MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 1988 

  Modificazione  all'ordinanza  n.  964/FPC/ZA del 16 aprile
1987 concernente interventi diretti ad eliminare  situazioni
di  rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione
Campania. (Ordinanza n. 1483/FPC).
(GU n.144 del 21-6-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,  recante  norme
per  fronteggiare  pericoli  incombenti  per  la pubblica incolumita'
dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  964/FPC/ZA  del  16  aprile 1987
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1987  con  la
quale  veniva  assegnata  alla  regione  Campania la somma di lire 12
miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata
dei  Goti,  Santa  Paolina  e  Oliveto  Citra,  per gli interventi di
consolidamento di movimenti franosi;
  Viste  la  nota  datata  19 marzo 1988 del comune di Sant'Agata dei
Goti, la nota  datata  9  maggio  1988  del  comune  di  San  Lorenzo
Maggiore,  la nota datata 7 maggio 1988 del comune di Oliveto Citra e
la nota datata 10 maggio 1988 del comune  di  Santa  Paolina  con  le
quali   i   sindaci  richiedono  di  poter  gestire  direttamente  il
finanziamento concesso alla regione Campania per  eseguire  le  opere
sopra citate;
  Visto  il  proprio  telex  n. 42764 OO.PP. del 23 marzo 1988 con il
quale  si  invitava   la   regione   Campania   a   procedere   entro
quarantacinque giorni all'affidamento dei lavori di cui all'ordinanza
citata e considerato che la regione, trascorso  il  termine  fissato,
non ha provveduto ad avviare tali procedure;
  Ravvisato   che   le  richieste  dei  comuni  sono  motivate  dalle
necessita' di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per  la
situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumita';
  Ritenuto  necessario  aderire  alle  richieste  dei  comuni atte ad
eliminare i rischi denunciati;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'art.  1  dell'ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 e' cosi'
modificato:
  "Per  gli  interventi  diretti  ad  eliminare situazioni di rischio
connesse con le condizioni del suolo nelle  localita'  della  regione
Campania  e'  assegnato ai comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata
dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra rispettivamente un contributo
di   L.  2.000.000.000,  L.  5.000.000.000,  L.  1.500.000.000  e  L.
3.500.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'art.
1   del   decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 11 giugno 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO