N. 687 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento - Biennio di insegnamento richiesto per l'ammissione alle relative sessioni - Deteriore trattamento del docente soggetto agli obblighi di leva che abbia prestato il servizio di leva in uno dei due anni - Mancata previsione della utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno d'insegnamento. (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76). (Cost., artt. 3, 33, quinto comma, e 51, primo comma)(GU n.25 del 22-6-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1985 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Palmisano Mario contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1986. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 29 maggio 1985, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), nella parte in cui non prevede, per i docenti che in uno dei due anni di insegnamento richiesti per l'ammissione alle sessioni riservate per l'abilitazione abbiano prestato servizio militare di leva, la utilizzazione alternativa o surrogatoria di altro anno di insegnamento; che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata comporterebbe un'irrazionale discriminazione degli insegnanti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile che, non essendo tenuti ad obbligi di leva non verrebbero a perdere il servizio utile ai fini della partecipazione agli esami in questione; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilita' ovvero d'infondatezza della norma. Considerato che l'eventuale predisposizione di un meccanismo di valutazione dell'attivita' svolta che ampliasse l'arco temporale entro cui ricomprendere gli anni di servizio prestato - o che comunque consentisse di apprezzare l'assolvimento degli obblighi di leva - sarebbe di competenza di scelte discrezionali del legislatore, comportando diverse, possibili soluzioni caratterizzate, oltretutto, da notevole specificita' tecnica; che, inoltre, le ragioni di transitorieta' e le caratteristiche di eccezionalita' della norma impugnata (gia' sottolineate da questa Corte con sentenza n. 209 del 9 luglio 1986), imponendo l'accertamento dei requisiti sulla base di elementi certi e temporalmente circoscritti, avrebbero reso oltremodo problematica la previsione di un congegno come quello auspicato dal giudice a quo; che, per tale assorbente ragione, non puo' essere ammesso il giudizio di costituzionalita' relativo alla questione cosi' come prospettata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3, 33, comma quinto, e 51, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0991