DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 193 

  Attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  71/118,  80/216, 80/879,
84/335, 84/642, 85/324 e 85/326,  relative  a  problemi  sanitari  in
materia  di  scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(GU n.135 del 10-6-1988 - Suppl. Ordinario n. 50)
 
 Vigente al: 25-6-1988  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;
  Viste  le  direttive CEE relative a problemi sanitari in materia di
scambi di carni fresche di volatili da cortile n. 71/118, n. 80/2/16,
n.  80/879,  n.  84/335,  n.  84/642,  n.  85/324  e n. 85/326, tutte
indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, attuativo della direttiva CEE n. 71/118;
  Considerato  che  in  data 23 dicembre 1987 ai termini dell'art. 15
della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il  Governo  ad
emanare  norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco
B,  e'  stato  inviato  lo  schema  del  presente  provvedimento   ai
Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica
per gli adempimenti ivi previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del  commercio  con
l'estero e della sanita';
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                                Art. 1
  1.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
  2. Il secondo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che
non hanno  subito  alcun  trattamento  tale  da  assicurare  la  loro
conservazione;   sono  tuttavia  considerate  fresche,  ai  fini  del
presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o
congelate.".
 3.  All'art.  4,  primo  comma, punto A, lettera a), e' aggiunto, in
fine, il seguente  periodo:  "tuttavia  gli  animali  destinati  alla
produzione  di  fegato  grasso possono essere storditi, dissanguati e
spiumati presso  l'azienda  di  ingrasso,  a  condizione  che  queste
operazioni  avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti
previsti all'allegato 1, capitolo I, punto  1,  lettera  c),  che  le
carcasse   non   eviscerate   vengano   immediatamente   trasportate,
conformemente  all'allegato  1,  capitolo  XIV,  in  laboratorio   di
sezionamento  riconosciuto  e  provvisto  dell'apposito locale di cui
alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'allegato 1, e  che
le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore;".
  4.  Al terzo comma dell'art. 8 sono aggiunte le seguenti parole: ",
ad eccezione della vendita  ambulante  o  per  corrispondenza  o  sui
mercati.".
  5. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera b), e' aggiunta la
seguente lettera:
   "b)-  bis  qualora  tale  operazione  vi sia effettuata, un locale
destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la
produzione  di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso
l'azienda di ingrasso;".
  6. All'allegato 1, capitolo II, punto 2, lettera h), le parole "nei
locali di cui alla lettera b)" sono sostituite  dalle  seguenti  "nei
locali di cui alle lettere b ) e b )- bis".
  7.  All'allegato  1,  capitolo  III,  punto  3,  la  lettera  c) e'
sostituita dalla seguente: " c) i locali di cui al n. 1, lettere  a),
b),  c)  e  d),  ed  al n. 2, lettere b), b)- bis e c), devono essere
puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle
operazioni della giornata;".
  8.  All'allegato 1, capitolo III, punto 4, sono aggiunti i seguenti
commi:
  "Il  titolare  dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 9 assicura un
regolare controllo igienico generale delle condizioni  di  produzione
esistenti  nell'azienda,  compresi  i  controlli  microbiologici  con
particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in
ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti.
  Il titolare stesso, su richiesta dell'autorita' sanitaria, fornisce
informazioni  sulla  natura,  la  periodicita'  e  i  risultati   dei
controlli  effettuati  a  tal  fine,  indicando,  se  necessario,  il
laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a
regolari  analisi  da  parte del veterinario ufficiale, il quale puo'
far effettuare esami microbiologici complementari in  tutte  le  fasi
della produzione o sui prodotti.
  I  risultati  di queste analisi formano oggetto di una relazione le
cui  conclusioni  o  raccomandazioni  sono  comunicate  al   titolare
dell'autorizzazione  che  provvede  ad ovviare alle eventuali carenze
constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.
  La  natura,  la  frequenza,  i  metodi  di campionamento e di esame
batteriologico dei  controlli  sono  stabiliti  dal  Ministero  della
sanita'.".
  9.  All'allegato  1,  capitolo III, i punti 11 e 12 sono sostituiti
dai seguenti:
  "11.  La  lavorazione  e  la  manipolazione  delle carni fresche di
volatili  da  cortile  sono  vietate  alle  persone  suscettibili  di
contaminarle, in particolare con agenti patogeni.
  12.  Ogni  persona  addetta  alla lavorazione ed alla manipolazione
delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante  un
certificato medico, che nulla osti alla sua attivita'. Il certificato
medico deve essere rinnovato ogni anno.".
  10.  All'allegato 1, capitolo IV, punto 13, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Tuttavia  nel  caso  delle  oche  e  delle  anatre allevate per la
produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate  presso
l'azienda  di  ingrasso,  l'ispezione  ante  mortem  puo'  aver luogo
durante l'ultima settimana di ingrasso.".
  11.  All'allegato 1, capitolo IV, punto 14, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Nel  caso  delle oche e delle anatre allevate per la produzione di
fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso  l'azienda  di
origine,  il certificato di cui all'allegato 3- bis deve accompagnare
le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di
sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione.".
  12.  allegato  1,  capitolo  V,  punto  23, e' aggiunto il seguente
comma:
  "Tuttavia  l'eviscerazione  delle  oche  e  delle anatre allevate e
macellate per la produzione di fegato grasso puo'  essere  effettuata
entro  24  ore,  a  condizione  che la temperatura delle carcasse non
eviscerate sia portata nel piu' breve termine, e mantenuta, al valore
previsto  dal  capitolo  XII,  punto  46,  e  che  le  carcasse siano
trasportate secondo le norme dell'igiene.".
  13. Dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente:
                                                      "ALLEGATO 3-bis
                               MODELLO
Certificato sanitario per le carcasse di oche ed anatre allevate per
   la  produzione  di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate
   presso l'azienda di ingrasso e trasportate in  un  laboratorio  di
   sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione.
Servizio competente ............................  N. (1).............
   I. Identificazione delle carcasse eviscerate:
Specie animale  ....................................................
Numero di carcasse non eviscerate ..................................
  II. Provenienza delle carcasse non eviscerate:
Indirizzo dell'azienda di ingrasso  ................................
III. Destinazione delle carcasse non eviscerate:
Le   carcasse   non   eviscerate   saranno  trasportate  al  seguente
laboratorio di sezionamento ........................................
mediante i seguenti mezzi di trasporto  ............................
  IV. Attestato sanitario:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carcasse non
eviscerate di cui sopra provengono da animali che sono stati  oggetto
di ispezione ante mortem nell'azienda di ingrasso sopra menzionata
il  ................................................................
alle ore............ e sono stati riconosciuti sani.
                    Fatto a.................. il  ..................
                    .....................................
                    (Firma del veterinario ufficiale) (2)
______________
   (1) Facoltativo.
   (2) Nome e cognome per esteso.".
  14. Dopo il terzo comma dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Agli  stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe
all'obbligo  dell'eviscerazione  dei  volatili  da  cortile  di   cui
all'allegato  1,  capitolo  V, punto 23, a condizione che le carcasse
dei  volatili  macellati  non  siano  destinate  ai   laboratori   di
sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, ne' agli
esercizi  di  somministrazione,  a  qualsiasi  titolo,  di   sostanze
alimentari,  e  che  i  volatili stessi siano sottoposti ad ispezione
veterinaria  completa  per  partite  omogenee  per   eta',   origine,
provenienza  e  peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura
di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e,  in
misura   proporzionalmente   maggiorata,   per  partite  superiori  a
cinquecento animali.
  Su  ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto
comma e' applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili
e  indelebili,  la  sede  dello  stabilimento  e il nome o la ragione
sociale della ditta produttrice.
  Con decreto del Ministro della sanita' possono essere modificate le
condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma.".
  15.  All'art.  27  le  parole "lire 200 mila" sono sostituite dalle
seguenti: "lire cinquecentomila".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  LA   PERGOLA,   Ministro   per   il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  RUGGIERO, Ministro del commercio
                                  con l'estero
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1988
 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 5
                              _________