N. 598 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Superficie (diritto di) - Divieto di proprieta' separata delle piantagioni - Diritti preesistenti all'entrata in vigore del codice civile - Omessa previsione. (Codice civile, art. 956). (Cost., artt. 41 e 42)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 956 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento civile vertente tra Liguori Rita ed altri e Tarsia Angelo, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 (R.O. n. 3/1985), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, secondo l'interpretazione seguita dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il divieto di proprieta' separata delle piantagioni anche per i diritti superficiari preesistenti alla entrata in vigore del codice civile; che, ad avviso del Tribunale di Castrovillari, l'esistenza di diritti superficiari agricoli e' di impedimento o di grave ostacolo al godimento del suolo e ad ogni iniziativa economica per il razionale sfruttamento dello stesso; Considerato che la sopravvivenza dei diritti superficiari agricoli anteriori all'entrata in vigore del codice civile ha la sua razionale giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto dell'innovazione introdotta non incidendo sui rapporti gia' esistenti in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti; che il razionale esercizio del potere discrezionale del legislatore e', per costante giurisprudenza di questa Corte, insindacabile e che solo il legislatore puo', eventualmente, con una serie di disposizioni coordinate, regolare i rapporti tra il proprietario del suolo ed il superficiario, nel caso di soppressione del diritto di superficie agricola; che, pertanto, la questione proposta si deve ritenere manifestamente inammissibile comportando il sindacato su scelte discrezionali riservate al legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 956 del codice civile, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Castrovillari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0867