MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Determinazione   della   commissione   onnicomprensiva  da
riconoscersi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988  agli
istituti  di  credito per gli oneri connessi alle operazioni
di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234
(credito navale).
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  maggio  1978,  n.  234,  recante modifiche ed
integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 2 aprile 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  145  del  29
maggio  1979,  come  risulta  modificato  dai decreti ministeriali n.
281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981,  del
6  novembre  1986  e  del  23  dicembre 1986, con il quale sono stati
fissati i criteri di variazione del tasso massimo di  riferimento  da
applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo  di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1987, con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste
dalla legge sopra menzionata e' stata determinata, per  l'anno  1988,
nella misura dell'1,85 per cento;
  Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta
agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli
stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota   dell'imposta   sostitutiva   sulla   cennata   commissione
onnicomprensiva;
  Attesa  la necessita' di rideterminare, la misura della commissione
onnicomprensiva;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalla  legge citata in premessa, e' fissata, per il periodo
1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento.
  La  commissione,  come  sopra  rideterminata,  si applica alle sole
operazioni di finanziamento relative ai  contratti  stipulati  a  far
tempo dal 1 luglio 1988.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO