Aumento della tassa annuale di iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.(GU n.150 del 28-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, con la quale e' stato istituito l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto, in particolare, l'art. 13, terzo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, sopracitata, il quale stabilisce che coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla I sezione, e di lire cinquecentomila, se iscritti alla II sezione, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello in cui e' stata disposta l'iscrizione; Considerato che il successivo quarto comma dello stesso art. 13 della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce che a decorrere dall'anno 1985, si possa procedere all'adeguamento della predetta tassa annuale di iscrizione; Ritenuto che sussistono motivi per un adeguamento dell'anzidetta tassa annuale, la cui misura originariamente fissata dalla legge e' rimasta inalterata a tutto il 1987; Decreta: Articolo unico La tassa prevista dall'art. 13, terzo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' elevata, a decorrere dall'anno 1988, a lire duecentomila per gli iscritti alla I sezione dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e a lire ottocentomila per gli iscritti alla II sezione dell'albo stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 marzo 1988 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del tesoro AMATO