N. 653 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regioni
 a statuto ordinario - Emilia-Romagna - Acque pubbliche  Bacino
 idrografico interregionale del Po - Opere idrauliche Atto di
 concessione del magistrato per il Po di Parma Manifesta
 inammissibilita'
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
    dott.  Francesco  GRECO,  prof.  Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele
 PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
    prof.  Francesco  Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
 Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  del  Presidente  della regione
 Emilia-Romagna  notificato  il  10   luglio   1985,   depositato   in
 cancelleria  il 25 successivo ed iscritto al n. 22 del registro 1985,
 per conflitto di attribuzione contro l'atto di  concessione  n.  1452
 del  30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma con il quale e'
 stato  consentito  alla  s.p.a.  Frantoio  di  Roteglia  di  estrarre
 materiale  litoide  dall'alveo  del  torrente Dolo, che scorre tra le
 province  di  Modena  e  Reggio,  attinente  al  bacino   idrografico
 interregionale del Po;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
 attribuzione contro il citato atto di concessione 30 aprile 1985,  n.
 1452,   del  Magistrato  per  il  Po  di  Parma,  chiedendo  che  sia
 riconosciuta  la  sua  competenza  per  le   opere   idrauliche   non
 classificate,  anche  se  relative  ad un bacino interregionale e, in
 subordine, l'intesa, con riferimento agli artt. 117 e 118  Cost.,  in
 relazione  all'art.  2, lettera d), del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e
 agli artt. 62, secondo comma, lettera a), 89 secondo comma e  20  del
 d.P.R. n. 616 del 1977;
      che il ricorso e' stato notificato all'Avvocatura generale dello
 Stato  "quale  domicilio  elettivo  del  Presidente  pro-tempore  del
 Magistrato  per  il Po e per esso del Ministro pro-tempore dei lavori
 pubblici";
      che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha  chiesto  il  rigetto
 del ricorso;
    Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente
 del   Consiglio   dei   Ministri,   va   dichiarato    manifestamente
 inammissibile  a  seguito dell'orientamento costante, e confermato di
 recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale
 la  notificazione  del  ricorso  dev'essere  diretta  agli organi cui
 spetta la legittimazione ad agire o a contraddire,  vale  a  dire,  a
 seconda  di  chi  sia  il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei
 Ministri o al Presidente della regione interessata;
    Visti  gli  artt.  9  e  27  delle Norme integrative per i giudizi
 davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  inammissibile il ricorso per conflitto di
 attribuzione  del  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna  contro
 l'atto  di  concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per
 il Po di Parma, in  riferimento  agli  artt.  117  e  118  Cost.,  in
 relazione  all'art.  2, lettera e) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli
 artt. 62 secondo comma lettera a), 89 secondo comma e  90  d.P.R.  n.
 616 del 1977.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0957