N. 591 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento tributario - Tributi in genere - Contenzioso Notifica degli accertamenti agli amministratori di societa' in qualita' di obbligati solidali - Esclusione - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98). (Cost., artt. 3 e 24)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Gri Omero contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pordenone, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone - nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso di mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 98 d.P.R. n. 602/73, nella parte in cui detta norma non prevede la notifica agli amministratori di una societa', in qualita' di obbligati solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti relativi ad imposte dovute dalla societa' medesima; che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 48 del 1988; che nella detta ordinanza si e' osservato, quanto al diritto di difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario e, quanto all'art. 3 Cost., che rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarieta' tributaria sempre che non siano superati i limiti di ragionevolezza, cio' che nella specie non ricorre per la stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella della societa' rappresentata, e la conseguente soggezione alle medesime sanzioni comminate in caso di violazione dei precetti tributari; che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata ordinanza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0860