Determinazione, per il secondo semestre 1988, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.(GU n.144 del 21-6-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: per le operazioni primarie fino a diciotto mesi: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi: a) rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento; Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento e' stato fissato per il bimestre maggio-giugno 1988, nella misura del 12,40 per cento, di cui 1,60 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,95 per cento, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni oltre i diciotto mesi; Considerato che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata maggiorazione forfettaria; Attesa la necessita' di rideterminare la misura della maggiorazione forfettaria; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi. La maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO