N. 759 ORDINANZA 20 - 30 giugno 1988

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.  Regione
 Sardegna - Servizio di tesoreria - Modalita' di riafflusso dalle
 aziende di credito, alla tesoreria statale, delle eccedenze di
 disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40, legge n.
 119 del 1981 - Asserita invasione della sfera di attribuzioni
 regionali - Necessita' di coordinamento, del controllo della
 liquidita' alle esigenze dell'economia nazionale - Spettanza allo
 Stato
(GU n.27 del 6-7-1988 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo
 ed  iscritto  al  n.  40  del registro ricorsi 1981, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del  tesoro  30
 luglio  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto
 1981, recante: "Modificazione alla percentuale  delle  disponibilita'
 degli Enti che le Aziende di credito possono detenere";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  la  Regione  Sardegna,  con ricorso notificato il 6
 ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del
 Presidente  del  consiglio  dei  ministri,  impugnando il decreto del
 ministro del tesoro 30 luglio 1981  (modificazioni  alla  percentuale
 delle  disponibilita'  degli  enti  che le aziende di credito possono
 detenere, nonche'  delle  modalita'  di  riafflusso  nella  tesoreria
 statale  delle eccedenze di disponibilita'), in quanto invasivo della
 sfera di attribuzione della regione;
      che  il  decreto  impugnato,  emesso  in attuazione dell'art. 40
 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non e', ad  avviso  della  regione
 ricorrente,  ad  essa  applicabile  in  quanto  il suddetto art. 40 -
 denunciato di  incostituzionalita'  dalla  Regione  Sardegna  con  il
 ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della
 legge  5  agosto  1978,   n.   468,   dichiarato   costituzionalmente
 illegittimo,  con  la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la
 Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto
 in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;
      che,  nell'ipotesi  che  si  ritenga  applicabile  alla  Regione
 Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978,  e  quindi  il
 decreto  ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad
 impugnare tale decreto perche' invasivo della sua competenza;
      che  il  decreto  fa  obbligo alle aziende di credito, anche non
 tesorieri,  che  detengano  disponibilita'  degli  enti  soggetti  al
 disposto  dell'art.  40  legge  n.  119 del 1981 - e cioe' gli stessi
 soggetti indicati nell'art. 31 della legge n.  468  del  1978  -,  di
 versare  tutte  le  disponibilita'  eccedenti il 12% - disponibilita'
 comprensive  non  solo  di  tutte  le  somme  "a   qualsiasi   titolo
 depositate", ma anche di "quelle con vincolo di destinazione, nonche'
 le acquisizioni di titoli di Stato e non" - in un'unica soluzione nei
 conti di tesoreria intestati agli enti;
      che   le   aziende   di   credito,   in  difetto  di  tempestiva
 comunicazione degli enti circa l'ammontare dell'importo  massimo  che
 presso  di esse puo' essere detenuto, sono tenute a versare nei conti
 del Tesoro "l'intera disponibilita' depositata";
      che   tali   disposizioni,   ad   avviso   della  regione,  sono
 incompatibili  con  la  disciplina  delle  entrate  regionali  e  del
 servizio di tesoreria, secondo il quadro disegnato dagli artt. 7, 8 e
 56 dello Statuto e dagli artt. 32, 36 e 41 delle norme di  attuazione
 dettate  con  il d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che stabiliscono, tra
 l'altro, che la quota delle entrate  tributarie  di  spettanza  della
 regione   debba  essere  ad  essa  versata  direttamente  dall'organo
 ricevitore;
      che  la  regione  ha  una finanza propria, che va coordinata con
 quella statale nella forma stabilita dallo Statuto (artt.7  segg.)  e
 che  nessuna modificazione di tali norme puo' essere introdotta senza
 il rispetto della procedura prevista dall'art. 56;
      che  la  Regione  Sardegna  ha  potesta'  normativa  primaria in
 materia di bilancio e di contabilita' regionale ed e'  dotata  di  un
 proprio   servizio   di  tesoreria,  sicche'  il  decreto  impugnato,
 disponendo indiscriminatamente sulla  finanza  regionale,  invade  le
 attribuzioni spettanti alla regione;
      che  si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
 che, deducendo, tra l'altro, che le ragioni a base  della  disciplina
 trovano   legittimazione,   sul   piano  costituzionale,  nel  limite
 dell'interesse nazionale di cui all'art. 4 dello Statuto, ha concluso
 per il rigetto del ricorso;
    Considerato  che  il conflitto, pur rivolgendosi contro il decreto
 30 luglio 1981, non concerne la parte relativa alla variazione  delle
 percentuali delle disponibilita' che gli enti possono detenere presso
 le aziende di credito (art.1), ma censura:  a)  l'  obbligo,  imposto
 alle  aziende  di  credito,  anche  non  tesorieri  e  cassieri,  che
 detengono disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40
 legge n. 119 del 1981 - disponibilita' in cui vanno comprese non solo
 tutte le somme "a qualsiasi titolo depositate", ma anche "quelle  con
 vincolo di destinazione, nonche' le acquisizioni di titoli di Stato e
 non, compresi i buoni del Tesoro ordinari"  -  di  versare  tutte  le
 disponibilita'  eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione,
 nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e  2);  b)
 l'obbligo, posto alle stesse aziende di credito, di versare "l'intera
 disponibilita' depositata" qualora non ricevano, entro il  25  agosto
 1981,  alcuna  comunicazione  da  parte degli enti circa "l'ammontare
 dell'importo massimo che puo' essere detenuto presso di se'" (art.3);
      che    vanamente    la    ricorrente    postula   anzitutto   la
 inapplicabilita' ad essa Regione Sardegna del  decreto  impugnato  in
 relazione    alla   intervenuta   dichiarazione   di   illegittimita'
 costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1981,  dell'art.  31  della
 legge 5 agosto 1978, n. 468, perche': a) l'art. 31 della legge n. 468
 del 1978 viene richiamato dall'art. 40 della legge n.  119  del  1981
 soltanto  per  l'individuazione  degli  enti;  b) le due disposizioni
 hanno contenuto diverso; c) con la sentenza n. 162  del  1982  questa
 Corte  ha  ritenuto applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della
 legge  n.  119  del  1981,  malgrado   l'intervenuta   pronuncia   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  31  della legge n. 468 del
 1978 ma in difetto di una dichiarazione di estensione  degli  effetti
 alle  disposizioni  contenute nel suddetto art. 40 della legge n. 119
 del 1981;
      che  il  conflitto  e'  consequenziale  alla impugnazione in via
 principale, ad opera della medesima Regione Sardegna (reg. ric. n. 17
 del 1981), dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, decisa con
 la menzionata sentenza n. 162 del 1982;
      che tale sentenza ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del  1981  solo  nella
 parte  in  cui  si  attribuisce  al  Ministro del tesoro il potere di
 variare la misura delle disponibilita' degli enti, come  la  regione,
 oltre  la  quale  le aziende di credito esercenti il loro servizio di
 tesoreria dovevano versare le disponibilita'  stesse  alla  Tesoreria
 provinciale,  e  non  anche  nella parte concernente i residui poteri
 conferiti al Ministro per l'attuazione dello stesso  art.  40,  commi
 ottavo  e  settimo  -  potere  di  stabilire tutte le condizioni e le
 modalita' di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello
 Stato  ed i tassi d'interessi sulla base della norma di cui al d.l.l.
 10 agosto  1945,  n.  510;  potere  di  modificare,  in  relazione  a
 particolari  esigenze  delle  aziende  di  credito,  le  modalita' di
 riafflusso della disponibilita' di cui al sesto comma dell'art. 40  -
 poteri  dell'esercizio  dei quali la ricorrente, invece, ora si duole
 per motivi analoghi a quelli dedotti dalla stessa regione  ricorrente
 con la impugnazione, in via principale, del detto art. 40;
      che  gli  argomenti ora addotti contro il decreto 30 luglio 1981
 sono stati tutti confutati con la sentenza n. 162 del 1982, la  quale
 ha  escluso  la  dedotta lesione - ad opera della normativa racchiusa
 nell'art.  40  della  legge  n.  119  del   1981   -   dell'autonomia
 finanziaria,  costituzionalmente  garantita,  della Regione Sardegna,
 osservando come la ratio della normativa recata dal detto art. 40 "e'
 di  consentire  il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa
 delle regioni, coordinandolo  alle  esigenze  generali  dell'economia
 nazionale",  senza  incidere sul potere delle regioni di destinare le
 risorse finanziarie  disponibili  ai  propri  fini  istituzionali,  e
 sottolineando  da  un  lato  che  l'art. 40, comma quarto, escludendo
 esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i  fondi  destinati
 alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti (per la
 Sardegna artt. 1, 3, 4, 6, 7 segg. dello Statuto, in  relazione  alle
 norme  di  attuazione  dettate  con gli artt. 32 segg. e 45 d.P.R. 19
 maggio  1949,  n.  250)  riserva  alle   medesime   un   sistema   di
 accreditamento  piu'  favorevole  di quello previsto per le regioni a
 statuto ordinario, e dall'altro che il  divieto  posto  alle  regioni
 dall'art.  40,  comma primo, di detenere presso le aziende di credito
 disponibilita' superiori ad un dato limite, si esaurisce  appunto  in
 una  misura  diretta  al controllo dei flussi delle disponibilita' di
 cassa e quindi della liquidita' complessiva del sistema;
      che   le  limitazioni  all'autonomia  contabile  della  regione,
 ascrivibili al sistema  introdotto  con  l'art.  40  ed,  in  via  di
 attuazione,  con  il  decreto  impugnato,  sono  comunque  anche esse
 giustificate dalla esigenza, individuata dalla sentenza  n.  162  del
 1982,  di  coordinare  il  controllo  della  liquidita', e quindi del
 flusso delle disponibilita' di cassa, alle  esigenze  della  economia
 nazionale;
      che  pertanto  il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di
 fondamento;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
 come  modificato  ed  integrato dalla delibera di questa Corte del 1›
 ottobre 1987;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con
 il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40  della
 legge  30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalita' ivi determinate di
 riafflusso dalle aziende di  credito  alla  tesoreria  statale  delle
 eccedenze di disponibilita' degli enti di cui al detto art. 40.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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