MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Rideterminazione,  per  il  secondo  semestre  1988, della
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di
credito  per  gli  oneri connessi alle operazioni di credito
agrario di miglioramento.
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visto il decreto ministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con
il quale, a modifica di quanto  stabilito  dall'art.  3  dei  decreti
ministeriali  n.  177651  e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive
modifiche, la  competenza  a  fissare  la  misura  della  commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
citate in premessa, e' stata demandata al Ministro del tesoro;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo di imposta sostitutiva, sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10  dicembre 1987 con il quale la
commissione onnicomprensiva di cui sopra e' stata fissata, per l'anno
1988, nella misura dell'1,90 per cento;
  Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta
agli istituti finanziatori anche a compenso dei costi  fiscali  dagli
stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota   dell'imposta   sostitutiva   sulla   cennata   commissione
onnicomprensiva;
  Attesa  la  necessita'  di  rideterminare  la misura della predetta
commissione;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi  citate in premessa e' fissata, per il secondo
semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,80 per cento.
  La  commissione  come  sopra  rideterminata  si  applica  alle sole
operazioni  di  finanziamento  relative  ai  contratti   condizionati
stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO