N. 590 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Ordinamento giudiziario - Composizione del collegio del tribunale per
 i minorenni - Numero pari dei componenti Discrezionalita' legislativa
 - Manifesta inammissibilita'.  (Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art.
 4, sostitutivo dell'art.  2 del r.d.-l. 20 luglio 1934, n. 1404).
 (Cost., art. 24, primo comma)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 27   dicembre   1956,   n.   1441   ("Partecipazione   delle    donne
 all'amministrazione  della  giustizia  nelle  Corti  di  assise e nei
 Tribunali per i minorenni"), che ha sostituito l'art. 2 del r.d.l. 20
 luglio  1934, n. 1404 ("Istituzione e funzionamento del tribunale per
 i minorenni"), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984  dal
 Tribunale  per i minorenni di Torino, iscritta al n. 826 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 294 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 sul ricorso
 proposto da Anna Di Luciano per la  dichiarazione  di  decadenza  del
 marito  Paolo  Di Mauro dalla potesta' sui figli minori, il Tribunale
 per  i  minorenni  di  Torino  sollevava  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  27  dicembre 1956 n. 1441
 ("Partecipazione  delle  donne  all'amministrazione  della  giustizia
 nelle   Corti   di   assise   e  nei  Tribunali  per  i  minorenni"),
 modificatrice  dell'art.  2  r.d.l.  20  luglio  1934  n.  1404,  con
 riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione;
      che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  la norma impugnata,
 determinando in numero pari i componenti del collegio  del  Tribunale
 per  i  minorenni  e  non  prevedendo alcun meccanismo per stabilire,
 nell'ipotesi di parita' di voti, quale voto o quale  soluzione  debba
 prevalere,   non   consentirebbe   (al  di  fuori  dell'ambito  della
 competenza penale) di pervenire  ad  alcuna  decisione  sull'avanzata
 richiesta  di giustizia, in contrasto con il principio costituzionale
 invocato;
      che   e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri, l'Avvocatura dello  Stato  concludendo  per  l'infondatezza
 della proposta questione.
    Considerato  che  la  norma  impugnata,  attraverso la dettagliata
 individuazione dei requisiti di eta', di sesso  e  di  qualificazione
 professionale  dei  cittadini  chiamati a comporre il Tribunale per i
 minorenni, rivela l'intento legislativo di assicurare un  giudice  il
 piu'  possibile  attento  e  consapevole  rispetto  alla  specifica e
 delicata materia;
      che  proprio  la  peculiarita'  della sfera giurisdizionale e le
 doti professionali e culturali dei singoli membri, impongono a questo
 particolare  collegio  che eventuali, contrastanti opinioni divengano
 costruttive attraverso il confronto e l'approfondimento dei temi;
      che,  pertanto,  la  scelta  della composizione paritaria appare
 informata allo sviluppo - almeno in primo grado - di  una  dialettica
 tra  soggetti  con  esperienze  diverse e prevalentemente finalizzata
 all'interesse del minore, laddove  la  situazione  rappresentata  dal
 giudice  a  quo  e'  fatto  contingente  e risolvibile altrimenti che
 attraverso un giudizio di legittimita' circa la struttura dell'organo
 giurisdizionale;
      che  quest'ultimo  resta  libero  di  autodeterminare il proprio
 modus  operandi,  superando  al  proprio  interno  ogni   circostanza
 eventualmente preclusiva al raggiungimento di una decisione;
      che   la   norma  che  tale  composizione  prevede  (consentendo
 l'anzidetta autodeterminazione) si inserisce nella  generale  riserva
 di  legge  sul  funzionamento  degli  organi  giurisdizionali sancita
 dall'art. 108 della Costituzione;  pertanto  un'opzione  tra  diverse
 forme  di  composizione  ovvero  tra  vari  possibili  meccanismi  di
 votazione sarebbe certamente propria del legislatore;
      che,   pertanto,   la   questione   si  appalesa  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 della  legge  27  dicembre  1956  n.  1441
 ("Partecipazione  delle  donne  all'amministrazione  della  giustizia
 nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni"),  sostitutivo
 dell'art.  2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sollevata, in riferimento
 all'art. 24, primo comma, della Costituzione,  dal  Tribunale  per  i
 minorenni di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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