N. 597 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Contratti agrari - Successione nel fondo - Diritto degli eredi
 coltivatori diretti a continuare la conduzione del fondo anche per le
 quote degli altri coeredi, come affittuari di queste Manifesta
 infondatezza.  (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 41 e 42).  Contratti agrari - Affitti costituiti
 dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982 - Risoluzione
 anticipata del contratto da parte del proprietario coltivatore
 diretto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilita'.  (Legge 3
 maggio 1982, n. 203, art. 42).  (Cost., art. 3)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 42 e 49, primo
 comma, della legge 3  maggio  1982,  n.  203  ("Norme  sui  contratti
 agrari"),  promossi  con  ordinanze emesse il 30 maggio e il 4 luglio
 1984 dal Tribunale di  Napoli,  Sezione  specializzata  Agraria,  nei
 procedimenti civili vertenti tra Scognamiglio Giuseppe e Scognamiglio
 Francesco ed altri e tra Gammella Salvatore ed altro e Gammella  Cira
 ed  altri,  iscritte ai nn. 1180 e 1181 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  62  bis
 dell'anno 1985;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Gammella  Salvatore  ed altro
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che nel corso del procedimento vertente tra Scognamiglio
 Giuseppe e Scognamiglio Francesco,  Anna,  Ciro  e  Cira,  avente  ad
 oggetto  il riconoscimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma, della
 legge n. 203 del 1982,  della  qualita'  di  affittuario  coltivatore
 diretto  del  fondo  rustico  relitto  dalla  madre,  il Tribunale di
 Napoli, Sezione specializzata  Agraria,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale della stessa norma, la quale dispone che,
 in caso di successione, gli eredi coltivatori diretti  del  fondo  (o
 imprenditori  a  titolo  principale)  hanno  diritto di continuare la
 conduzione e la coltivazione del fondo stesso anche per  le  porzioni
 ricomprese  nelle quote degli altri coeredi non diretti coltivatori e
 sono considerati affittuari di tali quote;
     che  il  giudice  a quo ha fatto riferimento: a) all'art. 3 della
 Costituzione, in quanto la preferenza  accordata  dalla  disposizione
 impugnata  all'erede  che  abbia  coltivato e continui a coltivare il
 fondo  stesso  comporterebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento  in danno dell'erede che, pur essendo coltivatore diretto
 o imprenditore a titolo principale, non coltivi il fondo del de cuius
 per  una qualunque ragione; b) agli artt. 41 e 42 della Costituzione,
 in quanto la norma impugnata modificherebbe i rapporti  successori  a
 tutto  danno  degli  eredi  coltivatori  diretti  che  non fossero in
 possesso dei cespiti ereditari e limiterebbe sensibilmente il diritto
 di  proprieta', imponendo un rapporto locatizio non voluto, con grave
 svilimento delle quote, colpite da un vincolo di lunga durata;
      che  con  l'ordinanza  emessa  il  4  luglio  1984 nel corso del
 procedimento civile fra  gli  eredi  Gammella  ed  avente  lo  stesso
 oggetto,  il  Tribunale  di  Napoli  - Sezione specializzata Agraria,
 sollevava  la  medesima  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  49,  primo  comma,  della  legge n. 203 del 1982 e, in via
 gradata,  nell'ipotesi  di  infondatezza,  sollevava  il  dubbio   di
 costituzionalita',  in  riferimento  all'art.  3  della Costituzione,
 dell'art. 42 della stessa legge, nella parte in cui  non  prevede  la
 risoluzione  anticipata  del  contratto di affitto (cd. "ripresa") da
 parte del proprietario coltivatore diretto,  concedente  ex  art.  49
 citato, in relazione agli affitti costituiti dopo l'entrata in vigore
 della legge 203 del 1982, osservando  che  tale  norma,  applicandosi
 solo  ai  concedenti  nei  cui  confronti  la  durata  del  contratto
 d'affitto si sia protratta - per leggi di proroga  o  per  la  stessa
 legge n. 203 del 1982 - ben oltre il termine convenzionale stabilito,
 genera un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in  danno  dei
 proprietari   nei  cui  confronti  il  rapporto  di  affitto  risulti
 addirittura costituito coattivamente;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e' intervenuta l'Avvocatura dello
 Stato chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che  i  due  giudizi,  attinendo a questioni in parte
 identiche e in parte connesse, devono essere riuniti;
      che  la  ratio della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203
 del 1982 e' da individuarsi nell'esigenza di assicurare,  anche  dopo
 la  morte  dell'imprenditore agricolo, l'integrita' dell'azienda e la
 continuita' e l'unita'  dell'impresa  e,  pertanto,  la  garanzia  di
 continuita'  nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non
 puo' essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito
 ad  uno  di  essi  a  danno degli altri, bensi' nel piu' ampio quadro
 dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva;
      che,  vista  sotto  tale  profilo,  la speciale tutela accordata
 all'erede che ha coltivato e continui a coltivare  il  fondo  relitto
 trova  giustificazione  nel  fatto  che  la  situazione  di costui e'
 obiettivamente  diversa  da  quella  degli  altri  eredi,  che,   pur
 imprenditori  a titolo principale - ai sensi dell'art. 12 della legge
 12 maggio 1975, n. 153 - o coltivatori diretti, non hanno coltivato o
 non  continuino  a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una
 soppressione della proprieta' privata (che  resta  agli  eredi  nella
 misura  da  essi  conseguita) ne' in una soppressione dell'iniziativa
 economica privata, ma soltanto in  una  limitazione  di  entrambe  in
 vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti;
      che  la  stessa  norma  non  dispone ne' potrebbe disporre alcun
 esproprio del fondo, limitandosi a costituire un rapporto di  affitto
 forzoso  fra  i  coeredi, tanto piu' che il rapporto di affitto cosi'
 instaurato comporta comunque un prezzo  che  l'imprenditore  agricolo
 paga  agli  altri coeredi e che costituisce l'utilita' alternativa al
 diretto godimento del fondo;
      che,  pertanto,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 49 della legge n. 203  del  1982  risultano  manifestamente
 infondate;
    Considerato  altresi'  che  l'ordinanza di rimessione del 4 luglio
 1984 (R.O. n. 1181/84) non chiarisce se i reclamanti  il  diritto  di
 ripresa  possiedano i requisiti richiesti dall'art. 42 della legge n.
 203 del 1982 per  l'esercizio  di  tale  diritto  e,  quindi,  se  la
 fattispecie  concreta  non  possa  essere  definita dal giudice a quo
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale della stessa norma di legge;
      che,    conseguentemente,    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  42  della  legge  n.  203  del  1982,   in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, risulta manifestamente
 inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 49, primo comma, della legge  3
 maggio  1982,  n.  203  ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,  dal  Tribunale
 di  Napoli - Sezione specializzata Agraria, con le ordinanze indicate
 in epigrafe (R.O. nn. 1180 e 1181/84);
       b)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  42   della   stessa   legge,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Napoli - Sezione specializzata Agraria, con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe (R.O. n. 1181/84).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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