MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Determinazione,   per  il  secondo  semestre  1988,  della
maggiorazione forfettaria da riconoscere  agli  istituti  di
credito  per  gli  oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce
che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo
dei  contributi  in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per
il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore  delle  imprese  artigiane viene fissato bimestralmente, sulla
base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione  ai
seguenti parametri:
   per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT a sei e dodici mesi e della lira
interbancaria;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
   per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:
     a) rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo  di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto in data 30 aprile 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  105  del  6  maggio
1988,  con  il  quale il tasso di riferimento e' stato fissato per il
bimestre maggio-giugno 1988, nella misura del 12,40 per cento, di cui
1,60  per  cento  a  titolo  di  maggiorazione  forfettaria,  per  le
operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,95 per  cento,  di
cui  1,40  per  cento  a  titolo di maggiorazione forfettaria, per le
operazioni oltre i diciotto mesi;
  Considerato  che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta
agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli
stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota  dell'imposta  sostitutiva   sulla   cennata   maggiorazione
forfettaria;
  Attesa la necessita' di rideterminare la misura della maggiorazione
forfettaria;
                               Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere  agli  istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo
1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,25 per cento  per  le
operazioni  di  durata  fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30
per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  La  maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica
alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati
a far tempo dal 1 luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO