MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                  Provvedimenti concernenti
   il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.137 del 13-6-1988)

   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1988 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Rabuffetti di Legnano (Milano), fallita il 7 maggio 1985:
periodo: dal 9 novembre 1987 al 7 maggio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 7 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
  2) S.p.a. I.PI.CI di Novate Milanese (Milano):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1› marzo 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. CMA Bossi costruzioni meccaniche Abbiategrasso di
   Abbiategrasso (Milano):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 19 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.
  4) S.p.a. PSG - Prefabbricati S. Giacomo di S. Giacomo delle
   Segnate (Mantova):
periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 24 novembre 1985;
pagamento diretto: si.
  5) Ditta Giunteria Demar di Marchigiani Deanna, unita' di Lonato
   (Brescia), fallita il 21 ottobre 1986:
periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
  6) S.r.l. Calzaturificio Dayana di Lonato (Brescia), fallita il 21
   ottobre 1986:
periodo: dal 18 aprile 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
  7) S.r.l. Cair di Cologno Monzese (Milano), fallita il 6 febbraio
   1986:
periodo: dal 7 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
  8) S.r.l. C.P.D. di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 gennaio
   1986:
periodo: dal 25 gennaio 1987 al 25 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 24 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
  9) S.p.a. Cortinovis di Bergamo:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1› maggio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.
10) S.a.s. Maglificio Roma di Settimo Segni e C. di Premenugo di
   Settala (Milano), fallita il 10 luglio 1986:
periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 31 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.
11) S.a.s. Carrozzeria Garbarini di P. Garbarini e C. di Bodio
   Comnago (Varese), fallita il 28 febbraio 1985:
periodo: dal 21 settembre 1987 al 27 febbraio 1988, (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982: dal 23 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
 
   Con  decreto  ministeriale 9 maggio 1988 in favore dei lavoratori,
dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori  privati,  operanti
nelle  zone delle provincie di Sondrio, Bolzano e Novara, individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre
1987, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza
degli eventi alluvionali, che hanno avuto inizio il 18  luglio  1987,
e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari al
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   prevista
dall'art.  14 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito,
con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452 dal 18 gennaio
1988 al 17 aprile 1988.
   La   corresponsione   di   un'indennita'   pari   al   trattamento
straordinario di integrazione  salariale,  come  sopra  disposta,  e'
ulteriormente prolungata al 17 luglio 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1988  la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti dalle aziende svolgenti attivita'
industriali   di   filatura   a   cardato,   tintoria   in    fiocco,
carbonizzazione  e  sfilatura  stracci  nei  comuni  di  Barberino di
Mugello,   Calenzano,   Campi   Bisenzio,   Cantagallo,   Carmignano,
Montemurlo,  Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio, in provincia di
Firenze e  nei  comuni  di  Agliano,  Cutigliano,  Montale,  Pistoia,
Quarrata  e  Serravalle  Pistoiese,  in  provincia  di  Pistoia (vedi
classificazione ISTAT voci 431.3, 437 e 439.6), e' prolungata  al  28
agosto 1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a ) e b), della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato, a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento   d'integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
 
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1988  in  favore di quattro
lavoratrici dipendenti dalla S.p.a Ge.Me.Az. - Cusin alimentari mensa
aziendale presso la ditta Marini, occupati pressso lo stabilimento di
Alfonsine (Ravenna), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali per due lavoratrici, da 20 ore a 10
ore  settimanali per una lavoratrice e da 40 ore a 30 ore settimanali
per una lavoratrice, e' disposta la proroga della corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 31 marzo 1986 al 30 marzo 1987.
 
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1988  in favore di quindici
dipendenti dalla S.p.a Italmense, con sede in Milano, mensa aziendale
la  societa'  Dalmine  di Massa, occupati presso la Dalmine di Massa,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 a 20 ore
settimanali per sette lavoratori, da 40 a 30 ore settimanali  per  un
lavoratore  e  da  24  a  20 ore settimanali per sette lavoratori, e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con  modificazioni,
nella  legge  19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1› gennaio
1988 al 31 dicembre 1988.
 
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio  1988  in  favore di novanta
lavoratori operai dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con  sede  legale
in  Milano,  occupati  pressso lo stabilimento di Vimercate (Milano),
reparto confezioni, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726,  convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, all'art. 7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 29 febbraio 1988, n. 48
dal 1› febbraio 1988 al 29 gennaio 1989.
 
   Con  decreto  ministeriale  16  maggio  1988 in favore di trentuno
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Serist  mensa  aziendale  presso
Acciaierie  e  ferriere  lombarde  Falk  S.p.a.,  occupati  presso lo
stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro  da  40  a  36  ore  settimanali,  e'
disposta   la   proroga   della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge  30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 marzo 1987
al 1› marzo 1988.