindi tra quelli trasferiti alle regioni  dal  d.P.R.  n.
 616 del 1977.
    La Regione insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.
                         Considerato in diritto
    1.  -  la  Regione  Liguria  solleva conflitto di attribuzione nei
 confronti del decreto del Ministro  del  Commercio  con  l'estero  31
 dicembre 1983, emanato ai fini dell'attuazione di due regolamenti CEE
 (n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 adottato dal Consiglio, e n.  3418/83
 del   28   novembre   1983   adottato  dalla  Commissione),  relativi
 all'applicazione   nell'ambito   della   Comunita'   europea    della
 Convenzione  stipulata  a  Washington  il  3 marzo 1973 sul commercio
 internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate
 di estinzione.
    Con  il  decreto  di cui e' causa il Ministro per il Commercio con
 l'estero ha posto una serie di prescrizioni in tema di  importazione,
 esportazione  e riesportazione dai paesi extracomunitari e comunitari
 di particolari  esemplari  di  animali  e  di  piante  descritti,  in
 appositi  elenchi,  come  specie  minacciate  di  estinzione,  con la
 conseguente previsione di una serie  di  poteri  autorizzatori  e  di
 certificazione  conferiti,  a  seconda  dei casi, al Ministero per il
 commercio con l'estero  ed  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
 foreste.
    Ad  avviso  della ricorrente tale disciplina - per il fatto di non
 prevedere alcuna presenza  della  Regione  nei  vari  procedimenti  -
 verrebbe a incorrere nella violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in
 relazione agli artt. 66 e 83 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nonche'  in
 relazione  all'art.  6  della  legge della Regione Liguria 30 gennaio
 1984 n. 9, risultando invasiva della sfera di attribuzioni  regionali
 in tema di "agricoltura e foreste" e di "protezione della natura".
    2. - Il ricorso e' infondato.
    La  Convenzione  di  Washington sul commercio internazionale delle
 specie di flora e di fauna  selvatiche  minacciate  di  estinzione  -
 ratificata  dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975 n. 874 e'
 stata ispirata dall'esigenza  di  proteggere  determinate  specie  di
 flora e di fauna selvatiche contro l'eccessivo sfruttamento derivante
 dal commercio internazionale e si e' concretata nella formulazione di
 una  serie di principi e di indirizzi in tema di regolamentazione del
 commercio    internazionale     (esportazione,     importazione     e
 riesportazione)  di  animali e piante appartenenti a specie in via di
 estinzione. A tal fine, la Convenzione ha elencato, in tre appendici,
 specie diverse di animali e piante, stabilendo, per ciascuna di esse,
 una protezione differenziata, affidata alle autorita'  amministrative
 e scientifiche dei vari Stati contraenti.
    Al  fine di garantire un'applicazione omogenea di tale Convenzione
 nei paesi membri della CEE, il Consiglio delle Comunita'  europee  ha
 adottato, il 3 dicembre 1982, il regolamento n. 3626/82, cui ha fatto
 seguito, il 28 novembre 1983, il  regolamento  della  Commissione  n.
 3418/83, dove si prevedono modalita' uniformi per il rilascio e l'uso
 dei documenti  (licenze  e  certificati  d'importazione,  licenze  di
 esportazione,   certificati   di  riesportazione)  richiesti  per  il
 commercio internazionale delle specie protette.
    Il  decreto  del  Ministro  del Commercio con l'estero 31 dicembre
 1983, di cui e' causa, e' stato, infine, adottato per l'attuazione di
 tali regolamenti CEE nell'ambito dell'ordinamento italiano.
    3.  -  L'esame  dei  contenuti degli atti ora ricordati nella loro
 successione cronologica rende del tutto evidente la diretta attinenza
 dei   rapporti   ivi   disciplinati   al   settore   del   "commercio
 internazionale", settore che viene  regolato  sia  dalla  Convenzione
 internazionale che dai successivi strumenti applicativi, comunitari e
 interni,  in  un  aspetto  particolare,  connesso   all'esigenza   di
 contenere  il  rischio di estinzione di determinate specie di flora e
 di fauna conseguente al loro eccessivo sfruttamento commerciale.
    Tale  settore  esula  dalla sfera di competenza regionale ai sensi
 dell'art.71 lett. b) d.P.R. 24  luglio  1977  n.  616,  dove  tra  le
 attribuzioni  riservate  allo  Stato  nella  materia  "agricoltura  e
 foreste"  risulta,  tra  l'altro,  indicata   "l'organizzazione   del
 commercio  internazionale".  Non  puo'  dunque, valere, rispetto alla
 fattispecie in esame, il richiamo alle competenze regionali  in  tema
 di  "protezione della natura" (artt. 66 e 83 d.P.R. n. 616 del 1977),
 che il decreto impugnato non pone in discussione,  limitando  la  sua
 sfera  d'intervento alle sole attivita' di esportazione, importazione
 e riesportazione di determinate specie di animali e  vegetali,  cioe'
 ad  attivita'  che  si  presentano  ontologicamnte distinte, anche se
 strumentalmente connesse, dagli "interventi per la  protezione  della
 natura"  riservati  alla  sfera  regionale. In questa ottica anche la
 presenza, ai fini dell'esercizio delle competenze segnate nel decreto
 impugnato,  del  Ministero  dell'agricoltura  e foreste - chiamato ad
 affiancare in talune incombenze certificative  ed  autorizzatorie  la
 competenza  primaria  del  Ministero  del Commercio con l'estero - si
 viene  a  giustificare  in  relazione   al   carattere   non   locale
 dell'interesse  posto  in  gioco  dalla  protezione  di  una  specie,
 vegetale o animale, che, in conseguenza  dell'eccessivo  sfruttamento
 commerciale, corre il rischio di scomparire dalla biosfera.
    4.  -  Ne'  a  sostegno della illegittimita' del decreto impugnato
 potrebbe, infine, valere il riferimento alla disciplina  posta  dalla
 Regione  Liguria  mediante la legge 30 gennaio 1984 n. 9, concernente
 la protezione della flora spontanea.
   Il  fatto che l'art. 6 di tale legge preveda un divieto assoluto di
 commercializzazione di taluni prodotti floricoli  non  puo',  invero,
 contrastare  con  la  disciplina  fissata  dal  decreto impugnato, in
 attuazione delle fonti internazionali e comunitarie  richiamate,  dal
 momento che e' la stessa Convenzione di Washington a far salve sia le
 "misure interne piu' strette rispetto alle condizioni  di  commercio"
 fissate per le specie protette, sia le "misure interne che limitano o
 proibiscono  il  commercio"  di  specie  non  incluse  negli  elenchi
 allegati  alla  stessa  Convenzione. Su questo piano risulta, d'altro
 canto,   chiaro   che   il   potere   di   deroga   al   divieto   di
 commercializzazione  delle specie protette conferito, dall'art. 3 del
 decreto  impugnato,  al  Ministero  dell'Agricoltura  e  foreste   si
 presenta  estraneo  all'oggetto  della  disciplina  posta dalla legge
 regionale, venendosi a riferire esclusivamente  alle  diverse  specie
 faunistiche  e  floreali  elencate nell'appendice I dell'Allegato A e
 nella parte I dell'Allegato C dello stesso decreto.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato  disciplinare  l'attuazione  dei
 regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre  1982  e  3418/83  del  28
 novembre 1983 in tema di applicazione della Convenzione di Washington
 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via  di
 estinzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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