Modificazione alla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentata dalla "Vita" - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.(GU n.150 del 28-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio dele assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali n. 14606 del 30 novembre 1982, n. 15572 del 4 agosto 1984 e n. 16571 del 26 febbraio 1986, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la domanda in data 16 febbraio 1988 con la quale la predetta rappresentanza generale per l'Italia della societa' Vita, con sede in Milano, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti rispettivamente del 30 novembre 1982, 4 agosto 1984 e 26 febbraio 1988; Vista la lettera n. 820900 del 1 marzo 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dall'art. 3 della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe: n. 31/R - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1982; n. 31/RC - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 26 febbraio 1986; n. 311/R - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1984, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della societa' Vita, con sede in Milano, e' elevata dal 70 al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 maggio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA