N. 605 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento di volontaria giurisdizione - Interdizione o
 inabilitazione - Nomina di un curatore speciale per l'interdicendo o
 l'inabilitando in caso di affezioni mentali gravi - Tutela del
 diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza.  (Cop. proc.
 civ., artt. 713, primo comma, e 714).  (Cost., art. 3, primo comma, e
 24, secondo comma)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo
 comma, e 714 del codice di procedura civile,  in  relazione  all'art.
 75,  secondo  comma,  dello  stesso codice e all'art. 4, terzo comma,
 della legge 1›  dicembre  1970,  n.  898  ("Disciplina  dei  casi  di
 scioglimento  del  matrimonio"),  promosso con ordinanza emessa il 24
 ottobre 1986 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente
 tra  Crapanzano  Gaetano  e Crapanzano Catena, iscritta al n. 299 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 32, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  in  data  24 ottobre 1986 (R.O. n.
 299/1987), il  Tribunale  di  Torino  ha  sollevato,  nel  corso  del
 giudizio civile per l'interdizione di Catena Crapanzano, questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 713, primo comma, e  714  del
 codice  di  procedura  civile  "in  relazione  agli artt. 75, secondo
 comma, del codice di procedura civile e 4, terzo comma,  della  legge
 n.  898  del  1970  per  violazione degli artt. 3, primo comma, e 24,
 secondo comma, della Costituzione";
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, le norme impugnate, nella
 parte in cui non prevedono che nel procedimento di interdizione o  di
 inabilitazione si possa procedere alla nomina di un curatore speciale
 per l'interdicendo o l'inabilitando  quando  questi  sia  affetto  da
 malattia  mentale  di tale gravita' da rendere impossibile, di fatto,
 l'esercizio del diritto di difesa, contrasterebbero con  i  parametri
 costituzionali invocati;
      che,  nell'ordinanza  di rimessione, si sostiene fra l'altro che
 il  contrasto  con  l'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione
 consisterebbe  nella  negata  possibilita'  per  l'infermo di mente -
 incapace naturale - di partecipare attivamente al procedimento;
      che  la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,
 secondo il giudice a quo, sarebbe rappresentata da una disparita'  di
 trattamento  tra i procedimenti di interdizione, di inabilitazione ed
 altri casi in cui, sia nel sistema processuale civile, sia in  quello
 penale,  e' prevista la possibilita' di nominare un curatore speciale
 per l'incapace naturale;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  non  vi  e' stata
 costituzione di parti  private  ne'  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  questa  Corte,  con ordinanza n. 41 del 1988, ha
 dichiarato la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  75, comma secondo, del codice di procedura
 civile, in  riferimento  agli  artt.  3,  primo  comma,  e  24  della
 Costituzione;
      che  l'ordinanza  de  qua,  benche' si riferisca ad altre norme,
 tuttavia considera la medesima questione;
      che,  di conseguenza, valgono nel caso considerato gli argomenti
 gia' sviluppati nella precedente decisione;
      che,  in particolare, l'esistenza di alcune deroghe al principio
 fissato dall'art. 75 del codice di procedura civile (che  collega  la
 rappresentanza  processuale alla incapacita' legale) non dimostra che
 si debba ricorrere alla  nomina  di  un  curatore  speciale  per  gli
 incapaci   naturali   nei   procedimenti   di   interdizione   e   di
 inabilitazione, a causa della  particolare  valenza  che  essi  hanno
 sullo status delle persone (sicche' la nomina di un curatore speciale
 potrebbe equivalere ad un'anticipazione del giudizio definitivo);
      che,  per  le suesposte considerazioni, la questione si appalesa
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 713, primo comma,  e  714  del  codice  di
 procedura  civile,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 24,
 secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di  Torino
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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