N. 606 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie - Inquadramento dei segretari nelle qualifiche funzionali differenziato rispetto al personale dei Ministeri Specificita' - Manifesta infondatezza. (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 46, primo e terzo comma, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma). (Cost., artt. 3 e 36)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Sermenghi Emilio ed altri contro il Provveditorato agli studi di Parma ed altri, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima Serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso i provvedimenti d'inquadramento del personale di segreteria delle scuole primarie e secondarie nella quinta qualifica funzionale (ovvero nella sesta per coloro che avevano maturato il massimo dell'anzianita'), il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza del 24 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, commi primo e terzo, in riferimento all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), nella parte in cui tale disposizione colloca il predetto personale della carriera di concetto nella quinta anziche' nella sesta qualifica funzionale (ovvero nella sesta anziche' nella settima per i c.d. "apicali"); che, in particolare, il giudice a quo prospetta un vulnus del principio d'eguaglianza in quanto la norma impugnata avrebbe determinato una ingiustificata dequalificazione giuridica ed economica dei segretari della scuola (ora "coordinatori amministrativi") rispetto al personale di concetto che svolge analoghe funzioni nell'Amministrazione statale; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata; Considerato che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il personale della scuola e' ispirato a criteri che tengono conto della peculiarita' del comparto, caratterizzato dalla presenza di profili professionali del tutto specifici, onde risulta priva di senso la comparazione con la diversa situazione del personale ministeriale, soprattutto allorche' essa si concreti nel mero confronto tra le sequenze di numeri ordinali usati per distinguere le qualifiche; che, inoltre, il particolare contenuto di queste ultime, che si rapportano strumentalmente all'attivita' didattica, nonche' il corrispondente trattamento retributivo (talvolta anche superiore a quello previsto per il personale assunto a tertium comparationis) conseguono ad un'ampia ed articolata contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, circostanza questa che ulteriormente motiva l'insussistenza dei denunziati vizi di legittimita' costituzionale, secondo quanto gia' da questa Corte rilevato, con riferimento alla medesima legge impugnata, nella sentenza n. 618 del 1987; che, pertanto, la questione e' manifestamente priva di fondamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, primo e terzo comma, in riferimento all'art. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0875