N. 592 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legge penale - Ratto a fine di libidine - Soggetto di sesso maschile maggiorenne - Mancata previsione quale persona offesa dal reato - Manifesta infondatezza. (Cod. pen., art. 523, primo comma). (Cost., art. 3)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale (Ratto a fine di libidine), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Federico Manzella, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 9 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 523, primo comma, codice penale, nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il soggetto di sesso maschile maggiore di eta'; Considerato che la questione sollevata con la predetta ordinanza e' stata gia' dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 523 del 1987; che nella predetta sentenza si e' osservato che il trattamento diverso, previsto dall'art. 523 cod. pen. trova il proprio razionale fondamento nel particolare disvalore della violazione suindicata, attesoche' il ratto a fine di libidine di donna coniugata attenta, oltre che alla liberta' sessuale della donna rapita, anche alla famiglia e alla sua unita'; che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con la citata sentenza; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 523, primo comma, codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0861