IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, concernente la
disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli
edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in
Abruzzo, Molise e Campania;
Vista l'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina
degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici
danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1984, 19 e 25 ottobre
1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale;
Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987, concernente la disciplina
degli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici
danneggiati dagli eventi sismici del 21 marzo 1982 in Basilicata,
Calabria e Campania;
Vista l'ordinanza n. 1280/FPC del 30 novembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987, con la quale
vengono prorogati al 30 giugno 1988 i termini per la presentazione
dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle citate
ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n. 933/FPCP/ZA;
Considerate le numerose richieste pervenute dai comuni interessati
tese ad ottenere una ulteriore proroga dei termini di presentazione
dei progetti di riparazione e ricostruzione di cui alle ordinanze
sopracitate;
Ravvisata la necessita' di concedere una ulteriore proroga di sei
mesi;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Art. 1.
Il termine per la presentazione dei progetti di riparazione e
ricostruzione di cui alle ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n.
933/FPC/ZA, rispettivamente del 17 febbraio 1987, 13 marzo 1987 e 24
marzo 1987, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, addi' 11 giugno 1988
Il Ministro: LATTANZIO