Limitazione delle funzioni consolari alla titolare del vice consolato di seconda categoria in Guelph (Canada)(GU n.137 del 13-6-1988)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis). Decreta: La sig.ra Imelda Gazzola in Porcellato, vice console onorario in Guelph (Canada), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Wellington e Waterloo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri; b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili; c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili; d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; f) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni; g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto; h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali; i) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva; l) autentiche di firme, redazione di atti di notorieta', rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare; m) assistenza a connazionali, assistenza scolastica e istruzione delle pratiche di pensione accordate dall'Italia; n) notificazioni, come da voce prevista dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200; o) ricezione e trasmissione, per il tramite del consolato generale in Toronto, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, cosi' come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180. Roma, addi' 2 giugno 1988 Il Ministro: ANDREOTTI