Norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 216/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attivita' economiche nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.(GU n.150 del 28-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO Visto il regolamento CEE n. 2616/80, come modificato dal regolamento CEE n. 216/84, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attivita' economiche nelle zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica; Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1985 recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 2616/80; Visto il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modifiche, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, ed in particolare l'art. 7; Considerata l'opportunita' che i fondi assegnati dalla Comunita' economica europea alle province italiane giungano ai destinatari finali mediante procedure semplici e rapide; Considerato che ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 216/84 e' possibile che il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale siano versate direttamente agli organismi responsabili dell'attuazione; Considerato che per quanto riguarda le province meridionali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 19, in deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunita' europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarieta', dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria; Considerato che e' opportuno adottare un procedimento analogo per le province del centro-nord; Decreta: L'art. 7, ultimo comma, del decreto 9 ottobre 1985 e' modificato come segue: "I fondi destinati dalla Comunita' economica europea allo Stato italiano per il cofinanziamento dei programmi relativi alle province di Livorno e Genova, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno assegnati come segue: A) Le somme destinate al sostegno di progetti di investimento industriale presentati da piccole e medie imprese industriali ai sensi dell'art. 5, punto 7, del regolamento CEE n. 216/84, saranno versate direttamente al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati. B) Le somme destinate al cofinanziamento delle azioni elencate all'art. 4 del regolamento CEE n. 2616/80, inserite nei programmi regionali approvati dalla commissione CEE, saranno versate nei rispettivi conti correnti istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato a favore delle regioni interessate. Ai fini di un piu' sollecito espletamento delle operazioni di accreditamento dei fondi tra i vari destinatari nazionali, la CEE e' invitata a comunicare distintamente le specifiche destinazioni dei contributi concessi a carico del FESR. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 11 marzo 1988 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno GORIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1988 Registro n. 7 Industria, foglio n. 148 -----