Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.137 del 13-6-1988)
Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Rabuffetti di Legnano (Milano), fallita il 7 maggio 1985: periodo: dal 9 novembre 1987 al 7 maggio 1988 (ultima proroga); causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986; primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 7 maggio 1985; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 2) S.p.a. I.PI.CI di Novate Milanese (Milano): periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988; causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988; primo decreto ministeriale 1 marzo 1988: dal 6 aprile 1987; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. CMA Bossi costruzioni meccaniche Abbiategrasso di Abbiategrasso (Milano): periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988; causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 febbraio 1987; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. PSG - Prefabbricati S. Giacomo di S. Giacomo delle Segnate (Mantova): periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 novembre 1986; causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 24 novembre 1985; pagamento diretto: si. 5) Ditta Giunteria Demar di Marchigiani Deanna, unita' di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986: periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 luglio 1988; causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 ottobre 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 6) S.r.l. Calzaturificio Dayana di Lonato (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986: periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 luglio 1988; causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987; primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 7) S.r.l. Cair di Cologno Monzese (Milano), fallita il 6 febbraio 1986: periodo: dal 7 febbraio 1988 al 7 agosto 1988; causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986; primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 8) S.r.l. C.P.D. di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 gennaio 1986: periodo: dal 25 gennaio 1987 al 25 luglio 1987; causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987; primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 24 gennaio 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 9) S.p.a. Cortinovis di Bergamo: periodo: dal 2 novembre 1987 al 1 maggio 1988; causale: ristrutturazione - CIPI 22 ottobre 1987; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987; pagamento diretto: si. 10) S.a.s. Maglificio Roma di Settimo Segni e C. di Premenugo di Settala (Milano), fallita il 10 luglio 1986: periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988; causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987; primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 31 agosto 1986; pagamento diretto: si; art. 2 della legge n. 301/79. 11) S.a.s. Carrozzeria Garbarini di P. Garbarini e C. di Bodio Comnago (Varese), fallita il 28 febbraio 1985: periodo: dal 21 settembre 1987 al 27 febbraio 1988, (ultima proroga); causale: crisi - CIPI 20 dicembre 1984; primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982: dal 23 agosto 1982; pagamento diretto: si; legge n. 301/79. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 in favore dei lavoratori, dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati, operanti nelle zone delle provincie di Sondrio, Bolzano e Novara, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, che hanno avuto inizio il 18 luglio 1987, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'art. 14 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452 dal 18 gennaio 1988 al 17 aprile 1988. La corresponsione di un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra disposta, e' ulteriormente prolungata al 17 luglio 1988. Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende svolgenti attivita' industriali di filatura a cardato, tintoria in fiocco, carbonizzazione e sfilatura stracci nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio, in provincia di Firenze e nei comuni di Agliano, Cutigliano, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia (vedi classificazione ISTAT voci 431.3, 437 e 439.6), e' prolungata al 28 agosto 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 in favore di quattro lavoratrici dipendenti dalla S.p.a Ge.Me.Az. - Cusin alimentari mensa aziendale presso la ditta Marini, occupati pressso lo stabilimento di Alfonsine (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due lavoratrici, da 20 ore a 10 ore settimanali per una lavoratrice e da 40 ore a 30 ore settimanali per una lavoratrice, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 marzo 1986 al 30 marzo 1987. Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 in favore di quindici dipendenti dalla S.p.a Italmense, con sede in Milano, mensa aziendale la societa' Dalmine di Massa, occupati presso la Dalmine di Massa, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per sette lavoratori, da 40 a 30 ore settimanali per un lavoratore e da 24 a 20 ore settimanali per sette lavoratori, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 9 maggio 1988 in favore di novanta lavoratori operai dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede legale in Milano, occupati pressso lo stabilimento di Vimercate (Milano), reparto confezioni, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dal 1 febbraio 1988 al 29 gennaio 1989. Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 in favore di trentuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serist mensa aziendale presso Acciaierie e ferriere lombarde Falk S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987 al 1 marzo 1988.