MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 1988 

  Ulteriore  proroga  dei  termini  per la presentazione dei
progetti  di  riparazione  e  ricostruzione  degli   edifici
danneggiati  dagli  eventi  sismici  del  21  marzo  1982 in
Basilicata, Calabria e Campania, del 7 e 11 maggio  1984  in
Abruzzo, Molise, Lazio e Campania e del giugno 1984, 19 e 25
ottobre 1984 e  dicembre  1985-gennaio  1986  nella  Sicilia
orientale. (Ordinanza n. 1482/FPC).
(GU n.142 del 18-6-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista  l'ordinanza  n.  905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,  concernente  la
disciplina  degli  interventi  di  riparazione  e ricostruzione degli
edifici danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11  maggio  1984  in
Abruzzo, Molise e Campania;
  Vista l'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina
degli   interventi  di  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1984,  19  e  25  ottobre
1984 e dicembre 1985-gennaio 1986 nella Sicilia orientale;
  Vista l'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987, concernente la disciplina
degli   interventi  di  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dagli eventi sismici del 21  marzo  1982  in  Basilicata,
Calabria e Campania;
  Vista  l'ordinanza  n.  1280/FPC  del  30 novembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 1987,  con  la  quale
vengono  prorogati  al  30 giugno 1988 i termini per la presentazione
dei progetti di  riparazione  e  ricostruzione  di  cui  alle  citate
ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n. 933/FPCP/ZA;
  Considerate  le numerose richieste pervenute dai comuni interessati
tese ad ottenere una ulteriore proroga dei termini  di  presentazione
dei  progetti  di  riparazione  e ricostruzione di cui alle ordinanze
sopracitate;
  Ravvisata  la  necessita' di concedere una ulteriore proroga di sei
mesi;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  per  la  presentazione  dei  progetti di riparazione e
ricostruzione di cui alle ordinanze n. 905/FPC/ZA, n. 921/FPC/ZA e n.
933/FPC/ZA,  rispettivamente del 17 febbraio 1987, 13 marzo 1987 e 24
marzo 1987, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 giugno 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO