N. 660 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Emilia-Romagna - Piano sanitario regionale - Convenzioni con le istituzioni sanitarie private - Durata annuale Contrasto con i principi del piano sanitario nazionale Manifesta infondatezza. (Legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2, art. 46, secondo comma). (Cost., art. 117)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 8 gennaio 1980, n. 2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato"), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1984 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, sui ricorsi riuniti proposti da Carrieri Michele ed altri contro la U.S.L. n. 26 di San Giovanni in Persiceto ed altra, iscritta al n. 1313 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis dell'anno 1985; Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto la disdetta dei rapporti di convenzionamento esterno sorti fra una U.s.l. ed alcune istituzioni sanitarie private, il TAR Emilia-Romagna, con ordinanza in data 20 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato"); che la norma impugnata, viene censurata nella parte in cui, prevedendo che, fino alla scadenza del periodo di validita' del primo piano sanitario regionale, le convenzioni con le istituzioni sanitarie private debbano avere durata annuale, violerebbe il limite posto alla legislazione regionale dell'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto con i contenuti e i princi'pi del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali che ad esso devono uniformarsi (artt. 53 e 55 della legge dello Stato 23 dicembre 1978 n. 833), e che imporrebbero alle predette convenzioni una durata triennale; che non si sono costituite le parti del giudizio a quo; Considerato che, in materia di convenzionamento, le regioni sono tenute a prestare osservanza a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che non impongono una durata triennale delle convenzioni, ma soltanto la loro conformita' ad uno schema-tipo approvato, secondo i casi, dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro della Sanita'; che tali schemi, al momento dell'emanazione della norma censurata, e in quello successivo di adozione degli impugnati atti di disdetta, non risultavano ancora approvati; che, peraltro, la disposizione oggetto della questione sollevata ha un carattere meramente transitorio e risulta emanata al solo "fine di consentire un graduale adeguamento alle esigenze di integrazione della rete pubblica sanitaria", mentre le norme a regime (artt. 13, 25 e 31) appaiono pienamente conformi al principio della corrispondenza con lo schema tipo approvato dal Ministro della Sanita' (art. 44 legge n. 833 del 1978); che non e', infine, possibile censurare una norma regionale volta a facilitare il processo di armonizzazione delle convenzioni alle linee della nuova programmazione sanitaria, regionale e nazionale, prescindendo, in via transitoria, da un criterio, quale quello della durata triennale, non attinente ai contenuti della pianificazione, ne' allora previsto, non risultando, a quell'epoca, ancora approvato lo schema-tipo ministeriale. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, secondo comma, legge reg. Emilia-Romagna 8 gennaio 1980 n. 2 ("Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato") sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal T.A.R. Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0964