N. 608 ORDINANZA 12 - 31 maggio 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego
 pubblico - Riordinamento della docenza universitaria Commissioni
 giudicatrici per raggruppamenti disciplinari Questione gia' decisa -
 Manifesta infondatezza.  (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; legge 21
 febbraio 1980, n. 28, art. 5, quarto comma, lett. éa), e secondo
 comma; legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 10).  (Cost., artt. 3,
 primo comma, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 e legge costituzionale n.
 1/1948, art. 1)
(GU n.23 del 8-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 51, secondo
 comma, e  52,  ottavo  comma,  del  d.P.R.  11  luglio  1980  n.  382
 ("Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione nonche' sperimentazione organizzativa  e  didattica"),  in
 relazione  all'art.  5, secondo e quarto comma, lett. a), della legge
 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega  al  Governo  per  il  riordinamento
 della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
 sperimentazione organizzativa e didattica"), dell'art. 10 della legge
 9   dicembre   1985,   n.  705  ("Interpretazione,  modificazioni  ed
 integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio
 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa
 fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione   organizzativa   e
 didattica"),  promossi  con  ordinanze  emesse il 3 dicembre ed il 19
 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui
 ricorsi  proposti  da  Ferraro  Giacinto e da Giannoni Enzo contro il
 Ministero   della   pubblica   istruzione    ed    altri,    iscritte
 rispettivamente  ai  nn.  838  e  839  del  registro ordinanze 1987 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima
 Serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 con ordinanze in data 3 dicembre e 19 novembre 1986,  rispettivamente
 sui  ricorsi,  proposti da Ferraro Giacinto e da Giannoni Enzo contro
 il Ministero della pubblica istruzione ed altri,  per  l'annullamento
 del  giudizio  di non idoneita' a professore universitario associato,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:  a)  dell'art.
 51,  secondo  comma,  del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione
 all'art. 76 della Costituzione  (tenuto  conto  dell'art.  5,  quarto
 comma,  lett.  a),  e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.
 28),  ed  in  relazione  agli  artt.  3,  primo  comma,  e  97  della
 Costituzione; b) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in
 relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della  Costituzione  e
 dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento
 agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
      che  in  merito  alla  pretesa  incostituzionalita' dell'art. 51
 d.P.R. citato il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio
 deduce che la predisposizione di piu' di una commissione giudicatrice
 per ciascun  raggruppamento  disciplinare  allorche'  il  numero  dei
 concorrenti  alla  prova ecceda le ottanta unita', implica la cattiva
 applicazione della delega  legislativa  di  cui  all'art.  5,  quarto
 comma,  lett.  a),  della  legge  21  febbraio  1980, n. 28, il quale
 prevede che, in prima applicazione,  "il  giudizio  di  idoneita'  e'
 espresso,  per  ciascun  raggruppamento  di  discipline,  da apposite
 commissioni  nazionali  composte  da  tre   professori   ordinari   o
 straordinari,  eletti  secondo  le  modalita'  previste  dal  secondo
 comma";
     che,  apparendo  nel  procedimento  per l'accesso alla fascia dei
 professori associati unico sistema  per  far  fronte  all'eccesso  di
 candidati,  l'incremento numerico dei commissari, la moltiplicazione,
 invece, nei giudizi idoneativi, di  centri  di  valutazione  autonoma
 puo'  ledere il principio della par condicio fra tutti i partecipanti
 ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici;
      che  infine  il  giudice  a quo rileva il contrasto dell'art. 10
 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art.  24  della
 Costituzione,   primo   e   secondo  comma,  e,  dall'altro,  con  le
 disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative  della  Corte
 costituzionale  (artt.  134,  136  e 137 Cost.), nonche' con l'art. 1
 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.  1.  Sembra  infatti
 dubbio   che  l'ordinamento  consenta  al  legislatore  ordinario  di
 rimuovere con legge  interpretativa  un  possibile  rinvio  di  norme
 delegate  per  sospetta  violazione  dell'art. 76 della Costituzione,
 specie quando della questione  sia  gia'  stata  investita  la  Corte
 costituzionale,  potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo
 per il futuro e quindi non con legge  di  interpretazione  autentica,
 ogni  eventuale  contrasto,  modificando  o facendo proprio con legge
 ordinaria, il contenuto della norma delegata;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello   Stato,   chiedendo
 l'inammissibilita'   o  la  manifesta  infondatezza  delle  questioni
 prospettate;
    Considerato  che  le  questioni proposte sono identiche, talche' i
 relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
      che, con sentenza in data 16 dicembre 1987, n. 620, questa Corte
 ha dichiarato non fondate ambedue le questioni sopra descritte;
      che  nelle  odierne ordinanze non si rinvengono profili o motivi
 nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con  la  decisione
 sopra citata;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma,
 del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382 ("Riordinamento della docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa  e  didattica"),  sollevate,  in  relazione all'art. 76
 della Costituzione, tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a),
 e  secondo  comma,  della  legge  21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al
 Governo per il riordinamento della docenza universitaria  e  relativa
 fascia  di  formazione,  e  per  la  sperimentazione  organizzativa e
 didattica"), e in relazione agli artt. 3, primo  comma,  e  97  della
 Costituzione,  nonche'  dell'art.  10 della legge 9 dicembre 1985, n.
 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
 della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
 sperimentazione  organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione
 agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1
 della  legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.
 76 e 77 della Costituzione, dal  Tribunale  amministrativo  regionale
 per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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