N. 659 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Prezzi
 (disciplina dei) - Prezzi imposti dal C.I.P. Inosservanza - Sanzioni
 penali - Riserva di legge in materia penale - Contrasto - Manifesta
 infondatezza.  (D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 14).
 (Cost., artt. 25, secondo comma, e 41, terzo comma)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  14  del
 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n.  896  ("Nuove  disposizioni  per  la
 disciplina  dei  prezzi"), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
 1984 dal Pretore di Sestri Ponente nei procedimenti penali riuniti  a
 carico  di  Tosetti Enrico ed altri, iscritta al n. 1020 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 11- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto
 l'accertamento del reato di cui all'art. 14 D.L.C.P.S.  15  settembre
 1947  n.  896,  che  prevede  sanzioni  penali per l'inosservanza dei
 prezzi  imposti  dal  C.I.P.,  il  Pretore  di  Sestri  Ponente,  con
 ordinanza   in  data  20  aprile  1984,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale della predetta norma incriminatrice,  con
 riferimento agli artt. 25, comma secondo e 41, terzo comma, Cost.;
      che  la  disposizione impugnata - contenendo una norma penale in
 bianco - viene censurata nella parte in cui affida il  contenuto  del
 suo  precetto  ad  un  sistema  normativo  che  lascia  alla completa
 discrezionalita'  dell'amministrazione  la   scelta   dei   beni   da
 sottoporre  a  calmiere,  la  determinazione  del  prezzo e la stessa
 competenza all'emanazione  dei  provvedimenti,  (di  volta  in  volta
 ripartita fra Comitato interministeriale prezzi, Comitati provinciali
 e  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione   economica)
 ponendosi  cosi' in contrasto con il principio della riserva di legge
 in materia penale e della stessa legalita' della pena di cui all'art.
 25 secondo comma, Cost.;
      che  un  ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale viene
 ravvisato nella circostanza che l'attuale sistema  di  controllo  dei
 prezzi,  non  prevedendo  lo  strumento  legislativo  per un efficace
 rilevamento dei costi e  la  conseguente  fissazione  dei  prezzi  da
 imporre,  violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 41, terzo
 comma, Cost. in  materia  di  programmi  e  controlli  opportuni  per
 indirizzare   e  coordinare  a  fini  sociali  l'attivita'  economica
 privata;
      che  non  si  sono  costituite  le  parti,  mentre  ha  spiegato
 intervento  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato  chiedendo  che   la
 questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che,  in relazione al primo profilo di illegittimita'
 costituzionale, con cui si lamenta la mancata prefissione di  criteri
 per  l'esercizio  del  potere discrezionale del C.I.P., questa Corte,
 con la sentenza n. 103 del 1957, ha gia' rilevato che  il  potere  di
 tale  comitato  e  dei comitati provinciali prezzi "lungi dall'essere
 illimitato si' da sconfinare in una valutazione di fattori  riservata
 al  legislatore...  e'  collegato a elementi di natura tecnica che ne
 circoscrivono l'ambito", consistenti  nella  qualita'  tecnica  degli
 organi  consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi
 (art. 2 d.l.l. 19 ottobre 1944 n. 347 e artt. 2 e 5 d.l.l. n. 363 del
 1946), nella possibilita' di avvalersi di un servizio ispettivo (art.
 13 d.l. n. 896 del 1947) e di esperti  (art.  3  d.l.l.  n.  347  del
 1944),  nonche'  nel fatto che alla fissazione dei prezzi si perviene
 sulla scorta dei dati elaborati dalll'Istituto Centrale di Statistica
 (art.  8 d.l.l. n. 347 del 1944), dopo un'istruttoria per accertare i
 costi di produzione, le  condizioni  del  mercato  e  i  fattori  che
 comunque  possono  operare  sulla  determinazione  dei prezzi (art. 2
 d.l.l. n. 363 del 1946);
      che  tali  concetti  sono  stati  ribaditi da questa Corte nella
 pronuncia n. 79 del 1984 nella quale si  e'  espressamente  osservato
 che  nel  corso  dell'istruttoria  amministrativa "l'accertamento del
 costo delle merci viene compiuto  da  apposite  commissioni,  di  cui
 fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica
 ma  con  precisi  poteri  consultivi  e  deliberanti,  tanto  che  le
 deliberazioni  adottate  dai  comitati  prezzi,  essendo  ancorate  a
 precisi   elementi   tecnici,   non   sono   sfornite   di   garanzie
 giurisdizionali,  potendosi  ricorrere  contro  di  esse  davanti  al
 giudice amministrativo" e che "anche in  sede  ordinaria  il  giudice
 penale,  chiamato ad applicare le norme impugnate, non incontra alcun
 ostacolo  al  pieno   esercizio   del   suo   potere   di   controllo
 giurisdizionale  di legittimita' sui provvedimenti, la cui violazione
 viene contestata all'imputato";
      che,  anche  in  relazione  alla scelta del bene da sottoporre a
 calmiere e all'individuzione  dell'organo  competente  all'emanazione
 del  provvedimento,  il  sistema non appare privo di criteri idonei a
 delimitare l'esercizio del potere amministrativo dovendosi, nel primo
 caso,   far   riferimento  alla  potesta'  di  indirizzo  -  peraltro
 "insuscettibile di preventiva regolamentazione" in  quanto  collegata
 "alle   non   prevedibili   contingenze   della  mutevole  situazione
 economica" (sent. n. 103 del 1957)  -  che,  nell'individuazione  dei
 settori  di intervento e' attribuita al C.I.P.E. e, nel secondo, alle
 norme contenute nei dd.ll.lgt. nn. 347 del 1944 e 363 del  1946,  nel
 D.L.C.P.S.  n.  896  del  1947,  e nell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del
 1977, che ripartiscono a livello centrale e locale la competenza  tra
 C.I.P. e Comitati provinciali;
      che,   pertanto,   risultando   sufficientemente  determinati  i
 presupposti,   il   contenuto   ed   i   limiti   dei   provvedimenti
 dell'autorita'  amministrativa alla cui trasgressione e' collegata la
 sanzione penale, il principio di legalita' della pena deve  ritenersi
 osservato e la questione appare dunque manifestamente infondata;
      che  ad  identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
 al  secondo  profilo  di  illegittimita'   concernente   la   pretesa
 violazione  dell'art.  41, terzo comma, Cost., in quanto, come questa
 Corte ha gia' avuto modo  di  affermare,  "dalla  legislazione  sulla
 disciplina   dei  prezzi  esula...  ogni  intento  di  attribuire  ai
 Comitati-prezzi funzioni di  carattere  dirigistico  considerate  dal
 detto comma terzo" dell'art. 41 Cost. (sent. n. 103 del 1957);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 14 D.L.C.P.S.  15  settembre  1947  n.  896,
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 41, terzo
 comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con l'ordinanza  indicata
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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