MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 giugno 1988 

  Modificazione  delle  condizioni  speciali  concernente la
clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe  di
assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al
75%  dell'aliquota  minima  di   retrocessione   del   fondo
"Minervir"  attribuita  agli  assicurati,  presentate  dalla
S.p.a. La Minerva vita, in Roma.
(GU n.138 del 14-6-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i decreti ministeriali 7 agosto 1984, n. 15579 e 23 dicembre
1986, n. 16966, con  i  quali  sono  state  approvate  le  condizioni
speciali,  comprensive  della clausola di rivalutazione, da applicare
alle tariffe 22R e 3R, presentate dalla S.p.a. La Minerva  vita,  con
sede in Roma;
  Vista  la domanda in data 10 novembre 1987 e la successiva modifica
in data 24 febbraio 1988, con le quali la predetta S.p.a. La  Minerva
vita,  con  sede  in  Roma,  ha  chiesto  di  elevare  l'aliquota  di
rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione
sulla vita approvate con i predetti decreti 7 agosto 1984, n. 15579 e
23 dicembre 1986, n. 16966;
  Vista  la  lettera  n.  821119  del  14  marzo  1988,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  dei  decreti  ministeriali 7 agosto 1984, n.
15579 e 23 dicembre 1986, n. 16966, citati nelle premesse, l'aliquota
minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto
1 delle condizioni speciali concernente la clausola di  rivalutazione
delle prestazioni garantite nelle tariffe:
   n. 22R - assicurazione mista a premio annuo costante;
   n.  3R  -  assicurazione  a  vita intera a premi annui temporanei,
presentate dalla S.p.a. La Minerva vita, con sede in Roma, e' elevata
dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1 giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA