COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 1988 

  Indirizzi  generali  per  il  settore siderurgico ai sensi
dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(GU n.146 del 23-6-1988)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  16  della  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e le
competenze del CIPE per  la  predisposizione  degli  indirizzi  della
politica economica nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che stabilisce
le  competenze  del  Comitato  in  materia  di  armonizzazione  della
politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  al completamento della
ristrutturazione della siderurgia italiana nel piu' ampio contesto di
quella comunitaria;
  Considerato  che  occorre  tener conto della situazione del mercato
siderurgico e dei connessi livelli di  competitivita'  delle  imprese
siderurgiche nazionali;
  Ritenuto  che, per realizzare gli obiettivi predetti, occorre anche
procedere  alla  razionalizzazione  dei  processi  produttivi  con  i
connessi ridimensionamenti, anche a livello degli impianti;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  delle  partecipazioni  statali,
d'intesa  con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  concernente  le  linee  del  piano  di risanamento e di
rilancio della siderurgia e le  proposte  contestuali  relative  alle
provvidenze     sociali    e    alle    collegate    iniziative    di
reindustrializzazione che saranno tutte  sottoposte  all'approvazione
del CIPI contestualmente;
  Tenuto  conto  che con le citate provvidenze ed iniziative verranno
affrontati  i  problemi  conseguenti  alle  razionalizzazioni  ed  ai
ridimensionamenti anzidetti;
  Riconosciuta   la   validita'   complessiva  del  piano  e  la  sua
compatibilita'  con  gli  indirizzi   di   programmazione   economica
generale;
                              Delibera:
  Gli  indirizzi  generali, di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge
16 aprile 1987, n. 183, relativi al settore siderurgico, sono volti a
realizzare:
    a)  una  ristrutturazione  industriale  idonea  a  consentire  la
redditivita' del settore con i  conseguenti  adeguamenti  dei  volumi
produttivi  alle  prospettive  del  mercato,  fermo restando il ruolo
significativo che deve continuare ad essere svolto dal settore stesso
nell'economia nazionale;
    b)  l'indispensabile  risanamento  finanziario della siderurgia a
partecipazione  statale,  affinche'  essa  operi  in  condizioni   di
economicita' e risulti competitiva;
    c)  l'adozione  di  provvidenze di carattere sociale connesse con
gli esuberi risultanti dal processo di ristrutturazione;
    d)    l'attivazione    di   un   programma   di   iniziative   di
reindustrializzazione  e  di  recupero  socio-economico  delle   aree
colpite  dalla crisi siderurgica diretto innanzitutto al reimpiego di
una quota significativa dei dipendenti siderurgici, con modalita'  ed
articolazioni  corrispondenti alle diverse realta' territoriali e con
responsabilizzazione primaria dell'IRI;
    e) il perseguimento di ogni possibile forma di collaborazione tra
la siderurgia pubblica e gli operatori privati;
    f)  il  raccordo con la politica comunitaria di settore anche con
l'utilizzazione  degli  incentivi  finanziari  per  investimenti   di
reindustrializzazione previsti dal programma RESIDER.
    Roma, addi' 14 giugno 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI