N. 591 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento tributario - Tributi in genere - Contenzioso Notifica
 degli accertamenti agli amministratori di societa' in qualita' di
 obbligati solidali - Esclusione - Manifesta infondatezza.  (D.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602, art. 98).  (Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 98 del d.P.R.
 29 settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul  reddito)  promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1987
 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul  ricorso
 proposto  da  Gri  Omero  contro  l'Ufficio  delle Imposte Dirette di
 Pordenone,  iscritta  al  n.  396  del  registro  ordinanze  1987   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 39, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone
 - nel corso del procedimento iniziato da Omero Gri avverso avviso  di
 mora contenente iscrizione a ruolo di soprattasse notificatogli nella
 veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 602/73 - con
 ordinanza in data 6 marzo 1987 ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.  98
 d.P.R.  n.  602/73,  nella  parte  in  cui detta norma non prevede la
 notifica  agli  amministratori  di  una  societa',  in  qualita'   di
 obbligati  solidali con il soggetto rappresentato, degli accertamenti
 relativi ad imposte dovute dalla societa' medesima;
      che   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  interveniva
 chiedendo che la  questione  fosse  dichiarata  inammissibile  o,  in
 subordine, infondata.
    Considerato  che  la questione sollevata con la predetta ordinanza
 e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con
 ordinanza n. 48 del 1988;
      che  nella detta ordinanza si e' osservato, quanto al diritto di
 difesa, che nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far
 valere  le  proprie  ragioni  nel  procedimento  tributario e, quanto
 all'art. 3 Cost., che  rientra  nelle  attribuzioni  del  legislatore
 ordinario   disciplinare   i  rapporti  concernenti  la  solidarieta'
 tributaria sempre che non siano superati i limiti di  ragionevolezza,
 cio'  che  nella  specie  non  ricorre per la stretta relazione della
 posizione   dell'amministratore    con    quella    della    societa'
 rappresentata,  e  la  conseguente  soggezione alle medesime sanzioni
 comminate in caso di violazione dei precetti tributari;
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  sono  stati  dedotti
 ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con  la  citata
 ordinanza;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  98  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.   602
 sollevata  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Pordenone con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0860