N. 593 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Repressione dell'evasione fiscale - Sostituto d'imposta -
 Identico trattamento sanzionatorio sia nel caso di omesso che di
 ritardato pagamento di somme dovute all'erario Manifesta
 inammissibilita'.  (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2, convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516).  (Cost., art. 3)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7  agosto
 1982,  n.  516 (Norme per la repressione della evasione in materia di
 imposte sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto  e  per  agevolare  la
 definizione  delle  pendenze  in  materia  tributaria),  promosso con
 ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dalla Corte di appello di Trieste
 nel  procedimento  penale a carico di Gianni Giovanni, iscritta al n.
 10 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che Giovanni Gianni, su rapporto della Guardia di Finanza
 di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio davanti  al  Tribunale
 di  Tolmezzo con l'imputazione di cui all'art. 2, comma secondo, d.l.
 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto  1982  n.  516,  per
 avere,  nella  qualita'  di  sostituto  di imposta, omesso di versare
 all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di acconto sulle
 retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
      che  la  Corte di appello di Trieste, in sede di gravame avverso
 la sentenza di quel tribunale, con ordinanza  dell'11  novembre  1987
 (reg.  ord. n. 10 del 1988), rilevato come l'imputato avesse non gia'
 omesso del tutto ma solo ritardato il versamento delle  somme  dovute
 all'erario, dubitava che la considerazione di due fatti, a suo avviso
 diversi, e di differente gravita', quali l'omissione e il ritardo  di
 pagamento,   sotto  l'unica  previsione  punitiva  dell'art.  2  cit.
 contrastasse con il principio di eguaglianza;
      che   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  interveniva
 chiedendo  che   la   questione   fosse   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Considerato  che  la questione sollevata con la predetta ordinanza
 e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte
 con ordinanza n. 337 del 1987;
      che  nella  detta  decisione si e' osservato che la comminazione
 delle sanzioni penali rientra nelle  attribuzioni  discrezionali  del
 legislatore  ed  e',  in  quanto  tale,  sottratta  al  sindacato  di
 costituzionalita' a meno che non sia  irragionevole,  ipotesi  questa
 chiaramente   non   ricorrente   nella   specie   in  relazione  alla
 fondamentale esigenza di assicurare il tempestivo assolvimento  degli
 oneri   tributari   in  modo  che  lo  Stato  possa  correlativamente
 provvedere all'espletamento delle sue funzioni;
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  sono  stati  dedotti
 ulteriori e nuovi profili rispetto a quelli esaminati con  la  citata
 ordinanza;
      che pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  secondo,  d.l.   10
 luglio  1982  n. 429 convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata
 in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte di appello di Trieste con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                    Il Presidente e redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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