MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1988 

  Criteri  di  formazione  della  graduatoria dei lavoratori
delle  aziende  edili  con  piu'  di  cento  dipendenti  che
potranno  essere  ammessi  al  pensionamento  anticipato nel
limite complessivo di centocinquanta unita'.
(GU n.146 del 23-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  2,  quinto  comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977,  n.  675,  che  attribuisce  al   CIPI   l'accertamento   della
sussistenza,   ai   fini   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, di specifici casi  di  crisi
aziendale;
  Visti  gli  articoli  16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, che prevedono  il  beneficio
del  pensionamento  anticipato  a  favore  dei  lavoratori in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro con imprese  industriali,  diverse
da  quelle  edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del
CIPI, ai sensi dell'art. 2, sopra citato;
  Visti  i  commi  1-  bis e 1- ter dell'art. 3 della legge 20 maggio
1988, n. 160, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
marzo   1988,   n.   86,   recanti  l'estensione  del  beneficio  del
pensionamento  anticipato  ai  lavoratori  con  contratto   a   tempo
indeterminato  dipendenti da aziende edili che occupano piu' di cento
lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30  aprile
1988 la sussistenza di una crisi ai sensi del gia' richiamato art. 2,
quinto comma,  lettera  c),  della  legge  n.  675/1977,  nel  limite
complessivo di centocinquanta unita';
  Considerato  che  il citato comma 1- ter dell'art. 3 della legge n.
160/1988 demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il
compito  di  fissare  i  criteri  di formazione della graduatoria dei
lavoratori che potranno essere ammessi  al  pensionamento  anticipato
nel soprindicato limite complessivo di centocinquanta unita';
  Rilevato  che  detti  criteri  devono  tener  conto dell'anzianita'
anagrafica  e  di  servizio  nell'azienda,  nonche'  dell'entita'  di
eccedenza del personale;
                               Decreta:
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende  industriali
ammettono  al  pensionamento  anticipato  nel  limite  complessivo di
centocinquanta unita' i lavoratori di cui all'art. 3, comma  1-  bis,
della   legge   20   maggio   1988,   n.  160,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, sulla base  di
una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:
   1)  ad  ogni  lavoratore  e'  attribuito  un  punteggio nel limite
massimo di 150 punti, di cui cento  punti  in  relazione  all'entita'
dell'eccedenza  di  personale presso l'azienda da cui dipende, trenta
punti per l'anzianita' di servizio nell'azienda  e  venti  punti  per
l'anzianita' anagrafica;
   2)  i  punti relativi all'eccedenza di personale sono attribuiti a
ciascun lavoratore moltiplicando il numero massimo di cento punti per
il  coefficiente  derivante  dal  rapporto tra le unita' di personale
sospese dal lavoro alla data del 30 aprile 1988, in conseguenza della
crisi  aziendale  accertata  dal  CIPI,  e  il numero delle unita' di
personale in forza presso l'azienda alla stessa data;
   3)  i  punti relativi all'anzianita' di servizio nell'azienda sono
attribuiti a ciascun lavoratore in ragione di due punti per ogni anno
di  anzianita' o frazione di anno superiore a sei mesi, e di un punto
per frazione di anno pari o inferiore a sei mesi;
   4)  i  punti relativi all'anzianita' anagrafica, sono attribuiti a
ciascun lavoratore in  ragione  di  0,40  punti,  per  ogni  mese  di
anzianita'  anagrafica superiore al cinquantacinquesimo anno di eta',
o frazione di  mese  superiore  a  quindici  giorni,  se  uomo  e  al
cinquantesimo  anno  di eta', o frazione di mese superiore a quindici
giorni, se donna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                 Il Ministro: FORMICA