Modificazione alla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, in Milano.(GU n.150 del 28-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio dele assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1985, n. 16127, con il quale sono stati approvati tassi di premio, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione e condizioni di riscatto in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate, presentati dalla S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano; Vista la domanda in data 23 dicembre 1987 con la quale la predetta S.p.a. Ausonia vita ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tarifffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto ministeriale 13 maggio 1985; Vista la lettera n. 820817 del 24 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale 13 maggio 1985, n. 16127, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dall'art. 1 della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe numeri 5B - assicurazione mista rivalutabile a premio annuo e 5Y - assicurazione mista rivalutabile a premio unico, presentata dalla S.p.a. Ausonia vita, con sede in Milano, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 maggio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA