Modificazione delle condizioni speciali concernente la clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo "Minervir" attribuita agli assicurati, presentate dalla S.p.a. La Minerva vita, in Roma.(GU n.138 del 14-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1984, n. 15579 e 23 dicembre 1986, n. 16966, con i quali sono state approvate le condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe 22R e 3R, presentate dalla S.p.a. La Minerva vita, con sede in Roma; Vista la domanda in data 10 novembre 1987 e la successiva modifica in data 24 febbraio 1988, con le quali la predetta S.p.a. La Minerva vita, con sede in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti 7 agosto 1984, n. 15579 e 23 dicembre 1986, n. 16966; Vista la lettera n. 821119 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali 7 agosto 1984, n. 15579 e 23 dicembre 1986, n. 16966, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto 1 delle condizioni speciali concernente la clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe: n. 22R - assicurazione mista a premio annuo costante; n. 3R - assicurazione a vita intera a premi annui temporanei, presentate dalla S.p.a. La Minerva vita, con sede in Roma, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA