N. 607 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Esecuzione per rilascio - Condizione del reperimento di un alloggio da parte del conduttore non moroso per l'eseguibilita' del provvedimento - Esclusione - Manifesta inammissibilita'. (Cop. proc. civ., art. 608). (Cost., artt 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma)(GU n.23 del 8-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima Serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile; che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda la concreta reperibilita' di un alloggio da parte del conduttore non moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di rilascio quale condizione di eseguibilita' del provvedimento stesso e cio' anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessita' (da cio' conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonche' dei limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprieta'); che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata; Considerato che la questione e' del tutto identica a quella gia' sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e 26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984); che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571 del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilita' del giudizio relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del problema; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0876