Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie Sezione di credito agrario di miglioramento, ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario all'intero territorio nazionale.(GU n.161 del 11-7-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario; Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneita' dell'Istituto a svolgere la propria attivita' nel piu' vasto ambito territoriale; Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa; Vista l'istanza avanzata dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, un ampliamento della propria zona di competenza territoriale; Accertata l'idoneita' dell'Istituto istante a svolgere le proprie attivita' istituzionali nel piu' vasto ambito territoriale richiesto; Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375; Decreta: L'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, e' autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio nazionale nei limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operativita' istituzionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 luglio 1988 Il Ministro: AMATO