Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario di miglioramento.(GU n.144 del 21-6-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto ministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche, la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata demandata al Ministro del tesoro; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva, sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva di cui sopra e' stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento; Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso dei costi fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva; Attesa la necessita' di rideterminare la misura della predetta commissione; Decreta: La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa e' fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,80 per cento. La commissione come sopra rideterminata si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO