N. 733 SENTENZA 20 - 30 giugno 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico regionale - Dipendenti vincitori di concorsi interni - Servizio prestato per almeno trenta mesi nel livello funzionale di fatto posseduto - Inquadramento automatico nel livello corrispondente - Non fondatezza. (Legge regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8, art. 4). (Cost., artt. 3 e 97)(GU n.27 del 6-7-1988 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Liguria 17 febbraio 1982, n. 8 (Modifiche all'art. 32
della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27) promossi con n. 13
ordinanze emesse il 14 febbraio 1985 dal T.A.R. della Liguria sui
ricorsi proposti da Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano,
Venturini Lucesio, Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto,
Canale Laura, Basso Giuseppe, Merli Luisito, Sensi Speranza, Puppo
Silvana e Lorenzoni Franco contro la Regione Liguria, rispettivamente
iscritte ai nn. da 821 a 833 del registro ordinanze 1985 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'avv. Enrico Romanelli per la Regione Liguria.
Ritenuto in fatto
1. - Con tredici ordinanze di identico contenuto adottate in data
14 febbraio 1985 nei ricorsi promossi contro la Regione Liguria da
Luccardini Rinaldo, Maggi Carlo, Massone Stefano, Venturini Lucesio,
Barbieri Piero, Cavanna Lorenzo, Murgia Roberto, Canale Laura, Basso
Giuseppe, Merli Lusito, Sensi Speranza, Puppo Silvana e Lorenzoni
Franco, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti
dell'art. 4 della legge regionale ligure 17 febbraio 1982 n. 8,
recante "Modifiche all'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978
n. 27", con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e per
eccesso di potere legislativo.
La norma impugnata ha riconosciuto alla Giunta regionale il potere
di attribuire d'ufficio il livello funzionale corrispondente ai
dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa (11
marzo 1982), avessero prestato, per almeno trenta mesi, servizio "nel
livello funzionale di fatto posseduto".
Tale norma e' stata adottata al fine di sanare gli effetti
dell'annullamento operato dallo stesso Tribunale amministrativo della
Liguria dei concorsi interni a suo tempo espletati dalla Regione
ligure ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 30 maggio 1978 n.
27, contenente disposizioni transitorie in tema di inquadramento
nelle qualifiche regionali: di talche', la norma stessa - secondo
l'applicazione fattane dalla Giunta regionale e condivisa dal giudice
remittente - non e' stata estesa a tutti i dipendenti regionali, ma
bensi' limitata ai soli dipendenti che si siano trovati a svolgere,
per almeno trenta mesi, mansioni di fatto superiori a quelle
formalmente spettanti in conseguenza dell'esito positivo del concorso
interno sostenuto ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 27
del 1978 e successivamente annullato.
Interpretata in questi termini, la norma in questione - ad avviso
del Tribunale amministrativo della Liguria - e' tale da violare sia
il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. sia il
principio di imparzialita' e buon andamento sancito dall'art. 97
Cost., venendo altresi' ad incorrere in un eccesso di potere
legislativo.
In proposito, le ordinanze di rimessione rilevano come la
posizione dei dipendenti dichiarati vincitori nei concorsi interni
poi annullati non si diversifichi da quella degli altri dipendenti
che, pur senza aver partecipato ai concorsi, abbiano di fatto svolto
mansioni di livello superiore rispetto alla qualifica rivestita, dal
momento che "ambedue i gruppi di dipendenti hanno esercitato mansioni
superiori al livello formale di appartenenza". La discriminazione tra
posizioni eguali operata dalla legge regionale, in relazione ad una
vicenda (annullamento della procedura concorsuale) integralmente
rimossa dalle decisioni del giudice amministrativo, non sarebbe,
dunque, ragionevolmente giustificata e si porrebbe in contrasto con i
princi'pi costituzionali "che impongono una disciplina uguale per
situazioni omogenee nonche' l'osservanza da parte della P.A. dei
doveri di imparzialita' e di buon andamento della azione
amministrativa".
Nella norma impugnata - aggiungono le ordinanze di rimessione - va
altresi' individuato un solo scopo, qual e' quello di "vanificare gli
effetti sfavorevoli delle sentenze del giudice amministrativo nei
confronti di una categoria di dipendenti dichiarati
(illegittimamente) vincitori dei concorsi interni": tale scopo
verrebbe, pertanto, a determinare un vizio di eccesso di potere
legislativo "per sviamento conseguente ad inottemperanza al
giudicato".
Dal che le dedotte questioni di illegittimita' costituzionale nei
confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 " nella
parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei
dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32
legge regionale n. 27 del 1978, successivamente annullati dal giudice
amministrativo".
2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria, al fine di
chiedere l'inammissibilita' per difetto di rilevanza e l'infondatezza
delle questioni di illegittimita' prospettate nelle ordinanze di cui
e' causa.
Dopo aver richiamato lo svolgimento dei fatti ed aver illustrato i
criteri ispiratori della legge regionale n. 8 del 1982, la Regione
contesta l'ammissibilita' della questione sotto due profili diversi e
cioe': a) per il fatto che i ricorrenti sarebbero in ogni caso
sprovvisti dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 32, quarto e
quinto comma, della legge regionale n. 27 del 1978, requisiti il cui
possesso si presenterebbe necessario anche ai fini dell'inquadramento
diretto previsto dall'art. 4 della legge n.8 del 1982; b) per il
fatto che la cancellazione, anche parziale, della norma impugnata
comporterebbe l'eliminazione della norma procedimentale di favore per
i dipendenti che della stessa hanno fruito, ma non potrebbe comunque
consentire la sua estensione ai ricorrenti.
Nel merito, la Regione rileva come la legge regionale n. 8 del
1982 - entrata in vigore prima della formazione dei giudicati
amministrativi relativi ai concorsi interni - si sia ispirata al fine
di evitare una paralisi organizzativa e di consentire il regolare
svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, cioe' ad un fine
perfettamente compatibile con il potere legislativo regionale. Ne' la
legge sarebbe tale da comportare discriminazioni all'interno del
personale regionale, dal momento che la posizione di coloro che,
disponendo dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale
n. 27 del 1978, chiesero di partecipare al concorso e ottennero la
nomina poi annullata sarebbe sostanzialmente diversa dalla posizione
di coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non
disponevano dei requisiti per parteciparvi e comunque non chiesero di
parteciparvi. Al contrario, la lesione del principio di eguaglianza
potrebbe, invece, derivare dalla indebita estensione di una stessa
disciplina di carattere eccezionale a situazioni oggettivamente
differenziate.
Infine, la Regione contesta il profilo relativo all'asserita
violazione dell'art. 97 Cost., rilevando come "la ridefinizione delle
funzioni di alcuni dipendenti, motivata da circostanze di
eccezionalita' del tutto limitate nel tempo e volta a sanare una
situazione di paralisi organizzativa ed istituzionale" abbia proprio
mirato al soddisfacimento del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione sanzionato dalla norma costituzionale.
3. - In prossimita' dell'udienza di discussione la difesa della
Regione Liguria ha presentato memoria, dove si ribadiscono e si
sviluppano le tesi enunciate nell'atto di costituzione.
Considerato in diritto
1. - Le tredici ordinanze di cui e' causa presentano lo stesso
contenuto: esse pertanto possono essere decise con un'unica
pronuncia.
2. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria contesta
la legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale
ligure 17 febbraio 1982 n. 8, dove si prevede - secondo
l'interpretazione adottata dalla Giunta regionale e condivisa dallo
stesso Tribunale - l'inquadramento automatico nel livello
corrispondente al livello di fatto esercitato a favore di quei
dipendenti che - dopo aver presentato domanda nei concorsi interni di
cui all'art. 32 della legge regionale n. 27 del 1978, ottenendo la
nomina - abbiano prestato servizio, alla data dell'entrata in vigore
della stessa legge n. 8 del 1982, per almeno trenta mesi.
Tale norma, ad avviso del giudice remittente, verrebbe a
incorrere, in conseguenza della sua irragionevole limitazione ad una
circoscritta categoria di dipendenti regionali, in una violazione
degli artt. 3 e 97 Cost., oltre che in un vizio di eccesso di potere
legislativo.
3. - La Regione Liguria ha pregiudizialmente eccepito
l'inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dal contenuto delle ordinanze e' possibile desumere che la
questione di costituzionalita' di cui e' causa e' stata sollevata nei
confronti dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982 "nella
parte in cui esclude l'inquadramento nel livello superiore dei
dipendenti diversi dai vincitori dei concorsi interni ex art. 32
legge regionale n. 27 del 1978". Quello che, di conseguenza, viene
richiesto al giudice di costituzionalita' non e' la semplice
eliminazione di una norma di favore, bensi' l'estensione della stessa
a tutti i dipendenti regionali e, tra questi, anche ai ricorrenti nei
giudizi a quibus.
Ne', d'altro canto, risulta concludente contestare, ai fini
dell'eccepito difetto di rilevanza, il possesso da parte dei
ricorrenti dei requisiti richiesti dall'art. 32 della legge regionale
n. 27 del 1978, requisiti ritenuti implicitamente necessari anche ai
fini dell'inquadramento diretto di cui all'art. 4 della legge
regionale n. 8 del 1982. La pronuncia di incostituzionalita', ove
venisse accolta nei termini in cui viene proposta, consentirebbe,
infatti, di spostare l'accertamento del possesso di tali requisiti
dalla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1978 a quella
della legge n. 8 del 1982, offrendo cosi' anche ai ricorrenti - che
sono venuti a maturare i requisiti stessi dopo la prima data - la
possibilita' di ottenere i benefici offerti dalla norma impugnata.
La questione si presenta, pertanto, rilevante per la definizione
dei giudizi a quibus.
4. - La questione risulta, peraltro, infondata, sotto entrambi i
profili dedotti.
La norma impugnata ha posto una disciplina transitoria ed
eccezionale riferita ad una situazione del tutto peculiare,
situazione determinatasi a seguito degli annullamenti disposti per
violazioni procedimentali dal giudice amministrativo nei confronti
dei concorsi interni espletati ai sensi dell'art. 32 della legge
regionale n. 27 del 1978. La situazione determinatasi, in conseguenza
di tali annullamenti, nei confronti dei dipendenti risultati
vincitori in questi concorsi - e che, di fatto, per un lungo arco di
tempo erano venuti a esercitare le mansioni corrispondenti ai livelli
funzionali assegnati sulla base dei concorsi stessi - ha imposto alla
Regione l'adozione di una misura di sanatoria quale quella contenuta
nell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 1982.
Questa misura - per quanto espressa con formulazione inadeguata -
non merita, nella sostanza, proprio in relazione alla particolarita'
delle circostanze in cui e' stata adottata, le censure formulate con
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
In primo luogo, la norma impugnata non viola il principio generale
di eguaglianza, dal momento che la categoria di dipendenti presi in
considerazione ai fini della convalida delle mansioni di fatto
espletate non poteva essere altro che quella di coloro che avevano
partecipato ai concorsi interni successivamente annullati,
presentando in termini la domanda e risultando vincitori. Tale
categoria di dipendenti, per il fatto di aver esercitato funzioni
connesse ad un titolo derivante dall'esito favorevole di una prova
concorsuale (anche se successivamente annullata), disponeva dunque,
di una posizione ben distinta da quella della generalita' degli altri
dipendenti regionali: tanto piu' ove si pensi che nei confronti dei
primi e non dei secondi era gia' stato accertato il possesso dei
requisiti indicati nell'art. 32 della legge n. 27 del 1978 (livello
funzionale immediatamente inferiore a quello della domanda;
anzianita' di servizio di almeno 3 anni e sei mesi; svolgimento, per
almeno un biennio, di mansioni superiori; titolo di studio proprio
del livello superiore).
In secondo luogo, non puo' neppure valere la censura relativa
all'art. 97 Cost., dal momento che la norma in contestazione risulta
essere stata adottata dalla Regione proprio al fine di sanare la
situazione d'illegittimita' determinatasi in seguito alle pronunce
del giudice amministrativo e di consentire, in attesa della
definitiva attivazione del nuovo ordinamento degli uffici, il normale
svolgimento delle attivita' regionali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dal T.A.R. della Liguria con le ordinanze di cui in
epigrafe, nei confronti dell'art. 4 della legge regionale della
Liguria 17 febbraio 1982 n. 8 recante "Modifiche all'art. 32 della
legge regionale 30 maggio 1978 n. 27" con riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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