N. 660 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Regione
 Emilia-Romagna - Piano sanitario regionale - Convenzioni  con le
 istituzioni sanitarie private - Durata annuale Contrasto con i
 principi del piano sanitario nazionale Manifesta infondatezza.
 (Legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2, art. 46, secondo
 comma).  (Cost., art. 117)
(GU n.25 del 22-6-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 46, secondo
 comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n.  2
 ("Disciplina  per  l'apertura,  l'esercizio  e  le  convenzioni delle
 istituzioni sanitarie di carattere privato"), promosso con  ordinanza
 emessa  il  20  giugno  1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di
 Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri  Michele  ed  altri
 contro  la  U.S.L.  n.  26  di  San  Giovanni  in Persiceto ed altra,
 iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio amministrativo avente ad
 oggetto la disdetta dei rapporti di  convenzionamento  esterno  sorti
 fra  una  U.s.l.  ed  alcune  istituzioni  sanitarie  private, il TAR
 Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno  1984,  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma,
 legge reg. Emilia-Romagna  8  gennaio  1980  n.  2  ("Disciplina  per
 l'apertura,  l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie
 di carattere privato");
      che  la  norma  impugnata,  viene  censurata nella parte in cui,
 prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validita' del primo
 piano   sanitario   regionale,  le  convenzioni  con  le  istituzioni
 sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il  limite
 posto  alla  legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in
 contrasto con i contenuti e i princi'pi del piano sanitario nazionale
 e  dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt.
 53 e 55 della legge dello Stato 23  dicembre  1978  n.  833),  e  che
 imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale;
      che non si sono costituite le parti del giudizio a quo;
    Considerato  che,  in materia di convenzionamento, le regioni sono
 tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt.  43  e  44
 della  legge  23  dicembre  1978 n. 833, che non impongono una durata
 triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformita'  ad  uno
 schema-tipo  approvato,  secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o
 dal Ministro della Sanita';
      che   tali   schemi,  al  momento  dell'emanazione  della  norma
 censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di
 disdetta, non risultavano ancora approvati;
      che, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata
 ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo "fine
 di  consentire  un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione
 della rete pubblica sanitaria", mentre le norme a regime  (artt.  13,
 25   e   31)   appaiono   pienamente   conformi  al  principio  della
 corrispondenza con  lo  schema  tipo  approvato  dal  Ministro  della
 Sanita' (art. 44 legge n. 833 del 1978);
      che  non  e',  infine,  possibile  censurare una norma regionale
 volta a facilitare il processo di  armonizzazione  delle  convenzioni
 alle   linee   della  nuova  programmazione  sanitaria,  regionale  e
 nazionale, prescindendo, in via transitoria, da  un  criterio,  quale
 quello  della  durata  triennale,  non  attinente  ai contenuti della
 pianificazione, ne' allora previsto, non risultando,  a  quell'epoca,
 ancora approvato lo schema-tipo ministeriale.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna
 8  gennaio  1980  n.  2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le
 convenzioni  delle  istituzioni  sanitarie  di  carattere   privato")
 sollevata,   in   riferimento   all'art.   117   Cost.,   dal  T.A.R.
 Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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