MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1988 

  Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 giugno-14
luglio 1988  alle  operazioni  di  credito  all'esportazione
previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.
(GU n.137 del 13-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto ministeriale del 1› marzo 1988, n. 123, recante:
"Condizioni,  modalita'  e  tempi  di  intervento  del   Mediocredito
centrale  nelle  operazioni  di credito inerenti alle esportazioni di
merci e  servizi  e  all'esecuzione  di  lavori  all'estero"  ed,  in
particolare,  gli  articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del
tasso di  riferimento  da  assumere  come  base  dell'intervento  del
Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al
primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto:
   dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di
credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita';
  Visto  il decreto ministeriale del 30 aprile 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
110  del  12  maggio 1988, con il quale e' stato fissato nella misura
del 12,30 per cento il costo medio della provvista per il periodo  15
maggio-14  giugno 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva
gia' fissata con decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura
fino ad un massimo dell'1 per cento;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1988, e'  pari  al
12,25 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 giugno-14 luglio 1988, e' pari al 12,25 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il  tasso
massimo  di  riferimento, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1988, e'
fissato nella misura del 13,25 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, addi' 31 maggio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO