MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1988 

  Autorizzazione  all'Istituto  di  credito  fondiario delle
Venezie Sezione di  credito  agrario  di  miglioramento,  ad
estendere  la  propria  competenza  in  materia  di  credito
agrario all'intero territorio nazionale.
(GU n.161 del 11-7-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto  ministeriale  23  gennaio  1928,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'ordinamento
del credito agrario;
  Vista  la  legge  6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli
istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760  e  gli  altri
istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio del credito agrario di
miglioramento  possono  essere  autorizzati  ad  ampliare   la   loro
competenza  territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
accertata  l'idoneita'  dell'Istituto a svolgere la propria attivita'
nel piu' vasto ambito territoriale;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con
il quale sono  stati  determinati  i  criteri  e  le  condizioni  per
l'attuazione della provvidenza legislativa;
  Vista  l'istanza  avanzata dall'Istituto di credito fondiario delle
Venezie - Sezione di credito agrario  di  miglioramento,  diretta  ad
ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, un ampliamento della
propria zona di competenza territoriale;
  Accertata  l'idoneita'  dell'Istituto istante a svolgere le proprie
attivita' istituzionali nel piu' vasto ambito territoriale richiesto;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  L'Istituto  di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito
agrario  di  miglioramento,  ferma  restando  per  il   medesimo   la
competenza  territoriale  vigente  alla data del presente decreto, e'
autorizzato, ai  sensi  della  legge  6  ottobre  1986,  n.  646,  ad
estendere  la  propria  attivita' all'intero territorio nazionale nei
limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella
zona di operativita' istituzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO