MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1988 

  Modificazione   alla   clausola   di  rivalutazione  delle
prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita
in   vigore,   presentata   dalla   "Vita"  -  Compagnia  di
assicurazioni sulla vita S.A.  - Rappresentanza generale per
l'Italia, in Milano.
(GU n.150 del 28-6-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio dele assicurazioni sulla vita;
  Visti  i  decreti  ministeriali  n.  14606 del 30 novembre 1982, n.
15572 del 4 agosto 1984 e n. 16571 del 26 febbraio 1986, con i  quali
sono  state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza da
applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;
  Vista  la domanda in data 16 febbraio 1988 con la quale la predetta
rappresentanza generale per l'Italia della societa' Vita, con sede in
Milano,  ha  chiesto  di  elevare  l'aliquota  di rivalutazione delle
prestazioni  garantite  in  tariffe  di  assicurazione   sulla   vita
approvate  con  i  predetti  decreti  rispettivamente del 30 novembre
1982, 4 agosto 1984 e 26 febbraio 1988;
  Vista  la  lettera  n.  820900  del  1  marzo  1988  con  la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse,
l'aliquota  minima  di  retrocessione  del   rendimento   finanziario
previsto   dall'art.   3   della   clausola  di  rivalutazione  delle
prestazioni garantite nelle tariffe:
   n.  31/R  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo  rivalutabile,
approvata con decreto ministeriale 30 novembre 1982;
   n.  31/RC - assicurazione mista a premio annuo costante, approvata
con decreto ministeriale 26 febbraio 1986;
   n.  311/R  -  assicurazione  mista  a  premio unico, approvata con
decreto ministeriale 4 agosto 1984, presentate  dalla  rappresentanza
generale  per  l'Italia  della  societa' Vita, con sede in Milano, e'
elevata dal 70 al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 maggio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA