N. 594 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Legge
 penale - Sanzioni sostitutive - Furto aggravato Applicazione ai soli
 fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984 - Limite formale -
 Manifesta inammissibilita'.  (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt.
 53, 54 e 77; cod. proc.  pen., art. 31; legge 31 luglio 1984, n. 400,
 art. 12).  (Cost., art. 3)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 31  codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove
 norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa  il  12
 febbraio  1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico
 di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 34, prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Roma, con ord. 12 febbraio 1986,
 sollevava questione di legittimita' costituzionale degli  art.li  53,
 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31
 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984  n.  400  (Nuove  norme  sulla
 competenza  penale),  nella parte in cui rendono applicabili sanzioni
 sostitutive per il delitto  di  furto  aggravato  soltanto  ai  fatti
 commessi  successivamente al 29 novembre 1984; e cio' con riferimento
 all'art. 3 Cost.;
      che  l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che
 hanno  indotto  il  legislatore  a  stabilire  un  termine   per   il
 trasferimento  al  Pretore  della competenza su taluni reati, ritiene
 che la disposizione vada ad incidere in modo  assai  rilevante  sulla
 posizione   dell'imputato,   che   non  puo'  usufruire  di  sanzioni
 sostitutive per il solo fatto di aver commesso  il  reato  prima  del
 suddetto  limite  temporale,  mentre  sarebbe  piu'  ragionevole  che
 l'interesse  punitivo  dello  Stato  si  affievolisse   proprio   nei
 confronti dei reati commessi in epoca piu' lontana;
    Considerato  innanzitutto  che semmai la questione di legittimita'
 cosi'  dedotta  appare  comunque  limitata  agli   effetti   prodotti
 dall'art.12  della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri
 articoli che l'ordinanza denunzia soltanto per  la  loro  connessione
 formale,  senza  peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimita',
 in realta' insussistente;
      che  l'Avvocatura,  intervenuta  nel  giudizio,  ritiene  che la
 questione possa essere risolta sulla base del  principio  ex  art.  2
 cod.  pen.:  soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si
 vedano, pero', le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268
 del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimita'
 costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimita'  affidato  ai
 giudici di merito;
      che,  comunque,  pero',  va  ricordato  che  il diritto vivente,
 rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da
 interventi,  anche  recentissimi,  della Corte di Cassazione, esclude
 l'applicabilita' di sanzioni sostitutive quando il reato  sia  punito
 con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;
      che  dello  stesso  avviso e' stata questa Corte con sentenza n.
 330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie  dalla
 sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;
      che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l.  24  novembre
 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l.
 31  luglio  1984  n.  400  (Nuove  norme  sulla  competenza  penale),
 sollevata  dal  Tribunale  di  Roma  con  ord.  12  febbraio  1986 in
 riferimento all'art. 3 Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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