MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Determinazione,   per  il  secondo  semestre  1988,  della
maggiorazione forfettaria da riconoscere  agli  istituti  di
credito  per  gli  oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato.
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio  di
variazione  automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni
di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non  rivenienti
dal  collocamento  di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che
detto tasso viene fissato  bimestralmente,  sulla  base  di  apposita
comunicazione   della   Banca  d'Italia,  in  relazione  ai  seguenti
parametri:
    a)  rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta  agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo  di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;
  Visto  il  proprio decreto n. 285385 del 30 aprile 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  105  del  6
maggio  1988,  con il quale il tasso di riferimento per le operazioni
di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di  risparmio
con   provvista   non   riveniente   dal   collocamento   di   titoli
obbligazionari  per  il  bimestre   maggio-giugno   1988   e'   stato
determinato  nella  misura  del 12,95 per cento annuo posticipato, di
cui l'1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;
  Considerato  che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta
agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli
stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota  dell'imposta  sostitutiva   sulla   cennata   maggiorazione
forfettaria;
  Attesa la necessita' di rideterminare la misura della maggiorazione
forfettaria;
                               Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli  istituti  di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo
1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,30 per cento.
  La  maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica
alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati
a far tempo dal 1 luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO