N. 592 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Ratto a fine di libidine - Soggetto di sesso maschile
 maggiorenne - Mancata previsione quale persona offesa dal reato -
 Manifesta infondatezza.  (Cod. pen., art. 523, primo comma).  (Cost.,
 art. 3)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 523, primo
 comma, del codice penale (Ratto a fine  di  libidine),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il
 Tribunale di Roma  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Manzella
 Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  54,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico di
 Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma,
 con  ordinanza  in  data  9  ottobre  1987, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.   3   Cost.,
 dell'art.  523,  primo  comma,  codice penale, nella parte in cui non
 prevede tra le persone offese dal reato anche il  soggetto  di  sesso
 maschile maggiore di eta';
    Considerato  che  la questione sollevata con la predetta ordinanza
 e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte  con  sentenza  n.
 523 del 1987;
      che  nella  predetta sentenza si e' osservato che il trattamento
 diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio  razionale
 fondamento  nel  particolare  disvalore  della violazione suindicata,
 attesoche' il ratto a fine di libidine di  donna  coniugata  attenta,
 oltre  che  alla  liberta'  sessuale  della  donna rapita, anche alla
 famiglia e alla sua unita';
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  sono  stati  dedotti
 ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con  la  citata
 sentenza;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice  penale,  sollevata
 in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore
 presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0861